Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46571 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ERICE il 09/09/1999
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore dell’imputato che ha chiesto l’annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 16 settembre 2022, con cui COGNOME NOME veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa, essendo stato ritenuto responsabile di furto aggravato, consumato in concorso con COGNOME Roberto.
Nelle indicate sentenze di merito il fatto è stato descritto nei seguenti termini: COGNOME NOME, cassiera del supermercato “RAGIONE_SOCIALE“, sito in Val d’Erice, mentre effettuava le operazioni di chiusura giornaliera della cassa in data 16 luglio 2019, constatava l’ammanco della somma di euro 40; insospettita, decideva di visionare le immagini del sistema di video sorveglianza appurando che due giovani, dopo essere entrati all’interno dei locali verso le ore 18:00 avevano asportato un borsello di colore nero contenente la somma di euro 40 residuo del fondo cassa, collocato sotto la cassa “numero 4”; in tale frangente, uno dei due soggetti distraeva l’unica cassiera presente in quel momento, addetta alla cassa “numero 1”, mentre l’altro soggetto si recava presso la cassa “numero 4”, dove prelevava il suddetto borsello ne quale era custodito il “fondo-cassa”.
I filmati venivano consegnati alla polizia giudiziaria. Il maresciallo COGNOME, acquis filmati individuando, per pregressa conoscenza, uno dei due complici in COGNOME Roberto; di seguito, apprendeva da fonte confidenziale le generalità del secondo; pertanto, procedeva ad acquisire le foto segnaletiche di COGNOME Leonardo e ad effettuare il confronto con le immagin dei filmati consegnati dalla cassiera, riscontrando la certa corrispondenza con il soggetto ch aveva intrattenuto l’addetta alla “cassa 1”, distraendola, al fine di consentire al complic prelevare il borsello.
COGNOME COGNOME mediante il proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per contraddittorietà e manifesta illogicità la motivazione, osservando che l’identificazione effettuata era scaturita d dichiarazioni di una fonte confidenziale, senza alcuna attività di riscontro o di verifica; in caso, in relazione alla predetta vicenda egli non aveva fornito alcun contributo causale al commissione del reato, essendosi limitato ad effettuare un regolare acquisto all’interno de supermercato; ed inoltre, difetterebbe la prova dell’elemento soggettivo del reato contestato, non avendo egli in alcun modo contribuito consapevolmente alla condotta del coimputato.
2.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’articolo 606 lett. b) cod.proc.pen contesta la ritenuta procedibilità in ordine al reato di furto; evidenzia che la presentazi della querela era stata effettuata da parte della cassiera NOMECOGNOME a suo avviso priva di legittimazione a proporla; la stessa, infatti, non era titolare della detenzione qualifica bene, atteso che il fatto si era verificato presso una cassa diversa da quella a lei assegnata.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta il vizio di violazione di legge, in ordine al diniego circostanze attenuanti generiche, osservando che, in applicazione dell’articolo 133, comma 2, n. 2 del codice penale, il giudice, nel quantificare la pena da infliggere, “deve tener conto d capacità delinquere del colpevole, desunta anche da precedenti penali e giudiziari e, in genere della condotta e dalla vita, antecedenti al reato”, ed inoltre che neanche la gravità dei fat luogo e le modalità di esecuzione degli stessi, ovvero i precedenti dell’imputato, possono condizionare la determinazione di diritto del giudice circa la concessione o meno del beneficio de quo.
2.4 Con il quarto motivo, censura la decisione, per contraddittorietà e manifesta illogici della motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all’articolo 13 del codice penale, essendo ravvisabili nel caso in esame i presupposti della stessa.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte con cui ha chies l’annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, avallato dalle stesse Sezioni Unite, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» de elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in v esclusiva ai giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la m prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanz processuali (Sez. Un. n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945).
La Corte di legittimità ha altresì rilevato che anche dopo la modifica dell’art.606 let cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura de sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME Rv. 234109).
Così delineato l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricor invoca, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio, riguardo all erronea individuazione del reo nel Barraco, fondata, a suo avviso, su indicazioni di fon confidenziale.
La Corte di Appello, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha invece chiarito che tale individuazione è suscettibile di resistere ad ogni ragionevole dubbi essendosi acclarato che il soggetto ripreso dalle telecamere all’interno del supermercato intento a distrarre la cassiera, mentre il complice compiva la sottrazione del borsel corrispondeva, con certezza, alla foto segnaletica del Barraco.
Si tratta di argomentazioni non scalfite dalle osservazioni rassegnate dalla difesa ne ricorso, che riproducono profili di censura già attentamente vagliati dalla Corte di merit tendenti a sollecitare una non consentita rivisitazione delle emergenze probatorie.
Infatti, come emerge dalla lettura della decisone impugnata, la fonte confidenziale non è servita al riconoscimento, ma ha solo fornito lo spunto affinchè la P.G. acquisisse la fo segnaletica del Barraco e procedesse al confronto con le immagini dei filmati del sistema di videosorveglianza, effettuando il tal modo il riconoscimento in modo autonomo rispetto alle indicazioni della fonte confidenziale.
E’ stato chiaramente affermato, infatti, con un principio che il Collegio ribadisce, “l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – da parte della poli giudiziaria in fase di indagini è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa assunta in sede di deposizione testimoniale; trattandosi di una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizion personale, disciplinata espressamente nelle sue forme dall’art. 213 cod. proc. pen., né le forme tipizzate di quest’ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell’individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice.” ( Sez. n. 23090 del 10-07-2020 – Rv. 279437 – 01; Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, dep. 2014, COGNOME Rv. 258173).).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno svolto il dovuto vaglio di attendibilit riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria, su cui aveva riferito il teste COGNOME ricavandone la convinzione sulla certezza dell’individuazione dell’imputato COGNOME
Il contributo materiale e morale all’azione criminosa fornito dal COGNOME, il quale ingegnava a distrarre la cassiera della “cassa1”, per consentire al complice di poter prelevare indisturbato il borsello da altra cassa, in quel momento non attiva, è stato accuratamente descritto dalla sentenza di primo grado e richiamato dalla Corte territoriale.
Sul punto, il ricorrente non propone argomenti idonei a disarticolare il sufficiente percor motivazionale illustrato dai giudici di merito.
Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo.
La censura in proposito svolta deve essere disattesa, alla luce del principio affermato dall pronuncia delle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013 ) Rv. 255975 – 01 ). È stato in essa, infatti, evidenziato che con l’incriminazio
del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va negli stretti termini di cui all’art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo d detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine. Si pertanto rilevato che il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dal di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopr delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Di conseguenza si è affermato che non è necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso (così pure, Sez. 4, Sentenza n. 8094 del 29/01/2014 Ud. (dep. 20/02/2014) Rv. 259289 – 01).
Nel caso di specie, nelle sentenze di merito è stato precisato che la cassiera COGNOME hr* constata 4 l’ammanco della somma di euro 40, mentre effettuava le operazioni di chiusura giornaliera della cassa a cui quella somma era riferibile, essendo perciò evidente che sull’oggetto della sottrazione la querelante aveva poteri detentivi.
La Corte palermitana, pertanto, ha correttamente riconosciuto la legittimazione della cassiera a proporre querela in ragione della sua qualifica di detentrice della somma di danaro costituita da una parte dell’incasso giornaliero del supermercato.
Manifestamente infondato è il motivo di ricorso la Corte di merito ha logicamente respinto la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione de precedenti penali dell’imputato; nella motivazione sono evidenziate le recenti condanne, anche specifiche, a carico del COGNOME.
In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merit esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indi nell’art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione ( Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, COGNOME, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il ric in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitar prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ri prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo decisivi i precedenti penali, anche specifici dell’imputato, c motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità so esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica.
D’altro canto, il ricorrente non ha indicato elementi positivi che giustificherebber riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen..
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato
Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità previs dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione compless congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, m sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrez del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativ motivazione non presenta discrasie di ordine logico.
Dall’intera motivazione emergono, all’evidenza, elementi ostativi alla invocata applicazione della causa di non punibilità costituiti dalle recenti condanne, anche specifiche, a carico de stesso ricorrente.
La difesa, in proposito, non ha illustrato circostanze significative idonee a mutare giudizio relativo al diniego del beneficio richiesto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/11/2024