Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARACENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che si è riportata alle conclusioni scritte già rassegnate in data 16 gennaio 2024 e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’AVV_NOTAIO che, nell’interesse dell’imputato, si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento, ribadendo le conclusioni già rassegnate in precedenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 luglio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia in data 11 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME per i delitti di danneggiamento e furto aggravato (artt. 635 e 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza – lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre ai pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in quanto:
la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione difensiva (sollevata con i motivi nuovi di gravame) relativa al mancato rispetto del termine a comparire per il giudizio di appello, pari a quaranta giorni (e non anche a venti giorni) a seguito della novella posta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, da applicarsi dal 10 gennaio 2023 (non potendo farsi un’applicazione ultrattiva della precedente disciplina in violazione del favor rei);
e il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe comunque nullo perché non conteneva l’avviso che si sarebbe proceduto in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’imputato o il suo difensore avanzassero richiesta di partecipazione all’udienza entro il termine perentorio di quindici giorni (dalla notifica del decreto di citazione).
2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – la violazione degli artt. 133, 62bis, 69, commi 2 e 3, 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla misura eccessiva della pena, alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (non potendo considerarsi grave la condotta dell’imputato e non constando elementi sfavorevoli inerenti alla sua personalità) e alla mancata esclusione dell’aggravante di aver commesso il furto su cosa esposta alla pubblica fede (nonostante la persona offesa avesse lasciato il veicolo – oggetto materiale del reato di furto – sulla pubblica via con lo sportello aperto, il motore acceso e le chiavi inserite nel quadro, così agendo con «trascuratezza», in presenza pure di un sistema di videosorveglianza, per mera comodità).
La trattazione del procedimento, già prevista per il 9 aprile 2024, è stata differito in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa al
termine a comparire per il giudizio di appello, oggetto del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
È utile, anzitutto, dare conto delle cadenze processuali che qui rilevano.
A seguito dell’appello interposto dal difensore di NOME COGNOME, con atto depositato in data 9 luglio 2021, avverso la sentenza del giorno 11 maggio 2021 del Tribunale di Castrovillari (che ha dichiarato l’imputato colpevole dei delitti di danneggiamento e furto aggravato):
il Presidente della Sezione della Corte di secondo grado chiamata a decidere sul gravame, il 6 giugno 2023, ha emesso decreto di citazione per l’udienza del 7 luglio 2023; mette conto segnalare sin d’ora che il decreto non contiene «l’avviso che si con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto» (art. 601, comma 3, cod. proc. pen., net testo modificato dall’ad, 34, comma 1, lett. g), n. 3), del d. Igs. n. 150 del 2022);
il decreto è stato notificato il 7 giugno 2023 (al difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, a mezzo posta elettronica certificata, anche quale domiciliatario dell’imputato);
con atto in pari data (inviato a mezzo EMAIL) lo stesso difensore ha presentato motivi nuovi e conclusioni, con i quali ha eccepito il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni posto dall’art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. (assumendo che ne sarebbe derivata la nullità del decreto di citazione; recte: della sua notificazione o della vocatio in ius) e ha chiesto l’accoglimento dell’appello;
la Corte di merito ha deliberato all’esito dell’udienza del 4 luglio 2023, celebrata senza la presenza delle parti, sulle loro conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ritenendo infondata l’eccezione difensiva in ragione della proroga (per gli appelli presentati fino al 30 giugno 2023) della disciplina posta dal medesimo art. 23-bis, da cui conseguirebbe l’applicazione del minor termine a comparire di venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, posto dalla disciplina anteriore alla d. Igs. n. 150 del 2022.
1.1. La statuizione del Giudice di secondo grado è conforme all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite che, investite del quesito «se la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni,
anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 1 luglio 2024», hanno chiarito che «la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc, pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d’impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024» (cfr. informazioni provvisorie nn. 910/2024 del 27 giugno 2024); ragion per cui la citazione a comparire per il giudizio di appello, instaurato a seguito del gravame presentato il giorno 9 luglio 2021, deve ritenersi tempestiva.
1.2. Per il medesimo ordine di ragioni, non rileva neppure la denunciata mancata indicazione, nel medesimo decreto di citazione dell’avviso che si sarebbe proceduto in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’imputato o il suo difensore avanzassero richiesta di partecipazione all’udienza entro il termine perentorio di quindici giorni (dalla notifica del decreto di citazione). Tale previsione, infatti, è stata inserita nel codice di rito da medesimo art. 34, comma 1, lett. g), nn. 3) e 4), d. Igs. n. 150 del 2022, ha modificato l’art. 601 cod. proc. pen., prevedendo che:
il decreto di citazione per il giudizio di appello contenga «l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto»; e che «il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni» (comma 3);
«almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, notificato avviso ai difensori» (comma 5).
Ragion per cui, dal dictum delle Sezioni Unite, che menziona proprio l’art. 34, comma 1, lett. g), senza distinguere le disposizioni contenute nei diversi numeri della medesima lettera, si trae che neppure tale previsione era applicabile nella specie. Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione al riguardo.
Il secondo motivo è nel complesso infondato.
Quanto alla circostanza aggravante di aver commesso fatto su cosa esposta alla pubblica fede, il Collegio condivide ed intende ribadire:
il principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui – al fine della sussistenza di essa – non ha rilevanza che il proprietario abbia lasciato le chiavi sul veicolo parcheggiato sulla pubblica via, in quanto la circostanza non presuppone la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016 – dep. 2017, B., Rv. 270122 – 01; Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007, Alia, Rv. 237286 – 01;
Sez. 2, n. 164 del 09/11/1988 dep. 1990, Corrente, Rv. 183007 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. del 22/06/2023, NOME, n.m.);
nonché quello secondo cui, «in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n, 2724 del 26/11/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 265808 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 – dep. 2021, saja, Rv. 280157 – 01; Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, COGNOME, Rv. 265681 – 01; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, RAGIONE_SOCIALE; Rv. 248168 – 01).
E la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, è conforme ai detti princìpi.
Infine, GLYPH con GLYPH riguardo al GLYPH bilanciamento delle circostanze e alla determinazione della pena, la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica dell’elemento rientrante nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. – ossia i precedenti penali riportati dall’imputato – che ha considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01); ragion per cui in parte qua il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.