Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48780 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48780 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 29 marzo 2023, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena di mesi sei di reclusione ed €.120,00 di multa, per aver tentato, in concorso con una terza persona rimasta sconDsciuta, di sottrarre generi alimentari ed articoli vari per il valore di euro 1.445,54 dal RAGIONE_SOCIALE di Rivalta di Torino. Con l’aggravante di aver commesso il furto servendosi di un mezzo fraudolento e in tre persone ( fatto commesso il 12 febbraio 2017).
2.1 fatti, accertati dai giudici di merito, sono così ricostruiti. 1 due imputati e terzo soggetto, rimasto ignoto, erano entrati insieme nel RAGIONE_SOCIALE, avevano preso due carrelli, che avevano riempito a turno, agendo come familiari intenti a fare la spesa. Una volta riempiti i carrelli, usando l’accorgimento di occultare la merce costosa con quella a poco prezzo, i tre si erano diretti verso le casse automatiche, e, mentre il COGNOME distraeva la cassiera preposta al controllo dei pagamenti, NOME aveva superato la barriera ed era uscito dal RAGIONE_SOCIALE, ma era stato inseguito e bloccato dall’addetto alla sicurezza, tale COGNOME NOME ; nel frattempo il terzo soggetto, accortosi di quanto accadeva, aveva abbandonato il carrello che aveva con sé all’interno del RAGIONE_SOCIALE e si era dileguato facendo perdere le tracce di sé.
La Corte territoriale, disattendendo i motivi di gravame, aveva confermato il giudizio di attendibilità dell’addetto alla sicurezza, sulle cui dichiarazioni si er basato il fondamento dell’accusa, ed aveva ritenuto la sussistenza delle aggravanti e della recidiva contestata ai due imputati, escludendo l’applicabilità della attenuante di cui all’art. 62, n.4, cod.pen.
4.Ricorrono per Cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME ,mezzo del proprio difensore di fiducia.
4.1 Con unico motivo, COGNOME NOME denuncia vizio di motivazione. La Corte territoriale non aveva risposto al motivo di appello in cui si erano denunciate le contraddizioni in cui era caduto ifteste di accusa COGNOME, in particolare il fatto che quest’ultimo aveva, in dibattimento, dichiarato che il complice aveva superato la barriera della casse approfittando del fatto che non vi fosse la cassiera; a seguito di contestazione, aveva affermato che ” forse” vi era la cassiera e di non ricordare in cosa fosse consistita la condotta di distrazione posta in essere dall’imputato.
4.2. COGNOME NOME deduce vizio di motivazione relativamente alla accertata sussistenza delle aggravanti contestate. Quanto alla aggravante di aver commesso il furto in tre persone, la sentenza non era motivata in ordine all’accertamento della partecipazione criminosa del terzo soggetto, tratta soltanto presuntivamente dalla
mera compresenza di un terzo soggetto sul posto, senza che fosse stata dimostrata la cooperazione delittuosa di quest’ultimo con i due coimputati. Non era stato dimostrato né il contributo causale né tantomeno l’adesione morale del terzo rimasto ignoto all’operato dei coimputati. E, in ogni caso, il suo allontanamento doveva qualificarsi al più come desistenza volontaria. Quanto all’uso del mezzo fraudolento, l’istruttoria non aveva messo in luce alcuna precisa condotta tesa a distrarre l’addetta alle casse dall’attenzione; in proposito, l’istruttoria si era affid alle generiche dichiarazioni del solo teste COGNOME, e non constava alcuna deposizione della cassiera. Erroneamente non era stata riconosciuta la attenuante della speciale tenuità del fatto, posto che la merce era stata immediatamente restituita del tutto integra. Infine, la pena inflitta era eccessiva e sproporizionata alla entità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente precisato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3 , n. 27147 del 09/05/2023, GLYPH S., GLYPH Rv. 284844 GLYPH 01; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 , COGNOME, Rv. 273551 – 01). Nel caso in esame, risulta la costituzione di parte civile di RAGIONE_SOCIALE e pertanto non si pone alcuna questione circa la procedibilità dei reati contestati.
