Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48516 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48516 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 27/05/2022 della Corte di appello di L’Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona de AVV_NOTAIO, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27/05/2022 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del precedente 17/03/2021, con cui COGNOME NOME e COGNOME NOME, in esito a giudizio abbreviato, erano stati dichiarati penalmente responsabili del delitto di furto aggravato e condannati, per l’effetto, alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato due motivi di doglianza e il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha
articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo del ricorso a sua firma il difensore del COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine al delitto ascrittogli.
Rileva al riguardo che la decisione della Corte territoriale, confermativa della pronunzia di condanna resa dal giudice di primo grado, risulterebbe, come quest’ultima, basata su elementi probatori di significato tutt’altro che univoco, costituiti, in specie, dalle dichiarazioni dei testimoni che avevano sorpreso il COGNOME e il coimputato all’interno dell’impianto sportivo nei cui spogliatoi er stata, poco prima, messa a segno l’azione predatoria e dal rinvenimento di alcune banconote di piccolo taglio nei pressi del luogo in cui il predetto era stato bloccato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione in punto di riten sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. e di denegato riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. nel giudizio di bilanciamento.
Assume segnatamente che la decisione della Corte territoriale, a fronte di una specifica doglianza articolata con l’atto di appello, risulterebbe priva di qualsiasi argomentazione al riguardo.
2.3. Con il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME, il suo difensore lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di denegata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Sostiene, in proposito, che la decisione oggetto d’impugnativa, nel rigettare la richiesta di applicazione dell’anzidetta esimente per l’entità della pena massima comminata dal legislatore per il delitto in contestazione (eccedente i cinque anni), avrebbe malamente interpretato il dato normativo, posto che il limite anzidetto andrebbe riferito alla pena concretamente inflitta dal giudice e non a quella normativamente prevista come massimo edittale.
2.4. Con il secondo motivo di ricorso il predetto difensore si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, delle disposizioni di cui a artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen.
Osserva al riguardo che la decisione della Corte territoriale avrebbe basato l’affermazione di responsabilità del COGNOME, cui avrebbe peraltro attribuito il ruo
che il primo giudice aveva riconosciuto al complice, su elementi incerti, non essendo stata effettuata la ricognizione personale dell’uomo, ma solo il riconoscimento degli indumenti da lui indossati.
2.5. Con il terzo motivo di ricorso lamenta infine, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, cod. pen.
Rileva segnatamente che la decisione della Corte territoriale, nel confermare la pronunzia del primo giudice in punto di bilanciamento delle circostanze, avrebbe erroneamente ritenuto configurabili entrambe le aggravanti contestate (recidiva ed esposizione alla pubblica fede della cosa sottratta), posto che, essendo entrambe circostanze ad effetto speciale, avrebbe dovuto tenersi conto di una sola di esse.
Il difensore dell’imputato COGNOME NOME ha depositato poi, in data 28/09/2023, una memoria difensiva, con la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi del proposto ricorso.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dall legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME sono manifestamente infondati per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Privo di pregio è il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse del COGNOME, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità del predetto in ordine al delitto ascrittogli, sostenendo che la decisione gravata, confermativa di quella di primo grado, risulterebbe fondata su elementi di prova – quali le dichiarazioni dei testimoni che avevano sorpreso gli agenti all’interno del palazzetto dello sport teatro dell’azione predatoria e rinvenimento di alcune banconote di piccolo taglio poco distante dal luogo in cui era stato bloccato l’imputato – dal significato non univoco.
Osserva al riguardo il Collegio che nella sentenza oggetto d’impugnativa, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, risulta argomentata, in maniera coerente, lineare e tutt’altro che illogica, la ritenuta partecipazione del
COGNOME alla commissione del furto, essendosi evidenziato che il predetto, abbigliato, al momento dei fatti, con un giubbotto di colore giallo senape, era stato notato dai testimoni COGNOME NOME e COGNOME NOME mentre si aggirava, insieme ad altro soggetto poi identificato in COGNOME NOME, per i corridoi dell’impianto sportivo nei cui spogliatoi fu commesso il delitto, era stato visto entrare in tali ambienti, era stato inseguito dopo esserne uscito precipitosamente ed era stato bloccato all’esito di un brevissimo inseguimento, durante il quale si era disfatto, con mossa fulminea, della somma di euro 15,00 (così alla pag. 5 della decisione della Corte di appello di L’Aquila).
Pare pertanto evidente la manifesta infondatezza dell’agitata doglianza, con la quale, a ben vedere, il ricorrente, al di là delle formali enunciazioni d’intent non sottopone ad autonoma e argomentata confutazione il percorso motivo a base della decisione gravata, ma si limita a formulare generiche deduzioni con cui sollecita sostanzialmente una rivalutazione in fatto della vicenda per cui è giudizio preclusa in sede di legittimità, caldeggiando una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici del merito con argomenti oggettivamente completi e logicamente esaurienti.
