Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4594 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 4594  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
f 5A,ó Ministe o, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME , che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, decidendo su gravame Pubblico Ministero e sull’appello incidentale dell’imputato, in parziale riforma della d del Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato non doversi proce intervenuta prescrizione nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di furto di i quantitativi di acqua di cui si impossessava sottraendoli alla società erogatrice, dall’uso di un mezzo fraudolento e dall’aver commesso il fatto su cose destinate alla p utilità – ha dichiarato l’imputato colpevole del reato a lui ascritto, e ritenuta non la prescrizione, lo ha condannato alla pena di giustizia.
 Ricorre per cassazione l’imputato con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO COGNOME, che si affida a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, è dedotta nullità della sentenza per omessa citazione dell’i per il giudizio di appello, che è stata eseguita presso il difensore di fiducia, er indicato quale domiciliatario, laddove l’imputato aveva eletto domicilio presso abitazione; l’omessa notificazione ha impedito all’imputato di assistere all’audizione anche privandolo della possibilità di indicare al difensore elementi fattuali che sì potuti rivelare preziosi.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza, derivata della testi resa dal maresciallo COGNOME all’udienza del 17 aprile 2023 circa l’attività espleta investigativa. La difesa deduce l’inutilizzabilità degli accertamenti svolti in loco dalla polizia giudiziaria, unitamente al tecnico dell’azienda erogatrice del servizio, in quanto senza la somministrazione degli avvisi e in assenza del difensore. Invero, sostiene l che detta attività investigativa, se ricondotta all’articolo 354 co. 2 cod. proc. pe da nullità per non essere stati dati gli avvertimenti sul diritto di far partecipare all’atto dell’accertamento; se, invece, viene in rilievo un’ispezione non delegata ed senza preavviso, essa risulterebbe parimenti nulla ai sensi degli articoli 364 e 375 pen.. Deduce, inoltre, che la nullità del verbale ispettivo non può essere super testimonianza di chi quell’atto ha compiuto.
2.3. Con un ultimo motivo è denunciata erronea applicazione delle circostanze aggra contestate.
3.L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore del ricorrente, ha depositato memoria di replica a requisitoria del Procuratore Generale, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Non ha pregio il primo motivo.
Rileva il Collegio che, effettivamente, dalla consultazione dell’incarto proce consentita al Giudice di legittimità in ragione del vizio procedurale dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 C4=(Ziagr.w2eg71=~), Policastro , Rv. 220092) – risulta presente in
una dichiarazione di domicilio, effettuata dall’imputato nel 2014 e ribadita nel 201 la sua residenza, dove sono stati notificati tutti gli atti del giudizio.
Tuttavia, risulta, anche, che, con istanza del 27.3.2019, l’imputato ha l’ammissione al gratuito patrocinio t ed eletto domicilio presso il difensore di fiducia.
Non assume alcun rilievo la circostanza che, nella predetta istanza, vi sia s precisazione che l’elezione debba intendersi effettuata esclusivamente per tale pro dal momento che l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patroc spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è ric nulla rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusi procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nel uno stesso procedimento, (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246).
E’ infondato anche il secondo motivo, che deduce la nullità della sentenza deriva inutilizzabilità della testimonianza del teste di polizia giudiziaria COGNOME, resa alla 17 aprile 2023, dinanzi alla Corte di appello, ai sensi dell’art. 603cbd. proc. pen. inutilizzabilità delle verifiche effettuate presso l’immobile in uso al ricorrente ( (compiute da un servizio interforze composto da personale di polizia giudiziaria,( e da p specializzato dell’ente erogatore) fonderebbe sul rilievo che esse sarebbero state violazione di legge, senza la somministrazione degli avvisi, donde la nullità deriv sentenza che si è fondata su dichiarazioni inutilizzabili in violazione del diritto di
2.1. Certamente è causa di inutilizzabilità dei risultati probatori la violazione delle del codice di procedura penale la cui osservanza, nell’ambito di attività ispettive o di è prevista per assicurare le fonti di prova in presenza di indizi di reato (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Rv. 246599).
2.2. Nondimeno, dalla consultazione degli atti, emerge che la querela venne present aprile 2013, mentre il fatto è contestato come commesso il 20 marzo 2013. Ne discend primo luogo, la inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, per allegazione del verbale di sopralluogo che si assume avvenuto dopo la presentazione querela, non presente negli atti del fascicolo di legittimità.
2.3. Sulla base degli atti a disposizione del Collegio, appare anche del tutto de fondamento la deduzione della difesa, in punto di inutilizzabilità delle dich dell’ufficiale di polizia giudiziaria, che avrebbe effettuato il sopralluogo dopo la pr della querela, e, dunque, quando già esisteva una notitia criminis, proprio perchè non vi è alcun riscontro in merito alla tesi che l’accesso ispettivo sarebbe avvenuto a distanza dalla presentazione della denuncia-querela da parte dell’ente di gestione del servizio quando vi era già una notizia di reato. Stando ai dati a disposizione del Collegio, il a cui si riferisce la Difesa ha, piuttosto, costituito il punto di partenza
amministrativa, cosicchè, in quel momento, non vi era alcun elemento indicativo di un illecito penale che imponesse il rispetto delle norme del codice di rito.