Tanto premesso, il motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha infatti puntualmente motivato in ordine alla dedotta inattendibilità della dichiarazioni rese dall’addetto alla sicurezza COGNOME, argomentando che: 1) l’iniziale ricordo del teste, secondo cui il complice aveva superato la barriera delle casse perché non vi era la cassiera, contestato in sede di esame con le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti, era stato puntualmente rettificato dal quest’ultimo, che aveva recepito e confermato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria il 12 febbraio 2017, secondo cui la cassiera era invece presente ed il ruolo del COGNOME era stato quello di distrarla; 2) il fatt che il teste avesse immediatamente riconfermato le precedenti dichiarazioni, dichiarando di non ricordare bene l’accaduto e ribadendo quanto detto al momento dei fatti non era affatto spia di inattendibilità, ma al contrario di genuinità del deposizione, dato il rilevante lasso di tempo trascorso, della serialità degli episodi delittuosi cui il teste assisteva nonché della precisa linearità del narrato del teste predetto. La Corte territoriale ha quindi correttamente applicato il principio più volte
affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, escluse l’inattendibilità del teste ( nella specie per le motivazioni logicamente ed esaurientemente esposte), le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo :;tesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il “deficit” mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento (Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, COGNOME, Rv. 270091 – 01; Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, COGNOME, Rv. 273455-01.)
2. Il ricorso proposto dal COGNOME è manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specilrici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può igno -are le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che , conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013′ COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è esaustivamente, logicamente congruamente motivata, dal momento che j6 i temi probatori risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. “doppia conforme”, devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. In particolare, i giudici di merito sottolineano, quanto alla aggravante del mezzo fraudolento, che il teste COGNOME, lungi dal non specificare in cosa fosse consistita la condotta tesa a distrarre la cassiera, ha dichiarato che il COGNOME aveva richiesto ove fosse ubicato un prodotto, sì da distogliere l’attenzione dalla cassa. In proposito, vale rammentare che in tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell’agente sia Corte di Cassazione – copia non ufficiale
connotata GLYPH da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quind , a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.(c:fr Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 , COGNOME, Rv. 255974 – 01.).
3.- Quanto, poi, alla circostanza di cui all’art. 625 n.5, la Corte territoriale rileva, modo esaustivo, congruente e non illogico, una pluralità di elementi rivelatori della piena compartecipazione del terzo complice poi dileguatosi; quale la circostanza che i tre fossero entrati insieme al RAGIONE_SOCIALE, che avessero insieme riempito i carrelli usando il peculiare accorgimento, riscontrato al momeni:o della interruzione dell’azione criminosa, di porre all’interno del carrello, sì da occultarla, la merce più costosa, e di porre all’esterno la merce di poco valore; ha poi ampiamente escluso l’ipotesi della desistenza volontaria, palese essendo che la condotta si era interrotta a causa dell’intervento dell’agente addetto alla sicurezza. Parimenti ampia, congrua e conforme ai principi ripetutamente affermati da questa Corte è l’esclusione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, essendo rilevante il momento della consumazione e dunque del tutto irrilevante la successiva restituzione (Sez. 2, n. 4287 del 28/10/2003 , PG in proc. Quaglia, Rv. 228551 01), trattandosi altresì di merce di valore pari a oltre 1400 euro.
4. -Del tutto generico, e pertanto inammissibile, il motivo sul trattamento sanzionatorio, di cui il ricorrente lamenta in modo del tutto aspecifico, la “eccessività”. Sul punto, va inoltre ricordato che la motivazione della Corte territoriale è pienamente conforme ai consolidati principi in tema di dosimetria della pena, per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’ari:. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243- 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie, la pena inflitta, pari a mesi sei di reclusione, è al di sotto del medio edittale.
4. Va quindi dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 novembre 2023