Palesemente infondato è anche il secondo motivo del ricorso in oggetto, con cui ci si duole di vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. e di denegato riconoscimento della prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. nel giudizio d bilanciamento, sostenendo che le questioni, benché espressamente dedotte con l’atto di appello, non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale.
Rileva al riguardo il Collegio che la pronunzia oggetto d’impugnativa è immune dal dedotto vizio motivazionale nella parte in cui ha affermato la sussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede delle “res”sottratte.
Ciò perché l’agitata doglianza non è stata prospettata con l’atto di appello, la qual cosa comporta che non può essere fatta valere in questa sede, trovando applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell’08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577-01).
E insussistente si rivela il supposto vizio motivazionale della decisione gravata anche nella parte in cui è stata negata la valutazione dell’attenuante della causazione di un danno patrimoniale di speciale tenuità in termini di prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, sulle aggravanti di cui si era riconosciuta la configurabilità.
Si osserva, infatti, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale, pur se in maniera succinta, ha motivato la valutazione in concreto effettuata nel giudizio comparativo, riconoscendo alla menzionata attenuante peso equivalente alle aggravanti di cui aveva affermato la sussistenza in ragione della pluralità di queste ultime e dell’effettiva natura della recidiva.
Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso presentato dal difensore del COGNOME, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di denegata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sostenendo che la decisione della Corte di appello di L’Aquila, reiettiva della richiesta di applicazione di tale esimente, contrasterebbe con il dettato normativo, nell’ermeneusi che di esso dovrebbe, in tesi, ragionevolmente fornirsi, atteso che il previsto limite di pena andrebbe riferito alla sanzione concreto inflitta e non a quella prevista come massimo edittale dalla legge.
Ritiene il Collegio che siano palesemente insussistenti sia la violazione di legge che il vizio argomentativo formanti oggetto di deduzione, atteso che, nella vicenda che ci occupa, la Corte territoriale ha espressamente recepito, facendola propria, la motivazione spesa dal giudice di primo grado per respingere la richiesta di applicazione dell’esimente, mentre la difesa, dal canto suo, non ha preso posizione rispetto a tale decisione, ma ha fatto valere, piuttosto, deduzioni ulteriori, che, per tale motivo, risultano manifestamente infondate e rendono l’impugnativa inammissibile in parte qua.
Del tutto privo di pregio è il secondo motivo del ricorso presentato dal predetto difensore, con cui si lamenta l’erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle disposizioni di cui ag artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che la pronunzia gravata avrebbe fondato l’affermazione di responsabilità del COGNOME su elementi incerti, posto che non risultava effettuata la sua ricognizione personale, ma era stato eseguito il mero riconoscimento dei suoi indumenti.
Ritiene il Collegio che la dedotta doglianza, con la quale, dietro lo schermo della pretesa inosservanza di norme processuali, si prospetta, in concreto, un vizio motivazionale, non colga nel segno.
E invero, la ritenuta partecipazione del COGNOME alla commissione del furto appare coerentemente e logicamente argomentata, essendosi evidenziato nella decisione oggetto d’impugnativa che costui, abbigliato, al momento dei fatti, con un giubbotto dai colori rosso e nero, era stato notato dai testimoni COGNOME NOME e COGNOME NOME mentre si aggirava, insieme ad altro soggetto poi identificato in COGNOME NOME, per i corridoi dell’impianto sportivo nei c spogliatoi fu commesso il delitto, era stato inseguito dopo che il predetto accompagnatore era uscito precipitosamente da tali ambienti ed era stato bloccato all’esito di un brevissimo inseguimento (così alla pag. 5 della decisione della Corte territoriale).
Appare perciò evidente l’infondatezza della doglianza in disamina, con la quale – com’è avvenuto nell’impugnativa proposta nell’interesse del COGNOME – si invoca, in sostanza, una rivalutazione in fatto della vicenda, preclusa nel giudizio di legittimità.
Del tutto infondato è, infine, il terzo motivo del ricorso in disamina, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, cod. pen., sostenendo che la decisione della Corte di appello, confermativa della pronunzia del primo giudice in punto di bilanciamento delle circostanze, avrebbe erroneamente ritenuto configurabili entrambe le aggravanti contestate (recidiva ed esposizione alla pubblica fede della cosa sottratta), atteso che avrebbe dovuto tenersi conto di una sola di esse, in ragione della loro natura di circostanze ad effetto speciale.
Osserva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’evocata disposizione, che disciplina l’incremento sanzionatorio praticabile nel caso in cui concorrano, in relazione a un medesimo reato, due o più circostanze aggravanti ad effetto speciale, non viene in rilievo nella vicenda di cui trattasi, in cui trova, invece, applicazione il disposto dell’art. 69 cod. p in tema di bilanciamento di circostanze di segno diverso, di tal che non è, di fatto, ipotizzabile la prospettata violazione normativa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati
presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/10/2023