Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43720 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43720 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 06/02/1973 NOME nato il 26/03/1977
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del P.G. che ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso ad eccezione di quello afferene la determinazione della sanzione pecuniaria, irrogata in misura superiore al massimo edittale;
letta la memoria di replica del difensore degli imputati.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in data 21 aprile 2024, con la quale NOME e NOME sono stati ritenuti responsabili di reati di furto e, riconosciute le circ attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti di cui all’articolo 625, comma 4, 5 e 7, del codice penale, condannati rispettivamente alla pena di anni quattro, mesi due reclusione ed euro 1100 di multa il primo ed alla pena di anni tre, mesi quattro di reclus ed euro 1000 di multa il secondo, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita civile.
La vicenda è stata così ricostruita: la “RAGIONE_SOCIALE“, titolare di una cate supermercati, nel periodo compreso tra marzo 2017 e maggio 2018 subiva nei propri punti vendita una serie di furti di articoli di profumeria e di alcolici, in alcuni casi superiore ad euro 3000 per ciascuno.
Dai filmati del sistema di videosorveglianza emergeva che i furti venivano reiterat soggetti riconoscibili attraverso la visione delle immagini particolarmente nitide, agivano sempre con le medesime modalità esecutive.
In particolare, il gruppo inviava all’interno dei locali un componente con il comp prelevare una bottiglia di bevanda alcolica, anche al fine di verificare la presenz sorvegliante; dopo aver ripetuto l’espediente anche due o tre volte, una volta accert l’assenza di controlli, tutti entravano nel punto vendita e ciascuno dei componenti asportava considerevole quantitativo di merce.
Il soggetto poi identificato in NOME rivestiva il ruolo di coordinatore, dir l’attività del gruppo all’interno dei punti vendita.
Le immagini evidenziavano una collaudata capacità organizzativa e di adattamento alle varie situazioni da parte del gruppo, che ogni volta agiva secondo le medesime modalità d azione.
L’individuazione dei responsabili veniva effettuata attraverso il confronto dei sog rappresentati nei filmati nel mentre erano intenti a compiere i furti, con i cartel dattiloscopici di ciascuno degli imputati acquisiti della polizia giudiziaria.
Il riconoscimento veniva ritenuto particolarmente affidabile grazie alla disponibil immagini nitide fornite dal sistema di videosorveglianza, facilmente confrontabili con gli a fotografici in cui erano inserite le foto degli imputati; inoltre gli stessi soggetti app più filmati registrati presso diversi punti vendita della catena di supermercati vittima dei
NOME e NOMECOGNOME mediante il difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione per i seguenti motivi, comuni ad entrambi.
2.1 Con il primo motivo, censurano la decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 606, l b), cod.proc.pen, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ed ai sens
t
dell’articolo 606 lett. e), cod.proc.pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta ill della motivazione.
Ad avviso dei ricorrenti, la motivazione in ordine al riconoscimento;con assoluta certez degli odierni ricorrenti come autori dei fatti addebitati, risulterebbe del tutto laconi non risulta esser stata formulata alcuna argomentazione in ordine all’affidabilità individuazione fotografica, apparsa del tutto inattendibile. La Corte distrettuale, infa limitata a qualificare le immagini come “molto nitide”, senza tuttavia approfondire il conf con le peculiarità fisiche dei soggetti, e senza indicare l’epoca di realizzazione delle fot utilizzate per la comparazione; inoltre l’autore del riconoscimento ha affermato di non av mai visto personalmente gli imputati, basandosi unicamente sulla visione dei filmati.
Pertanto, il riconoscimento effettuato risulterebbe suggestivo ed effettuato con modal irrituali, lontane da quelle che governano la ricognizione di persona, a cui anc riconoscimento fotografico dovrebbe assimilarsi.
2.2 Con il secondo motivo, censurano la decisione, ai sensi dell’articolo 606, lett. b), proc. pen., per erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 625 del codice penale.
