Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22721 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22721 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il 25/03/1980
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di fur
pluriaggravato;
1.1. Letta la memoria del difensore del ricorrente, pervenuta il 7.4.2025, che proclama l’ammissibilità del ricorso e chiede che venga restituito alla sezione ordinaria;
2. Considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si contesta la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, n. 2) e 7) cod. pen. –
manifestamente infondato;
3. Rilevato che, con riferimento all’aggravante di cui al n. 2), il ricorrente non coglie ratio
decisoria, confondendo la circostanza dell’uso del mezzo fraudolento a quella dell’uso della violenza sulle cose; ed invero, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici,
riscontrato la sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, in ragione dell schermatura e della rimozione delle placche antitaccheggio, integrando, tali modalità della
condotta, un’azione insidiosa, improntata ad astuzia, atta a sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa; il giudice di merito, non fa riferimento al danneggiamento;
Considerato, inoltre, che, con riferimento all’aggravante di cui all’art. 625, pri comma, n. 7), cod. pen., la Corte territoriale ha adeguatamente motivato seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di furto aggrava dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un eserc commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se n disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l’esposizion della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, COGNOME, Rv. 278383); il giudice di merito, inoltre, ha correttamente escluso la presenza di un sistema di sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 maggio 2025
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