Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18127 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18127 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata IN UCRAINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, limitatamente alle aggravanti di cui all’art. 61, n. 10 e n. 11 cod. pen., da escludere, con rinvio per eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, e di rigettare nel resto il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’imputata, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 aprile 2023 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato NOME per il reato di cui agli artt. 110, 81, 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, numeri 7, 10 e 11, cod. pen.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputata – in concorso con COGNOME NOME NOME, che avrebbe commesso il fatto, abusando della sua funzione di consigliere del Ministro per i beni e le attività culturali – si sarebbe impossessata di sei incunaboli, tre cinquecentine, un volume del ‘600, due fogli con xilografie, un’opera di COGNOME (sostituita con una copia contraffatta) e altri volumi antichi non individuati (dal valore complessivo di circa euro 250.000,00), sottraendoli al legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE; sottrazione realizzata presentandosi a più riprese presso la biblioteca di RAGIONE_SOCIALE, richiedendo di visionare alcuni volumi ivi presenti e prospettando la possibilità di ottenere un finanziamento di euro 400.000,00 per il completamento della catalogazione informatica delle opere che componevano la biblioteca.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 119, 191, 502 e 512 cod. proc. pen.
Rappresenta che: all’udienza del 9 giugno 2020, il Tribunale aveva acquisito, ex art. 512 cod. proc. pen., i verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese (il 12 dicembre 2012 e il 21 gennaio 2013) da NOME COGNOME; il giudice di primo grado aveva giustificato l’acquisizione dei verbali con il decadimento delle condizioni generali e con la sopravvenuta incapacità di favellare del COGNOME, che ne avrebbero reso impossibile l’escussione testimoniale; le condizioni di salute del testimone erano note già dall’udienza del 7 luglio 2015; proprio in considerazione di tali condizioni di salute, all’udienza del 29 settembre 2015, era stata disposta l’escussione a domicilio del teste; l’escussione era stata rinviata per ben sei volte, cinque delle quali per cause del tutto indipendenti dall’imputata e dalla difesa; l’escussione a domicilio del COGNOME non sarebbe poi mai avvenuta, essendo il medesimo successivamente deceduto.
Tanto premesso, il ricorrente contesta l’acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni rese dal COGNOME, sostenendo che mancherebbe completamente il requisito dell’imprevedibilità. Le condizioni di salute del COGNOME
NOME, infatti, era ben note al Tribunale e il successivo decesso non costituiva un evento imprevedibile. I reiterati rinvii per l’espletamento dell’atto istruttor non erano imputabili alla difesa e l’incapacità di favellare non poteva costituire un impedimento all’escussione del teste, atteso che egli poteva essere escusso, ai sensi dell’art. 119 cod. proc. pen., rispondendo alle domande per iscritto.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, 197-bis, 238-bis, 512, 526 e 546 cod. proc. pen., 6 C.E.D.U. e 110 e 624 cod. pen.
Rappresenta che il giudizio di responsabilità a carico dell’impatto è stato fondato solo sulle sommarie informazioni testimoniali rese da COGNOME NOME.
Tanto premesso, contesta il giudizio di responsabilità, atteso che, in base alla giurisprudenza di legittimità e a quella Corte EDU, è da escludere che una pronuncia di condanna possa trovare fondamento – come nel caso in esame esclusivamente su dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio.
Al riguardo, il ricorrente evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, alcun utile elemento per sostenere il giudizio di responsabilità poteva essere tratto dalla sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti , iell’imputata, di COGNOME NOME NOME di altri imputati, per la sottrazione di libri antichi e di incunabol dalla biblioteca dei Girolamini di Napoli.
In primo luogo, poiché tale sentenza non riguardava i fatti oggetto del presente processo. La sentenza emessa dall’autorità giudiziaria partenopea, in particolare, aveva a oggetto fatti accaduti successivamente e non aveva alcuna valenza dimostrativa in ordine al concorso della ricorrente nelle sottrazioni dei volumi antichi presso la biblioteca di RAGIONE_SOCIALE.
In secondo luogo, perché l’art. 238-bis cod. proc. pen. circoscrive la rilevanza delle sentenze emesse in altro processo alla prova del fatto specifico ritenuto in sentenza.
Sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia la scarsa coerenza dei giudici di merito che hanno valorizzato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che aveva accertato la responsabilità dell’imputata per la sottrazione di alcuni volumi dalla biblioteca dei Girolannini di Napoli, ma non quella del Tribunale di Firenze, che aveva escluso la responsabilità dell’imputata per la sottrazione – da parte del COGNOME – di libri antichi dalla biblioteca RAGIONE_SOCIALE di Firenze.