2.4. La norma di riferimento per valutare il regime di utilizzabilità degli atti in questio posto che, nella sentenza impugnata, si afferma che il maresciallo COGNOME si è limitato a identificare l’imputato quale soggetto occupante dell’immobile che usufruiva dell’erogazione dell’acqua, mentre l’attività prettamente ispettiva relativa sia alle modalità dell’alla abusivo alla condotta idrica che alla individuazione dell’immobile interessato, è stata effettuata dal dipendente di RAGIONE_SOCIALE, che ne ha riferito in dibattimento – è l’art. 2 disp. att. cod. proc. pen., che, come è noto, estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell’avvio del procedimento penale. La sentenza della Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 ha chiarito i rapporti tra l’attività ispettiva e quella procedimentale.
Secondo tale condiviso orientamento, l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è norma di raccordo tra l’attività ispettiva e quella investigativa i , e segna il confine tra l’attività ispettiva e l’attività di indagine preliminare, superato il quale, gli atti necessari per assicurare le di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni codicistiche ( conf. Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423 – 01). Tale confine è individuato, pacificamente, nella possibilità di attribuire, comunque, rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla mera circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2001, n. 45477,Raineri, Rv. 220291). Il momento in cui sorge l’obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è, dunque, quello nel quale emergono tutti gli elementi costitutivi di un illecito penale, anche se ancora non possa essere ascritto persona determinata (Sez. 3 n. 31223 del 04/06/2019 Rv. 276679).
Sul punto, la Difesa si limita a formulare una generica deduzione che non consente di ritenere che, nel caso di specie, detto confine risulti essere stato oltrepassato.
2.5. Ancora, deve osservarsi che la dedotta inutilizzabilità risulta anche afflitta da specificità, non risultando risolta la prova di resistenza, dal momento che la prova dell responsabilità emerge,. già,, dalle dichiarazioni del teste COGNOME, che ha riferito anche in meri alla circostanza che l’allaccio abusivo servisse l’abitazione del COGNOME ( pg. 5 della sentenza impugnata).
2.6. In ogni caso, si osserva che il diritto all’assistenza del difensore, disciplinato dall’art in relazione all’attività di cui all’art. 354 cod. proc. pen., non contempla, come sostenuto d ricorrente, anche il diritto del difensore di essere preventivamente avvisato, solo essendogli consentito di presenziare all’attività di polizia giudiziaria. L’art. 356 prevede soltan facoltà del difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all’eventua sequestro, “senza diritto di essere preventivamente avvisato”. E l’art. 114 disp. att. c.p.p., a
sua volta, impone alla Polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti nell’art. 356 c.p.p., soltanto l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non pone alcun di avviso per il difensore ne’ l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio nel caso l non intenda farsi assistere da chicchessia. Non costituisce, pertanto, violazione dei difesa dell’indagato, ne’ il mancato avviso al difensore, ne’ l’aver proceduto da p Polizia giudiziaria senza attendere l’arrivo del difensore, anche qualora ques comunque avuto notizia dell’imminente perquisizione e intenda parteciparvi (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013 .(ziep. 2014) Rv. 258614).
Non ha pregio neppure il terzo motivo, che ha riguardo alla valutazione delle circo aggravanti. Risulta acclarato nel giudizio di merito che il ricorrente ha usufruito ne immobile dell’acqua, attraverso un allaccio abusivo, e che, quindi, egli fosse consape assenza di un contratto di fornitura per l’acqua, dell’illecito prelievo.
3.1. L’allacciamento abusivo alla rete idrica mediante innesto di derivazioni certamente la circostanza aggravante del mezzo fraudolento ( Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016 tdep. 2017). Rv. 269013; Sez. 5 n. 7208 del 01/12/2020 (dep. 2021 ·) Rv. 280472). Sul piano generale, infatti, ai fini della distinzione fra il delitto di truf furto aggravato dal mezzo fraudolento ciò che rileva é la presenza o meno del consenso persona offesa all’impossessamento della res da parte del soggetto attivo: in sostanza, nella truffa il trasferimento del possesso della cosa avviene con la collaborazione del passivo, ottenuta mediante frode, mentre nel reato di furto aggravato dall’uso del fraudolento l’impossessamento viene realizzato mediante sottrazione invito domino (cfr. Sez. 5, n. 16315 del 14/02/2006, COGNOME, Rv. 234425; Sez. 2, n. 47680 del 04/11/2003, G Rv. 227995). Coerentemente con tale assunto, si afferma che ciò che distingue il con uso di mezzo fraudolento dalla truffa, nel caso di sottrazione abusiva di energia e é l’alterazione del sistema della misurazione dei consumi, in base alla quale l abusivamente consumata viene erogata contro la volontà dell’ente erogatore (cfr. in terminis Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206174; Sez. 2, n. 2349 del 21/12/2004, 2005, COGNOME, Rv. 230696). Non é lecito dubitare che, nella specie, si sia verifi ultima ipotesi, atteso che, da un lato, l’erogazione in favore dell’imputato dell’energ non contabilizzata non era in alcun modo assentita dall’ente erogatore e che, de quanto accertato in atti in ordine alla riferibilità soggettiva della condotta concl l’abitazione del ricorrente a beneficiare di tale allaccio abusivo.
3.2. Ricorre anche l’aggravante di cui all’articolo 625 n. 7 cod. pen., in ragione de del bene sottratto, sul punto dovendo ricordarsi che, in tema di furto di energia e configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. i sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, rilevando, no esposizione alla pubblica fede dell’ energia che transita nella rete, ma la sua des
finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 5 n. 1094 del 03/11/2021 (dep. 2022) Rv. 282543).
3.3. Il convincimento della Corte territoriale circa la sussistenza del reato contesta intervenuta prescrizione risulta, dunque, del tutto corretto,4irigetto del ricorso ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023 Il estensore