Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6996 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a LUZZI il 10/03/1967
COGNOME nato a LUZZI il 17/03/1964
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni dei ricorrenti, in persona dell’avv.to F.NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riferimento alla mancanza della condizione di procedibilità della querela.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, che li aveva riconosciuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 7, 734 cod.pen. e 163 D.Lgs. 490/99 (sostituito dall’art.181 D.Lgs. 42/2004) per essersi impossessati di materiali inerti dal fiume Crati, in loc.INDIRIZZO, in agro di Luzzi, asportandoli con mezzi meccanici nella misura di metri cubi 500 in assenza di autorizzazione per procedere allo scavo e deturpando bellezze naturali, ha assolto i prevenuti dal reato di deturpamento di bellezze naturali , ì,rideterminatla pena, in relazione agli altri reati, in mesi undici di reclusione ed euro 375 di multa ciascuno, disponendo la revoca della sospensione condizionale concessa in primo grado a PALERMO Pino, per essere intervenuta sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di bancarotta.
Con un primo motivo di ricorso assumono difetto di motivazione con riferimento all’elemento materiale e a quello soggettivo del reato di furto, atteso che gli interventi erano finalizzati alla regimentazione degli argini del fiume che già in passato aveva minacciato di procurare danni alla loro proprietà, tenuto altresì conto dell’esistenza di precedenti autorizzazioni amministrative rilasciate dal comune competente per interventi analoghi di regimentazione.
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2.1 Con una seconda articolazione assumono violazione di gg) in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui ai n.2 e 7 dell’art.625 comma 1 cod.pen., in quanto la sabbia e la ghiaia asportate non possono qualificarsi quali beni destinati a pubblica utilità, di talchè andava pronunciata sentenza di proscioglimento per difetto di querela in base all’attuale formulazione della norma incriminatrice, così come modificata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150; in ogni caso il reato contravvenzionale andava ritenuto assorbito nel delitto di furto, atteso che, qualora la condotta dei ricorrenti fosse stata riconosciuta quale ipotesi di furto aggravato, il disvalore relativo all’assenza di autorizzazione alle opere di scavo era sostanzialmente compreso nella violazione della norma incriminatrice de quo.
Con una ulteriore articolazione assumono violazione dell’art.131 bis cod.pen., ricorrendo le condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità.
Lamentano ancora la violazione dell’art.81, comma 3cod.pen. per avere la Corte operato un aumento di un mese di reclusione per il reato contravvenzionale di cui al capo B) punito con la sola pena della multa.
Con ulteriori articolazioni si dolgono dell’intervenuta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta nei confronti di COGNOME PinoCOGNOME in ragione di motivazione assente e contraddittoria, in quanto non erano state nep-
pure richiamate le disposizioni di legge in base alle quali la revoca era stata disposta e violazione dell’art.20 bis cod.pen., in relazione all’art.58 L.689/81, in ragione del mancato riconoscimento del beneficio della sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e difetto di motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili dal momento che i motivi di ricorso non risultano scanditi da necessaria critica git . Vditidelle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). l ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Quanto alla materialità del fatto e della ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto, i ricorrenti non si confrontano con l’iter argomentativo della sentenza della Corte di appello) la quale, con motivazione lineare e priva di salti logici, ha escluso che l’asportazione del materiale dal fiume fosse stata oggetto di specifica autorizzazione amministrativa, rilevando che le precedenti attività di manutenzione degli argini realizzate dai ricorrenti, seppure autorizzate, non avevano mai comportato l’asportazione di materiale dal greto del fiume, di talchè deve essere escluso che i PALERMO potessero essere incorsi in una falsa rappresentazione della realtà relativamente al contenuto e ai limiti dell’attività dagli stessi svolta lungo gli argini del fiume, così da escludere in loro la consapevolezza di prelevare indebitamente lo stesso materiale (ghiaia e sabbia).
Quanto alla richiesta esclusione della circostanza aggravante del fatto commesso su un bene destinato a pubblica utilità la censura è meramente assertiva e in contrasto con la granitica giurisprudenza di legittimità, pure richiamata dal giudice di appello (sez.4, n.26678 del 26/05/2009, COGNOME, Rv.244801).
3.1. Meramente assertiva è anche la censura secondo la quale il reato contravvenzionale dovrebbe essere assorbito nel delitto di furto, attesa la diversa materialità delle due condotte, di cui quella di scavo senza autorizzazione precede quella di asportazione del sedime del letto del fiume, nonché la diversità dei
beni giuridici protetti dalle due disposizioni incriminatrici, tenuto conto della costante, seppure risalente / giurisprudenza di legittimità in materia ( ( $ez.2, n.958 del 15/07/1981, COGNOME, Rv.151902).
Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., tenuto conto delle invasive modalità esecutive della condotta predatoria e della rilevante quantità di materiale asportato dal letto del fiume Crati, evidenziate nella motivazione della sentenza impugnata, così da potersi escludere, anche in ragione delle riconosciute circostanze aggravanti, che la condotta e l’offesa siano caratterizzate dal requisito della particolare tenuità.
Manifestamente infondato è il motivo con cui si assume la violazione dell’art.81, comma 3 cod.pen., in quanto la norma incriminatrice di cui al capo B) richiama il trattamento sanzionatorio previsto dall’art.20 della L.47/85 il quale, in relazione alle opere realizzate in assenza di autorizzazione (art.20 lett.b), prevede la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, non ponendosi pertanto limiti all’aumento anche della pena detentiva ai sensi dell’art.81, comma 3 cod.pen., nella specie indicata dal giudice di appello, in termini di congruità, nella misura di un mese di reclusione.
La revoca della sospensione condizionale della pena inoltre non è intervenuta sulla base di un giudizio prognostico di non meritevolezza, ma in ragione del fatto che l’imputato ha riportato una ulteriore condanna per delitto a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, ma anche da sola, supera i limiti stabiliti dall’art.163 cod.pen. e pertanto nessuna discrezionalità poteva sul punto essere esercitata dal giudice di appello, essendo la revoca della sospensione condizionale della pena una conseguenza obbligata della ulteriore condanna riportata dal COGNOME Pino.
Manifestamente infondato e privo di confronto con la sentenza impugnata è anche l’ultimo motivo di ricorso che, con riferimento al ricorrente PALERMO Pino, lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella indicata dall’art.53 L.689/81, avendo il giudice di appello fornito adeguata motivazione, nell’esercizio del potere discrezionale esercitato ai sensi dell’art.58 L.689/81, in ordine alla gravità della condotta (quantità del materiale prelevato) e dei precedenti penali del reo dei quali uno specifico, che non consentono un giudizio di adeguatezza della pena sostitutiva in una prospettiva rieducativa, anche in ragione della negatività del giudizio prognostico sulla astensione del prevenuto da ulteriori condotte criminose.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2024.