In particolare, quanto all’aggravante di cui al n.4, non è dato comprendere in che cosa s consistita la “spiccata astuzia”, non essendo stato specificato il quid pluris che connoterebbe la destrezza, rispetto all’ordinario impossessamento tipico del furto semplice.
In ordine all’aggravante di cui al n. 5, non risulterebbe provato il coinvolgiment ricorrenti, in concorso con altri soggetti, essendo stata pure evidenziata nei precedenti m di appello l’assenza di contatti telefonici tra costoro ed altri complici. Inoltre argomentazione è stata spesa in ordine al contributo agevolativo fornito dal stessi.
Riguardo all’aggravante di cui al n. 7, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto gli oggetti erano dotati di placche antitaccheggio e che i furti erano stati perpetrati dotati di sistemi di video sorveglianza, dove era costante ed assidua la presenza di addetti vigilanza ed alla sorveglianza; tali condizioni, ad avviso dei ricorrenti, avrebbero d portare ad escludere che i beni asseritamente sottratti fossero esposti alla pubblica fede.
2.3 Con il terzo motivo, censurano la decisione, ai sensi dell’articolo 606, let cod.proc.pen., per assenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ed particolare in relazione agli aumenti applicati ai sensi dell’articolo 81 del codice pena pena, è stata irrogata senza dare conto della quantificazione di ciascuno aumento applicato pe i reati satellite, non essendo stato adeguatamente spiegato perché in relazione ad alcuni re satellite sia stato applicato un aumento in misura di mesi tre e giorni 15 di reclusione ed 100 per ciascuno, mentre per altri un aumento in misura di mesi 3 ed euro 100.
Il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo che i ricorsi vengano dichiarat inammissibili.
La difesa degli imputati ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritt P.G., in cui ha ulteriormente illustrato i motivi di ricoorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo risulta manifestamente infondato.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, avallato dalle stesse Sezioni Unite, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato i esclusiva ai giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risult processuali (Sez. Un. n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207945).
La Corte di legittimità ha altresì rilevato che anche dopo la modifica dell’art.606 l cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimast preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fat fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109).
Così delineato l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ri invoca, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio, riguardo a pretesa erronea individuazione degli imputati con i soggetti ripresi sui luoghi dei furti.
La Corte di Appello, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha chiarito che tale individuazione è suscettibile di resistere ad ogni ragionevole dubbio, essen acclarato che i soggetti reiteratamente ripresi dalle telecamere all’interno delle se supermercato “Esselunga” dove avvennero le sottrazioni, unitamente ad altri complici corrispondevano a quelli rappresentati nei cartellini fotosegnaletici degli imputati; ha aggiunto che le numerose immagini delle videoriprese estrapolate dal sistema di videosorveglianza erano nitide e perciò idonee alla comparazione; ha specificato che attraverso il confronto dei filmati con le foto segnaletiche, sia la P.G. perveni identificazione e sia uno dei responsabili della sicurezza dei supermercati (Vene Claudio); aggiunto che la P.G. ha pure rilevato che dai tabulati telefonici acquisiti emergeva ch imputati erano in contatto tra loro e che erano stati fermati insieme.
Si tratta di argomentazioni non scalfite dalle osservazioni rassegnate dalla difesa ricorso, che riproducono profili di censura già attentamente vagliati dalla Corte di me tendenti a sollecitare una non consentita rivisitazione delle emergenze probatorie.
E’ stato molto chiaramente affermato, infatti, con un principio che il Collegio ribad che l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – è una manifestazi
riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua de deposizione testimoniale (Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, dep. 2014, 3onovic, Rv. 258173). Da ciò consegue che, anche nelle ipotesi in cui il riconoscimento sia operato da agenti della po giudiziaria, il giudice non è esonerato dalla valutazione della efficacia dimostrativa di ta E tuttavia, il rispetto delle modalità formali previste dall’art. 213 cod. proc. pe ricógnizione di persona effettuata dinanzi al giudice nel corso del processo – costituente prova tipica – non è un’opzione obbligata, come sembra invece sostenere il ricorrent elencando requisiti dell’atto di riconoscimento che evocano tale disposizione e che sarebber stati disattesi.
