Furto aggravato: quando il danno non è considerato tenue
Il reato di furto aggravato rappresenta una fattispecie complessa che richiede un’analisi attenta sia delle condizioni di procedibilità che dell’entità del danno arrecato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini tra la procedibilità a querela e il riconoscimento delle attenuanti generiche in caso di sottrazione di carburante.
I fatti e il contesto del reato
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto aggravato, commesso in concorso, avente ad oggetto la sottrazione di 40 litri di gasolio da un mezzo meccanico. Oltre al prelievo del carburante, l’azione criminosa aveva comportato il danneggiamento del tappo del serbatoio di un escavatore. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, condannando il soggetto a sei mesi di reclusione e a una multa pecuniaria.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali: il presunto mutamento del regime di procedibilità (sostenendo l’assenza di una querela valida) e la mancata concessione dell’attenuante per il danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 del Codice Penale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. In merito alla procedibilità, la Corte ha effettuato un controllo diretto degli atti processuali, accertando che la querela era stata regolarmente sporta dalla persona offesa e risultava già presente nel fascicolo. Pertanto, la censura relativa alla mancanza di tale condizione è stata definita palesemente infondata.
Per quanto riguarda l’attenuante del danno di speciale tenuità, la Cassazione ha ribadito che la valutazione del danno non deve limitarsi al solo valore economico del bene sottratto, ma deve considerare l’offensività complessiva della condotta.
Analisi del danno economico
La Corte ha evidenziato che la sottrazione di 40 litri di gasolio, unita al danneggiamento del tappo del serbatoio, configura un danno economico non irrisorio. La motivazione fornita dai giudici di merito è stata ritenuta esente da illogicità, poiché ha correttamente ponderato sia il valore del carburante che il costo del ripristino del mezzo danneggiato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla verifica oggettiva degli atti e sulla coerenza logica della sentenza impugnata. La presenza della querela agli atti neutralizza ogni contestazione sulla procedibilità del furto aggravato. Inoltre, l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. richiede che il danno sia oggettivamente minimo; nel caso di specie, la combinazione tra valore della merce e danno emergente (il tappo rotto) impedisce di qualificare l’evento come di speciale tenuità. La manifesta infondatezza dei motivi ha portato non solo al rigetto, ma anche alla condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che nei casi di furto aggravato, la difesa non può limitarsi a invocare la tenuità del danno basandosi solo sulla quantità del bene sottratto se la condotta ha causato ulteriori pregiudizi materiali. La procedibilità resta garantita dalla presenza della querela, e la Cassazione conferma il proprio rigore nel valutare i ricorsi che non presentano vizi di legittimità reali, sanzionando l’inammissibilità con oneri pecuniari significativi per il ricorrente.
Cosa succede se manca la querela in un caso di furto?
Se il reato è procedibile a querela e questa non viene presentata entro i termini, l’azione penale non può essere esercitata. Tuttavia, se la querela è presente negli atti, il ricorso che ne lamenta l’assenza viene dichiarato inammissibile.
Quando si applica l’attenuante del danno di speciale tenuità?
Questa attenuante si applica quando il danno patrimoniale arrecato è oggettivamente minimo. Nel caso di furto di carburante con danneggiamento del veicolo, il danno complessivo viene spesso considerato non irrisorio dai giudici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, solitamente tra i 1000 e i 3000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40619 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40619 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Cort appello di Roma il 18.10.2022 ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 26.08.2013 dal Tribunale della medesima città, che aveva dichiar colpevole l’imputato, in concorso, del reato di furto aggravato, condannandolo pena di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa.
In riferimento al primo motivo di ricorso che denuncia erronea applicazio della legge penale per sopravvenuto mutamento del regime di procedibilit essendo divenuto il reato di furto procedibile a querela e difettando la pr della stessa, va premesso che il controllo degli atti processuali ha consentito, di accertare l’esistenza della indicata condizione di procedibilità (cfr. atto f querela del 20.11.2021 della persona offesa già presente in atti). Sicchè palese inammissibile è la censura proposta al riguardo.
Inammissibile è anche l’altro motivo di ricorso proposto, che contesta violaz di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenu di cui all’art.62 n.4 cod. en., essendo esso manifestamente infondato in pre di una motivazione esente da evidenti illogicità con la quale la corte di app posto in rilievo il danno economico non irrisorio – per 40 It di gasolio so oltre che il danneggiamento del tappo del serbatoio di uno degli escavatori.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il ricorso deve essere dich inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale della somma di euro 3000 in favore della cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cas5a delle ammend Così deciso, il 27 settembre 2023.