Sempre nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente contesta la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME. In particolare, lamenta la mancata valutazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cassino nei
confronti del COGNOME e del COGNOME, in ordine agli stessi fatti oggetto del procedimento, nella quale viene riconosciuta scarsa attendibilità alle sommarie informazioni rese dal COGNOME.
La ricorrente, inoltre, evidenzia come la ricostruzione dei fatti operata dal COGNOME si ponga in palese contraddizione con quanto riferito, all’udienza del 20 ottobre 2020, dal COGNOME, che aveva sostenuto che l’imputata non fosse presente nelle giornate in cui egli aveva sottratto i libri dalla biblioteca di RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 187, 192, 194, 197-bis, 210, 234, 533 e 546 cod. proc. pen. e 110 e 624 cod. pen.
Sostiene che i giudici di merito sarebbero incorsi in un «travisamento delle risultanze probatorie acquisite», avendo ritenuto che il COGNOME avrebbe affermato che lo scopo dell’imputata sarebbe stato quello di distrarlo, quando, invece, il COGNOME si era limitato ad affermare che «la NOME dava l’impressione di svolgere una funzione distrattiva, cercando di farmi parlare chiedendo notizie sui libri». Dichiarazioni che, peraltro, manifestavano solo un personale apprezzamento del dichiarante.
Il ricorrente lamenta anche la mancata adeguata valutazione dei messaggi SMS che l’imputata aveva scambiato con il COGNOME e della spiegazione che quest’ultimo aveva dato del contenuto di tali messaggi. Dalle dichiarazioni rese dal COGNOME, nel corso della sua testimonianza, resa ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen., invero, emergeva che tali messaggi erano correlati al fatto che l’imputata era rimasta profondamente colpita dalla confessione che lo stesso COGNOME le aveva fatto del furto commesso presso la biblioteca di RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente evidenzia che il Tribunale di Cassino, nella sentenza emessa nei confronti del COGNOME, aveva valutato coerenti e logiche le dichiarazioni rese dal COGNOME.
2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 61 e 625 cod. pen.
Con una prima censura, contesta l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 10, cod. pen., sostenendo che essa non può ravvisarsi quando, come nel caso in esame, i fatti siano stati commessi contro beni materiali.
Con una seconda censura, contesta l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 11, cod. pen., evidenziando che tra il COGNOME e la persona giuridica proprietaria delle opere non sussisteva alcun rapporto di lavoro.
Con una terza censura, contesta l’applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., sia in relazione alla violenza sulle cose che con riferimento al mezzo fraudolento, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero chiarito in che modo, concretamente, la condotta dei rei avrebbe indotto la persona offesa a vanificare
le misure poste a difesa dei volumi antichi, né come la sostituzione di un libro con un altro possa integrare una violenza sulle cose.
2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 533 cod. proc. pen.
Contesta la pena di anni uno e mesi sei di reclusione applicata all’imputata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe giustificato tale trattamento sanzionatorio sulla base di aspetti e di circostanze principalmente riferibili al COGNOME e al COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il quarto motivo, limitatamente alla parte relativa alle circostanze aggravanti di cui all’art 61, n. 10 e n. 11, che devono essere eliminate. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Va premesso che la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’imprevedibilità dei fatti e delle circostanze che rendono impossibile la ripetizione degli atti assunti dal pubblico ministero deve essere riguardata non con riferimento al momento dibattimentale, ma a quello delle indagini preliminari, nel quale sarebbe stato alternativamente possibile accedere all’incidente probatorio. È a tale momento che il giudice dibattimentale deve ricondursi, con criterio “ex ante”, per formulare diagnosi di prevedibilità o di imprevedibilità, che non debbono basarsi su possibilità o evenienze astratte e ipotetiche, ma su argomenti concreti che lascino pronosticare, secondo la comune esperienza, l’impossibilità della ripetizione dell’atto (Sez. 6, Sentenza n. 21312 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 273465; Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, COGNOME, Rv. 282492; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 261427; Sez. 1, n. 12060 del 11/11/1992, COGNOME, Rv. 193437).
Ebbene, in ordine all’imprevedibilità (al momento delle indagini preliminari) della causa che avrebbe poi determinato l’impossibilità di ripetizione dell’atto, la Corte di appello ha adeguatamente risposto al motivo di appello che aveva a oggetto la questione in esame, rilevando che doveva escludersi che, nel momento dell’assunzione a sommarie informazioni del COGNOME, fosse certa o prevedibile la sopravvenienza della patologia neoplastica che avrebbe reso impraticabile la successiva escussione dibattimentale del teste.