Nella giurisprudenza di legittimità, alcune pronunce hanno in passato espressamente affermato che l’individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione del fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto s per la ricognizione di persona (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302; Sez. 1 n. 47937, del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885); altre pronunce, pur rilevando che le modalità con cui viene effettuato il riconoscimento devono avvicinarsi il più poss all’analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona, non arrivano cert omologare tale ultimo mezzo di prova a quello atipico dell’individuazione fotografica o sv “in presenza” dinanzi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari (cfr. S 9505, del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 267562; Sez. 6, n. 17747 del 15/2/2017, COGNOME, Rv. 269876).
In ogni caso, deve concludersi che non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l’assunzione di un atto di riconosciment fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità strumento probatorio, sicchè la metodologia dell’assunzione del riconoscimento fotografic potrà influenzare la sua efficacia dimostrativa, sotto il profilo della valenza di attendibi dichiarazione > attraverso la quale viene veicolato ed introdotto nel processo, ma non potr certamente essere ritenuta idonea a generare nullità o inutilizzabilità di sorta, qualora avvicini o non ricalchi le sembianze procedimentali previste dall’art. 213 cod. proc. pen.
Le suddette argomentazioni sono state sintetizzate da sez. 5, sent n. 23090 del 10/07/2020 Ud. (dep. 29/07/2020 ) Rv. 279437 – 01 nel seguente principio di diritto: “l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – da parte della giudiziaria in fase di indagini è una manifestazione riproduttiva di una percezione visi rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua for probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore del dichiarazione confermativa assunta in sede di deposizione testimoniale; trattandosi di u prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., essa deve essere tenuta distinta dalla ricogniz personale, disciplinata espressamente nelle sue forme dall’art. 213 cod. proc. pen., né le fo
tipizzate di quest’ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell’individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili a sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice.”
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno svolto il dovuto vaglio di attendibi riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria, su cui aveva riferito il teste NOME COGNOME EmanueleCOGNOME ricavandone la i ar r -TiG -TEFT) convinzione sulla certezza dell’individuazione degli imputati, avendo sottolineato che le immagini poste a confronto erano molto nitide, ch filmati in cui erano ripresi gli imputati nell’atto dei furti erano numerosi, consentendo una reiterata comparazione; inoltre, l’individuazione era confortata, per quanto emerge da motivazione, anche dall’analogo riconoscimento da parte del responsabile della sicurezza i seno all'”RAGIONE_SOCIALE” Vene Claudio, e dal fatto che dai tabulati telefonici acquisiti emergeva gli imputati erano in contatto tra loro e che erano stati fermati insieme.
2. Il motivo che denuncia l’erronea applicazione della circostanza aggravante di c all’art.625 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che nelle sentenze dei giudic merito, è stata logicamente ritenuta la destrezza sulla base delle modalità esecut complessivamente considerate, caratterizzate dall’avvedutezza di effettuare dapprima uno o più “furti di prova” per verificare la fattibilità dell’azione, ed immediatamente do coordinatamente in gruppo, asportando un notevole quantitativo di merce (alcolici e profum per un valore di migliaia di euro), con tale abilità da riuscire a superare indenni il con cassa, tanto che i furti venivano scoperti ex post, a seguito della constatazione degli ammanchi e della conseguente visione dei filmati di videosorveglianza.
