Furto aggravato: la Cassazione conferma la condanna per l’inganno all’anziana
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso di furto aggravato, fornendo importanti chiarimenti sulla configurabilità delle aggravanti del mezzo fraudolento e della minorata difesa, specialmente quando la vittima è una persona anziana e vulnerabile. L’introduzione di questa analisi parte da una decisione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la sua colpevolezza per aver raggirato una donna anziana al fine di sottrarle dei beni.
I Fatti di Causa
L’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di furto, aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento e dall’aver approfittato della minorata difesa della vittima. In particolare, si era presentato all’abitazione di una signora anziana fingendosi un incaricato di un sindacato o dell’Inps. Con questo stratagemma, le aveva prospettato un modo per evitare un presunto pignoramento della sua pensione, riuscendo così a farsi consegnare i beni che la donna aveva in casa.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Violazione di legge sulla remissione di querela: Sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non riconoscere l’avvenuta remissione della querela da parte della persona offesa.
2. Insussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento: Contestava che il suo comportamento potesse essere qualificato come mezzo fraudolento ai sensi dell’art. 625 c.p.
3. Insussistenza dell’aggravante della minorata difesa: Negava che le circostanze del fatto integrassero l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p., legata alla particolare vulnerabilità della vittima.
La Decisione della Corte: l’inammissibilità del ricorso per furto aggravato
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati non erano altro che una ripetizione delle questioni già sollevate e respinte in appello, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
L’assenza di una chiara remissione di querela
Sul primo punto, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito. Sebbene la persona offesa fosse comparsa in udienza, non aveva manifestato in termini chiari e inequivocabili la volontà di ritirare la querela. Le registrazioni dell’udienza non fornivano alcuna prova contraria, rendendo la doglianza infondata.
La sussistenza del mezzo fraudolento nel furto aggravato
Per quanto riguarda l’aggravante del mezzo fraudolento, la Cassazione ha ritenuto che la condotta dell’imputato integrasse pienamente la fattispecie. L’essersi presentato con una falsa qualifica (incaricato sindacale/Inps) e aver ordito un inganno per farsi consegnare i beni costituisce un tipico esempio di raggiro finalizzato a sorprendere la buona fede della vittima e a neutralizzarne le difese.
La vulnerabilità della vittima e la minorata difesa
Infine, anche l’aggravante della minorata difesa è stata considerata correttamente applicata. L’età avanzata della vittima e la conseguente vulnerabilità sono state ritenute condizioni oggettive di cui l’imputato ha consapevolmente approfittato per portare a termine il suo piano criminale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una rigorosa interpretazione delle norme e dei fatti. Il rigetto del ricorso si basa sulla constatazione che le doglianze erano meramente ripetitive e non criticavano in modo specifico e puntuale le ragioni della decisione d’appello. La Corte ha ribadito principi consolidati: la remissione di querela deve essere un atto di volontà esplicito e non può essere presunta. L’uso di uno stratagemma che fa leva sulla fiducia e sulla preoccupazione della vittima per accedere ai suoi beni è un ‘mezzo fraudolento’ in piena regola. Allo stesso modo, l’età avanzata non è solo un dato anagrafico, ma un fattore che può determinare una condizione di debolezza e vulnerabilità, la cui strumentalizzazione integra l’aggravante della minorata difesa. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta congruamente motivata su tutti i punti contestati.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza della tutela penale nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani. La decisione chiarisce che qualsiasi forma di inganno o raggiro, anche se non particolarmente sofisticata, finalizzata a superare le difese della vittima, qualifica il furto aggravato. Inoltre, l’età avanzata, unita alla conseguente vulnerabilità, è un elemento sufficiente per configurare l’aggravante della minorata difesa. La sentenza, infine, serve da monito: i ricorsi in Cassazione devono contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, non potendosi limitare a riproporre le stesse argomentazioni dei gradi di merito.
Quando un inganno si qualifica come ‘mezzo fraudolento’ in un furto?
Secondo la decisione, un inganno si qualifica come mezzo fraudolento quando consiste in uno stratagemma o raggiro, come presentarsi con una falsa qualifica (es. incaricato di un sindacato), per sorprendere la buona fede della vittima e superare le sue difese al fine di commettere il furto.
L’età avanzata della vittima è sufficiente per configurare l’aggravante della minorata difesa?
Sì, la Corte ha ritenuto che l’età avanzata e la conseguente vulnerabilità della vittima sono elementi sufficienti per considerare integrata l’aggravante della minorata difesa, poiché l’autore del reato approfitta di tale condizione per agire.
Cosa succede se la persona offesa non dichiara esplicitamente in udienza di voler ritirare la querela?
Se la volontà di rimettere la querela non viene manifestata in termini chiari e inequivocabili durante l’udienza, e non risulta diversamente dalle registrazioni, i giudici non possono considerare la querela come ritirata. La remissione non può essere presunta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38059 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38059 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5.3.2025 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia con cui il locale Tribunale in data 19.03.2018 aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 61, comma 1, n. 5, 624, 625, comma 1, n. 2 cod.pen, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva, ha ridetermiNOME la pena in anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa (fatto commesso in Imola il 29.08.2013).
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi di doglianza: con il primo assume la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza della remissione di querela; con il secondo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 comma 1, n. 2 cod.pen.; con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze sono reiterative delle questioni già proposte in appello senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata.
In ordine al primo aspetto, la Corte d’appello con motivazione congrua ha posto in rilievo che la querelante, comparsa in udienza, non ha manifestato in termini chiari la sua volontà di rimettere la querela né risulta diversamente dalle registrazioni.
Del pari la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate.
Ed invero é stata ritenuta indubbia la integrazione del mezzo fraudolento consistito nel prospettare in qualità di incaricata del sindacato o dell’RAGIONE_SOCIALE all’anziana COGNOME il modo di evitare il pignoramento della pensione e così ottenendo i beni che la stessa aveva raccolto all’interno della sua abitazione.
Del pari correttamente é stata ritenuta l’aggravante della minorata difesa considerata l’età avanzata e la conseguente vulnerabilità della vittima.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 28.10 : 2025