Il ricorrente, a ben vedere, non contesta tale valutazione, ma lamenta i rinvii delle udienze previste per l’assunzione dibattimentale della prova e la prevedibilità, in quel momento, della causa che avrebbe poi determinato l’impossibilità di escussione del teste.
In tal modo, però, egli finisce per contestare non l’imprevedibilità della ripetizione dell’atto nel momento in cui era stato assunto – che costituisce l’effettivo presupposto per l’operatività dell’art. 512 cod. proc. pen. -, ma l legittimità dei provvedimenti di rinvio del Tribunale.
Il ricorrente, però, non ha dedotto alcuna causa specifica di nullità di tali provvedimenti né emergono vizi rilevabili d’ufficio.
2.4. Il secondo motivo e il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono inammissibili.
La censura relativa al fatto che i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio di responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni rese – nel corso delle indagini preliminari e in assenza di contraddittorio – da NOME è manifestamente infondata.
Al riguardo, va premesso che le dichiarazioni predibattimentali, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., possono costituire, conformemente all’interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, COGNOME c/ Germania, la base determinante dell’accertamento di responsabilità, purché l’assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali (cfr. Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D. Rv. 278195; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148).
Tanto premesso, va rilevato che i giudici di merito, in ogni c:aso, hanno fondato il proprio convincimento anche sulla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Riguardo a quest’ultima non è affatto vero che essa avrebbe a oggetto fatti completamente avulsi da quelli oggetto del presente procedimento, atteso che questa riguardava un’analoga sottrazione di volumi antichi dalla biblioteca dei Girolannini di Napoli, perpetrata dal COGNOME e dall’imputata poco dopo i fatti oggetto del presente processo e con modalità del tutto analoghe a quelle oggetto del presente giudizio. Dalla sentenza era emerso il ruolo fondamentale avuto dall’imputata: impegnata nella selezione dei volumi da sottrarre; impegnata a impedire la perquisizione della polizia giudiziaria; occupata dell’organizzazione del trasporto della refurtiva; impegnata in altre attività decisive per la consumazione del reato e per il conseguimento del profitto del medesimo. Si tratta di elementi che supportano l’ipotesi accusatoria, atteso che, dalle dichiarazioni rese dal COGNOME, era emerso che il COGNOME e l’imputata agivano di comune accordo. La circostanza che la donna avesse svolto
quel ruolo così importante e decisivo nella perpetrazione del furto napoletano, commesso poco dopo il fatto oggetto del processo, risulta pienamente coerente con l’analogo ruolo rivestito dalla medesima nel precedente furto.
Del tutto infondata e anche la censura relativa al 238-bis cod. proc. pen., atteso che i giudici di merito hanno tratto dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli proprio la prova dei fatti che erano oggetto del processo sfociato nella sentenza in questione.
Per quel che riguarda le restanti censure, va rilevato che esse sono del tutto inammissibili poiché completamente versate in fatto. Il ricorrente, invero, attraverso frammenti di prove o di indizi, tende ad ottenere un inammissibile giudizio sulle valutazioni di merito effettuate dalla Corte di appello e sulla ricostruzione dei fatti da questa operato.
Va, in ogni caso, evidenziato che i giudici di merito hanno reso, in ordine al giudizio di responsabilità, una motivazione adeguata e priva di vizi logici, effettuando una valutazione rigorosa delle dichiarazioni rese dal COGNOME e del restante materiale istruttorio (comprese le dichiarazioni del COGNOME e i messaggi sms). La Corte d’appello ha anche valutato la sentenza relativa alla sottrazione dei volumi dalla biblioteca Fiorentina, evidenzianclo che, dalle varie sentenze che erano state pronunciate rispetto alle sottrazioni commesse dal COGNOME, era emerso il fatto che egli si avvaleva di complici solo quando ciò si rendeva necessario per le particolari modalità con le quali doveva essere eseguita la sottrazione: come nel caso in esame, in cui, per le particolarità dei luoghi e per la necessità di sostituire l’opera di NOME con altra contraffatta’, aveva bisogno di un complice che gli consentisse di operare indisturbatannente, distraendo il personale della biblioteca.
Quanto ai messaggi sms, la Corte di appello ha rilevato che non poteva loro attribuirsi il significato sostenuto dalla difesa’ considerato che essi, da un lato, erano estremamente laconici e, dall’altro, precedevano di pochissimo altre attività definitivamente accertate come strumentali a crimini commessi presso la biblioteca di Napoli.