Tale argomentazione è in linea con il principio indicato dalle Sezioni Unite, con la sent n. 34090 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 270088, secondo cui, in tema di furto, la circosta aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durant l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abili astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfit situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
Generica è la doglianza relativa all’aggravante del numero dei soggetti superiore a t circostanza comprovata dalle immagini acquisite che, secondo quanto accertato in sentenza, rappresentavano i soggetti che cooperavano nella azione furtiva previamente concertata e coordinata. I ricorrenti, infatti non “attaccano” la sentenza su questa specifica circos evidentemente idonea a documentare de visu l’agire in gruppo di tre o più persone, limitandosi a dedurre che tra tutti i complici non fossero stati riscontrati contatti t elemento inidoneo a scalfire il predetto accertamento.
Con riferimento alla dedotta insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, 7 cod. pen., si osserva che le decisioni di merito hanno puntualmente evidenziato che
attraverso il preliminare ingresso di uno dei complici, era dapprima verificata la momentan assenza di controlli e poi si procedeva all’azione di gruppo concertata; è stata perciò correttamente escluso che i furti avvenissero nonostante la diretta sorveglianza dei vigilantes, stante la discontinuità del loro operato.
Nella sentenza della Corte distrettuale è evidenziato che i furti, nonostante il not quantitativo di merce sottratta in ogni singola occasione, non erano stati scop immediatamente dopo la sottrazione, atteso che venivano alla luce solo dopo il controllo deg ammanchi di magazzino e la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza.
E’ stato perciò correttamente applicato il principio, affermato costantemente giurisprudenza, secondo cui la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubbli fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un siste videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo u sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escluder l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5 , n. 1509 del 26 ot 2020 Rv. 280157 – 01; Sez. 5. N. 6682 del 2008 Rv. 239095 – 01, Sez. 2 N. 2724 del 2016 Rv. 265808 – 01, Sez.5. N. 45172 del 2015 Rv. 265681 – 01, Sez. 5 N. 35473 del 2010 Rv. 248168 – 01, Sez. 5 N. 14022 del 2014 Rv. 259870 – 01)
Quanto alla asserita presenza di placche antitaccheggio sui beni oggetto di furto, circostanza è dedotta in maniera del tutto generica, perché non è specificamente indicato d dove sia stata ricavata; ed inoltre, si rammenta che integra il reato di furto aggr dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un ese commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che escl l’esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5 , n. 17 del 21 novembre 2019- Rv. 278383; Sez. 5, n. 21158 del 30 novembre 2016 Rv. 269923 – 01).
In proposito, questa Corte ha pure affermato che integra il reato di furto aggrav dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un ese commerciale, di prodotti dagli scaffali anche se dotati di placca antitaccheggio, in quanto dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio al casse, non ne consente il controllo costante e diretto a distanza, necessario ad esclude l’esposizione della cosa alla pubblica fede (Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015)
2.3 Manifestamente infondato è pure il terzo motivo, relativo agli aumenti ex art. 81 c per alcuni reati.
Si rammenta che – come è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.47127 del 24/06/2021-, il giudice di merito, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei re satellite ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilir
base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Nella stessa decisione, al paragrafo 9, è stato evidenziato che l’astratto rigore che ass la decisione del Giudici – di merito nell’operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere d volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richie ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere funzional verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazion altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall’art. 81 cod. p si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
E’ stato condiviso il principio (già espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscat Rv. 205540) per cui “nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamen sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua i dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia prec ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all’interno dell’intervallo compreso tra il minimo e il medio ed Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzio le pene inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti dall’art.81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; c sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anc relazione interna agli illeciti accertati”.
Nel caso di specie, i giudici di merito si sono attenuti a tali principi, avendo deter l’aumento per continuazione in misura alquanto contenuta ed in ogni caso, come emerge dalla lettura delle sentenze, ivi comprese le imputazioni riportate nelle stesse, applicando una l variazione in aumento per alcuni furti (in misura di gg 15), commisurata al maggior valore beni oggetto di sottrazione, come specificamente indicato nella contestazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità.
P.Q. M.
Dichiara inammissibilé., i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 ottobre 2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente