Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49499 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49499 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti, con la quale COGNOME NOME era stato condannato in abbreviato (condizionato – per il solo COGNOME – alla trascrizione di alcune intercettazioni) per più furti aggravati in concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , riqualificato il reato originariamente contestato ai sensi dell’art. 624 bis, cod. pen. in ipotesi ai sensi dell’art. 624 stesso codice, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, n 7-bis. In particolare, si è contestato all’imputato di aver preso parte alle condotte predatorie poste in essere ai danni della RAGIONE_SOCIALE nelle notti tra il e il 10 e tra il 19 e il 20 febbraio 2019 e a quelle poste in essere nella notte tra il 14 e il 15 marzo successivi, ai danni della RAGIONE_SOCIALE
La Corte del gravame, esaminando le doglianze dell’appellante, ha intanto rigettato, siccome intempestiva, l’eccezione di nullità della perizia ai sensi dell’art. 222, cod. proc. pen., per incompatibilità del perito, per avere questi svolto l’ufficio di consulente tecnico del pubblico ministero nello stesso procedimento: l’assunto difensivo utilizzato per superare la censura di intempestività dell’eccezione si era basato, secondo quanto la stessa Corte ha esposto a pag. 8 della sentenza impugnata, sulla circostanza che il nominativo del perito era stato conosciuto dalla difesa solo al momento del deposito della perizia, avendo, inoltre, l’appellante contestato l’affermazione del primo giudice, secondo la quale si era trattato solo di un’integrazione probatoria e non di un’assunzione in dibattimento. Nella specie, tuttavia, il dato fattuale indicato a difesa era stato smentito dalla circostanza che il nominativo era noto sin dal conferimento dell’incarico all’udienza del 29 settembre 2020, alla quale era stata presente la difesa.
Quanto al merito, la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta prova degli addebiti oltre ogni ragionevole dubbio, dando conto della natura indiziaria degli elementi, ma anche della loro molteplicità, precisione e convergenza.
Ha, intanto, ritenuto l’identità del modus operandi del gruppo di soggetti, strettamente legati tra loro, ai quali i delitti sono stati ascritti in conco rilevando, con riferimento ai singoli reati, l’esistenza di plurimi elementi, d quali era emerso il ruolo del COGNOME, soggetto cioè sul quale i correi contavano per l’esecuzione dei furti, giovandosi di mezzi a sua disposizione e del ruolo di
conducente nelle spedizioni predatorie, oltre che per provvedere al sostegno logistico nei confronti dei correi in difficoltà (il riferimento è, in particol prelievo di COGNOME e COGNOME al momento del loro rilascio, dopo i fatti del marzo 2019).
Ha ritenuto i fatti di cui ai capi L) e M) provati alla luce del contenuto dialoghi specificamente richiamati, nel corso dei quali i conversanti avevano indicato l’impiego degli automezzi del NOME nelle azioni predatorie, il suo impegno per rimetterli a posto dopo un danneggiamento (taglio delle gomme), escluso che tale contributo si fosse risolto nell’inconsapevole prestito di beni ad amici, posto che l’impiego di quei mezzi costituiva un anello delle modalità attraverso le quali i coimputati ponevano in essere i furti e che il COGNOME era stato indicato espressamente quale partecipe di quelle condotte, come nel corso del dialogo che aveva preceduto l’azione posta in essere nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2019, allorquando il COGNOME aveva risposto alla domanda di una donna che gli aveva chiesto con chi “lavorasse” (“io adesso lavoro con NOME. domani viene lui a prendermi”). A corroborare tale solida cornice indiziaria, la Corte ha poi indicato la preoccupazione manifestata dallo COGNOME dopo il danneggiamento dei mezzi del NOME, a dimostrazione dell’affidamento che i coimputati riponevano su tali veicoli, l’identità del modus operandi impiegato contro lo stesso soggetto passivo a distanza di circa dieci giorni, il dialogo nel corso del quale NOME aveva raccontato al fratello dell’utilizzo ancora una volta del furgone del NOME e del suo impegno per rendere il mezzo idoneo dopo il danneggiamento, circostanza corroborata dalla presenza del NOME nella zona del delitto (come da verbale di COGNOME attestante il suo avvistamento in compagnia degli altri tre, a bordo di due mezzi).
Infine, quanto ai restanti capi, il giudice d’appello, dato att dell’avvenuto sequestro della refurtiva all’indomani a COGNOME e COGNOME, ha valorizzato un altro dialogo nel quale NOME aveva affermato di aver lasciato la Punto al COGNOME affinché questi potesse “recuperare” i due fermati che erano stati rilasciati: sebbene i giudici territoriali abbiano ritenuto che da t dialogo non potesse inferirsi sic et simpliciter che l’imputato avesse preso i due proprio nel luogo ove li aveva lasciati per portare a compimento il furto, tuttavia la vicenda costituiva ulteriore tassello dimostrativo dello stret legame tra i coimputati, delineando il ruolo di “autista” del NOME.
2. La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’avviso al difensore di fiducia e alla parte de data del rinvio dell’udienza del 14 dicembre 2022 di discussione dell’appello. Premesso il distinguo tra omessa citazione e citazione tardiva e richiamati gli orientamenti in ordine alla natura della nullità dedotta, la difesa ritiene ch
l’omesso avviso, nella specie, abbia integrato una violazione del principio di costituzione delle parti e del diritto di difesa, con conseguente nullità de giudizio e della sentenza.
Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, oltre a violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla perizia di trascrizione delle conversazioni, per avere il perito svolto funzioni di consulente del pubblico ministero nello stesso procedimento, contestando la ritenuta tardività della deduzione, dal momento che il deducente aveva inteso rappresentare, con il motivo d’appello, il fatto di aver conosciuto di tale coincidenza fisica (perito/consulente) solo ne momento dell’esame dell’ausiliario e, cioè, all’udienza del 27/11/2020, non essendo riportato in calce alle intercettazioni tradotte il nominativo del soggetto incaricato dal pubblico ministero.
Con il terzo, ha dedotto vizio della motivazione, in ordine alla affermazione di responsabilità, rispetto alla quale assume l’assenza di prova: le conclusioni dei giudici territoriali sarebbero affidate a ipotesi o supposizion elaborate dall’accusa, la prova derivando da intercettazioni che però costituiscono mezzi di ricerca della prova. Il deducente ha rilevato, poi, quanto ai singoli capi di imputazione, la inidoneità degli elementi valorizzati: il NOME aveva effettivamente prestato i mezzi detenuti per lo svolgimento della sua attività lavorativa (vendita on line di veicoli), non contestandosi il rapporto amicale con gli altri coimputati, ma il significato attribuito al tenore dei dialo e, in alcuni casi, la stessa riferibilità di essi al NOME, mancando prova che tale aiuto estemporaneo fosse preordinato o funzionale ad attività criminose.
Con il quarto, infine, ha dedotto vizio della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità per il capo O), rispetto al quale ha evidenziato il difetto di elementi dimostrativi del coinvolgimento del ricorrente.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, va osservato quanto segue in ordine alla procedibilità dei reati. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha modificato l’art. 624, comma 3, cod. pen., il reato è oggi procedibile a querela di parte. L’art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità ha stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la
presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Nel caso di specie, tuttavia, tale verifica non s’impone. Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. L disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 c. 2, d.lgs. n. 36/18), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e il Supremo collegio ritenne che questo avviso non dovesse esser dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, nei casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME, Rv. 273551).
Fu rilevato in quel caso, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo collegio (in particolare, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME) che l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui d’interesse, valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuend al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.
2.1. Tale argomentare è pertinente con il caso in esame.
Esso consente, infatti, di escludere che il procedimento sia “pendente” in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla sentenza COGNOME, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l’equità o la razionalità del processo.
La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla abolitio criminis e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell’esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità.
Come opportunamente rilevato dalla sentenza COGNOME, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (sez. 6, n. 44774 del 8/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione (sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione
di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (Sez. U. COGNOME, cit., Rv. 273551, a pag. 16 della motivazione).
Nel caso di specie, dunque, il mutato regime di procedibilità del reato non ha rilevanza e non preclude l’immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con riferimento a tale reato.
2.2. Tali principi, peraltro, conservano la loro validità anche nel caso di ricorso proposto successivamente all’entrata in vigore della novella di cui si discute, soprattutto all’indomani di alcune pronunce di altra sezione di questa Corte che sembrano affermare cosa diversa con riferimento ai ricorsi con i quali il ricorrente solleciti una pronuncia a sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in virtù della riconosciuta operatività della rego generale ricavabile dall’art. 2, comma 4, cod. pen.
Il collegio ritiene, infatti, di dissentire da detto orientamento, muovendo dalla lettura delle Sezioni Unite COGNOME cui pure quelle decisioni rinviano. In quella sede, il Supremo collegio ha, infatti, espressamente ricondotto anche l’ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela (quindi di sopravvenuta improcedibilità del reato per il quale il ricorrente è stato condannato) al novero dei casi nei quali l inammissibilità del ricorso non è travolta dalla regola dell’applicazione della disposizione più favorevole (essendo pacifico che il mutato regime di procedibilità con effetti favorevoli al reo si deve applicare anche a reati commessi prima della novazione normativa, quindi già procedibili di ufficio) e che l’ammissibilità del ricorso si determina quando la sentenza impugnata è censurata, con motivi anche infondati, per vizi suoi propri, non potendosi considerare viziata in sé una sentenza di condanna per un reato procedibile al tempo della pronuncia solo in quanto successivamente sia mutato il regime di procedibilità. Ne discende che l’esercizio del potere officioso di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (che può anche essere sollecitato con apposito motivo di ricorso o con motivo unico, ma non è questo il caso all’esame, nel quale la questione non è stata dedotta dalla difesa) è condizionato proprio dall’ammissibilità del ricorso stesso, come del resto sostenuto anche da altre sentenze delle Sezioni Unite. Il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., infatti, nel rendere doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità, pure coordinato con l’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. sui poteri di ufficio della Corte di cassazione, pone un precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sull’ammissibilità dell’impugnazione: uno scrutinio che deve coniugarsi col principio dispositivo delle impugnazioni che consente l’introduzione del relativo giudizio solo nei limiti individuati dalle parti e nel necessario rispetto delle regole poste d codice, dovendosi escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela possa operare come una ipotesi di abolitio criminis capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso. Pertanto, escluso che le questioni riguardanti la procedibilità del reato vengano in gioco alla stregua del mutamento degli elementi essenziali del reato e quindi nel campo di applicazione dell’art. 2, comma 2 cod. pen, le Sezioni Unite hanno Corte di Cassazione – copia non ufficiale
concluso nel senso che trova sì applicazione il disposto di cui all’art. 2, comma 4 cod. pen., senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato, non essendoci argomenti per sostenere che le innovazioni che introducono la procedibilità a querela, nel rapporto con il ricorso inammissibile, non sarebbero da uniformare al trattamento riservato ai mutamenti favorevoli in tema, in generale, di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale: quello cioè della retroattività, col limite della presentazione di ricorso inammissibil (Sez. U, COGNOME in motivazione). A conferma e in negativo, il Supremo collegio ha operato un richiamo a Sezioni Unite del 2004, COGNOME, per affermare che l’ammissibilità del solo motivo unico che solleciti il giudice di legittimità all’applicazio dell’art. 129, cod. proc. pen. per sopraggiunta remissione di querela inerisce a uno status non estensibile ad altre ipotesi, considerato che sono le stesse Sezioni Unite del 2018 a precisare che, in caso non di remissione, ma di “mancanza” di una condizione di procedibilità, la problematica appare “davvero non coincidente”.
Di conseguenza, non può ritenersi persuasiva, anche perché sostanzialmente inesplicata, l’affermazione secondo cui «Il ricorso, successivo all’entrata in vigore del mutato regime di procedibilità e calibrato proprio sulla richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole prevista dalla cd. “riforma Cartabia”, di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, proprio per tali considerazioni non è inammissibile, poiché altrimenti si sarebbe determinata l’impermeabilità alla novella normativa alle questioni di improcedibilità sopravvenuta (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, COGNOME, Rv. 284155; Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, COGNOME NOME, Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, COGNOME, Rv. 284542; nonché, primariamente, Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME, Rv. 273551)» (in motivazione, sez. 5, n. 43628 del 21/9/2023, COGNOME, n.m.), “impermeabilità” che sono proprio le Sezioni Unite COGNOME ad affermare per quanto sopra illustrato.
Neppure si rinvengono argomenti contrari alla tesi qui sostenuta nelle pronunce richiamate in quella decisione: non in quella coeva, della stessa sezione Quinta, avente ad oggetto un ricorso con motivi sulla responsabilità ritenuti inammissibili, seguito da una memoria sollecitatoria della dichiarazione di sopraggiunta improcedibilità del reato, nella quale la Corte ha recepito la sollecitazione a pronunciarsi ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., tuttavia, ritenendo di dover precisare la non deducibilità dei motivi di ricorso, inerenti a ragioni «versate in fatto, sulla tenuta della motivazione della sentenza della Corte di merito, razionale e tutt’altro che illogica», in maniera che si ritiene sarebbe stata del tutto ultronea, ove il motivo nuovo sulla sopraggiunta improcedibilità fosse stato valutato come di per sé ammissibile (sez. 5, n. 42404 del 26/9/2023, Bodlli, n.m.); ma neppure in quelle ulteriori citate nella sentenza COGNOME, che si collocano nel solco tracciato dalle Sezioni Unite COGNOME, atteso che, in quelle sedi, non è stata dichiarata l’improcedibilità, non essendo stato assegnato valore prevalente all’art. 2, comma 4 cod. pen., né riconosciuta la “permeabilità” delle decisioni pronunciate prima del 30.12.2023 al citato art. 2, comma 4 (sez. 4, n. 2658 del
11/1/2023, COGNOME, Rv. 284155-02; sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, COGNOME NOME, Rv. 284176-01; n. 11229 del 10/1/2023, COGNOME, Rv. 284542-01).
Tanto premesso, i primi due motivi, inerenti a questioni processuali, sono manifestamente infondati.
3.1. Quanto all’eccezione che attiene alla corretta instaurazione del contraddittorio, deve intanto rilevarsi, in linea generale, che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, NOME, Rv. 263598-01).
Tanto premesso, però, la doglianza è stata erroneamente prospettata: il deducente ha evocato il vizio di omessa citazione, senza precisare che, nella specie, l’omissione non ha riguardato la vocatio in ius, bensì la data di rinvio dell’udienza fissata per la decisione. Sotto altro profilo, poi, la doglianza omette ogni considerazione della circostanza che il procedimento davanti alla Corte del merito si è svolto con “rito cartolare” ai sensi dell’art. 23 bis, del d. I. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 e che le parti avevano già scambiato le rispettive conclusioni per l’udienza del 3/10/2022, della quale avevano ricevuto regolare avviso.
Il decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d’appello è stato, dunque, regolarmente notificato al difensore e alla parte; all’udienza così fissata, rilevato un vizio di notifica nei confronti del coimputato COGNOME, il giudice ha disposto un rinvio al 27/9/2022; l’udienza così individuata è stata, poi, differita ad altra prossima (3/10/2022) con decreto parimenti notificato; le parti hanno scambiato le conclusioni con riferimento a tale udienza, nuovamente differita, senza comunicazione del rinvio.
Questa Corte di legittimità ha già chiarito, con riferimento alla disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, che – in caso di rinvio d’ufficio dell’udienza ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020 – l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (sez. 5, n. 27903 del 9/4/2021, R., Rv. 281601-01; sez. 4, n. 46394 del 4/11/2021, Va/secchi, Rv. 282554-01).
Tuttavia, il ricorrente, dopo aver dato atto del regolare avviso dei rinvii in precedenza disposti, si è limitato ad affermare che solo l’ultimo non era stato comunicato, pur allegando l’avvenuto regolare scambio delle conclusioni scritte e, dunque, la conclusione della fase della discussione, svoltasi in forma cartolare. Deve ritenersi che il rinvio, pertanto, abbia riguardato la sola deliberazione della decisione da parte dei giudici territoriali.
Sul punto, è già stato chiarito che, nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l’eventuale rinvio della deliberazione non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti (sez. 5, n. 13428 del 22/2/2022, Chiare/li, RV. 282870-01, in fattispecie di rinvio per l’impedimento di uno dei componenti del collegio). Del tutto impropriamente, dunque, il ricorrente ha evocato la violazione del contraddittorio, assumendo addirittura che la nullità sarebbe assoluta e insanabile, poiché riguarderebbe la nozione di assistenza dell’imputato e l’espletamento dell’attività da parte del difensore finalizzata a far valere i diritti e gli interes proprio assistito, posto che la presenza del difensore non è contemplata dal rito speciale con il quale è stato trattato il processo, non avendo la parte optato, come era sua facoltà, per il rito orale, e che lo stesso principio di immediatezza e oralità devono essere considerati alla stregua delle regole proprie di esso (sulla coerenza costituzionale del citato art. 23 con i parametri di cui agli artt. 24, 111 e 117, quest’ultimo in relazion all’art. 6 CEDU, vedi sez. 1, n. 11501 del 28/2/2023, Marrano, Rv. 284259-01).
3.2. Il tema introdotto, invece, con il secondo motivo di ricorso inerisce a questione devoluta al giudice d’appello sub specie di violazione della legge processuale (art. 222, cod. proc. pen.), cosicché, essendo rispetto ad esso incontroverso il fatto, il requisito della specificità del ricorso risulta soddisfatto anche in caso di riproposizione della medesima questione interpretativa – anche senza elementi di novità – sempre che risulti pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri a una rivalutazione della “quaestio iuris” da parte del giudice di grado superiore (sez. 1, n. 20272 del 16/6/2020, COGNOME, Rv. 279369, con riferimento al giudizio di appello).