Va evidenziato infine che alcun travisamento di prova, in relazione alle dichiarazioni rese dal COGNOME, è riscontrabile. In primo luogo, va posto in rilievo che il senso delle parole riportate nelle sentenze non si discosta significativamente da quello delle parole che, secondo la ricorrente, avrebbe pronunciato il COGNOME («NOME dava l’impressione di svolgere una funzione distrattiva, cercando di farmi parlare, chiedendo notizie sui libri»).
Va peraltro evidenziato che i giudici di merito hanno posto in rilievo non tanto la valutazione fatta dal COGNOME circa lo scopo perseguito dalla donna, quanto, piuttosto, le circostanze oggettive da questo riferite, in ordine alla condotta
materiale tenuta dall’imputata e dal COGNOME all’interno della biblioteca. I giudici di merito, infatti, hanno, evidenziato che: dalle dichiarazioni del COGNOME, era emerso che la donna null’altro aveva fatto all’interno della biblioteca, se non impegnare il COGNOME nella discussione; dalla condotta tenuta dalla donna, non emergeva alcuna ragione che potesse giustificare la sua presenza sul posto, tanto più in assenza di qualsiasi incarico conferitole dal ministero.
2.Z il quarto motivo è parzialmente fondato.
Risulta fondata anche la censura relativa all’abuso di autorità. Al riguardo, va ribadito che «l’abuso di relazioni di autorità, previsto come circostanza aggravante dall’art. 61 n.11 cod. pen., riguarda principalmente l’autorità privata e presuppone l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo del reato » (Sez. 2, n. 45742 del 04/11/2003, Negro, Rv. 227618).
La prima censura, relativa all’aggravante di cui all’art. 61, n. 10, cod. pen., è fondata. Come chiarito da questa Corte, la dizione normativa dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 10, cod. pen., riferita al fatto commesso “contro” e non solo “ai danni” di un ministro di culto, impone una lettura oggettivizzante, in base alla quale la qualifica di sacerdote del soggetto passivo, per essere rilevante ai fini della configurabilità dell’aggravante, deve aver determinato o concorso a determinare l’azione aggressiva del soggetto attivo. In sostanza, il maggior disvalore della condotta non discende automaticamente dal fatto che la condotta sia stata posta in essere “contro” chi rivesta una determinata qualifica professionale, religiosa o istituzionale, occorrendo, piuttosto,, un collegamento della condotta di reato con la funzione rivestita ed il suo esercizio. Si è detto, in particolare, che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 10, cod. pen., è necessario che il fatto sia commesso con l’intenzione di vulnerare il fisico o l’integrità morale della persona che riveste la qualità di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di ministro culto, in ragione della funzione o missione espletata, dell’istituzione religiosa o statale e dei valori che rappresenta, che costituisce elemento causativo del reato (Sez. 5, n. 1178 del 20/11/2020, Scarpato, Rv. 280490; Sez. 5, n. 17664 del 5/3/2004, COGNOME, Rv. 229189, in motivazione). Nel caso in esame, la qualità rivestita dalla persona offesa e i valori da essa rappresentati sono stati del tutto ininfluenti rispetto alla causa2:ione del reato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Risulta, invece, infondata la censura relativa al mezzo fraudolento. Come evidenziato dai giudici di merito, il COGNOME (accompagnato dall’imputata) si era presentato come consulente del ministero e aveva rappresentato la possibilità di ottenere un finanziamento di euro 400.000,00, per completare la catalogazione informatica di volumi della biblioteca, in tal modo inducendo la persona offesa ad allentare i controlli normalmente utilizzati per la custodia dei volumi che, peraltro,
essendo appartenenti al “Fondo antico”, normalmente, non erano consultabili dai comuni visitatori. Particolarmente significativo appare anche ‘Io stratagemma di sostituire la copia originale dell’opera di COGNOME con una copia falsa, in modo tale da occultare la sottrazione.
Infondata è anche la censura relativa alla violenza sulle cose, atteso che tale violenza era stata realizzata staccando il testo del COGNOME dalla miscellanea nella quale era inserito, per essere sostituito con una copia contraffatta incollata, per celarne la sottrazione, provocando in tal modo (anche a causa della colla) danno anche al volume successivo della predetta miscellanea.
Il quinto motivo risulta assorbito dal parziale accoglimento del quarto motivo di ricorso.
Il ricorso risulta fondato solo nel quarto motivo, limitatamente alle censure relative alle circostanze aggravanti di cui all’art. 61, n. 10 e n. 11, che devono essere eliminate. La sentenza impugnata, pertanto, in ordine a tali circostanze, deve essere annullata, senza rinvio. La sentenza, per l’effetto, deve essere annullata anche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all’art. 61, n. 10 e n. llgfhe elimina. Annulla la medesima sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso, il 31 gennaio 2024.