Nella specie, però, la Corte del merito ha disatteso la doglianza in termini perfettamente coerenti con i principi più volti ribaditi in sede di legittimità, pa ricorrente avendo riproposto la questione, unicamente evidenziando un errore della Corte d’appello nell’interpretazione del significato della relativa eccezione, sotto il profi della sua tempestività. Errore, invero, smentito dal tenore delle ragioni esposte nella sentenza censurata. I giudici territoriali, infatti, riportato a pag. 8 il contenuto d doglianza veicolata con il motivo di gravame (contestazione della valutazione di intempestività dell’eccezione, operata dal primo giudice, per avere il difensore conosciuto il nominativo dell’interprete solo nel momento del deposito della perizia), hanno precisato che l’assunto era superato dalla circostanza che l’identità del perito era stata conosciuta già all’udienza di conferimento dell’incarico, svoltasi alla presenza dl difensore che aveva pure depositato l’elenco delle conversazioni delle quali aveva richiesto la trascrizione.
Orbene, sussiste certamente incompatibilità con l’ufficio di interprete per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate (Sez. U, n. 18268 del 24/2/2011, E., Rv.
249483-01, in cui in motivazione la Corte ha precisato che analoga incompatibilità sussiste per il soggetto in precedenza incaricato di effettuare la traduzione in lingua italiana delle conversazioni intercettate, la cui trascrizione sia stata affidata, con incaric contestuale, ad un terzo); tuttavia, è stato più volte chiarito da questa Corte di legittimità che l’eventuale nullità conseguente a detta incompatibilità ha natura relativa e, pertanto, nell’ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (sez. 1, n. 17905 del 19/1/2015, COGNOME, Rv. 263317-01, in fattispecie in cui la difesa non si era immediatamente opposta, in sede dibattimentale, alla nomina di interprete da parte del Collegio di una persona che aveva svolto nella fase delle indagini preliminari le funzioni di ausiliario; n. 20864 del 14/4/2010, COGNOME, Rv. 247406-01).
Il difensore, dunque, era stato messo nelle condizioni di operare il relativo controllo, avendo a disposizione gli atti delle indagini, stante l’accesso al rito abbreviato e il ricorrente, sul punto, si è limitato ad affermare il mancato reperimento nel fascicolo delle indagini preliminari del verbale di conferimento dell’incarico e la sola annotazione delle iniziali dell’interprete nominato dal pubblico ministero in calce alle intercettazion tradotte, il che non costituisce adempimento dell’onere di minima diligenza.
4. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati, essi risolvendosi nella contestazione della valutazione degli elementi indiziari operata dai giudici in maniera conforme nel doppio grado di merito, senza evidenziare aporie del ragionamento che si siano tradotte in una sua manifesta illogicità o in contraddizioni o insufficienze tali da poter essere valutate in sede di legittimità. La difesa ha, in sostanza, perpetuato l’impostazione del gravame, opponendo una spiegazione alternativa dei fatti che però i giudici del merito hanno superato con argomenti del tutto congrui, alla stregua dei quali si è ritenuta la molteplicità, precisione e convergenza degli elementi indiziari raccolti, esclusa la introduzione di un ragionevole dubbio in ordine alla rilevanza penale, nei termini di cui all’imputazione, delle condotte attribuite in concorso al NOME. Inoltre, la difesa, nel riproporre la propria ricostruzione dei fatti, con la quale si è sostenuta, al più, una mera connivenza del NOME originata dai rapporti amicali con gli altri coimputati, ha omesso di considerare le argomentazioni con le quali la Corte del merito ha superato tale spiegazione, ritenendola incoerente con quanto emerso dalle intercettazioni, con l’utilizzo dei mezzi del NOME, ritenuti dai complici indispensabili e rispetto ai quali ha valutato la condotta dell’imputato in termini di apporto sistematico, finalizzato alla consumazione di episodi di analoga natura, posti in essere secondo uno schema collaudato tra i singoli concorrenti.
Sul punto, pare sufficiente ricordare in diritto che gli elementi di prova sono stati esaminati in maniera conforme nei due gradi di merito (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), con conseguente
inammissibilità di quelle censure intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). Inoltre, va pure rilevato che – a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., dall’art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 – il legislatore ha sì esteso l’ambito della deducibilità del vizio della motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 273911); ma che, anche a seguito di tale modifica, resta pur sempre non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 15 novembre 2023