Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6472 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6472 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato e porto abusivo d’armi;
Rilevato che il primo e il secondo motivo dei ricorsi – con i quali i ricorre deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e alla riconosciuta posizione concorsuale – sono entrambi inammissibili in quanto costituiti da censure aspecifiche prospettanti deduzioni generiche e priv delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a dell’idonea motivazione fornita dalla Corte territoriale alla luce di un’attenta an del quadro probatorio, insindacabile in questa sede (f.3), che esclude del tut ragionevolmente le alternative ricostruzioni proposte dalla difesa;
Considerato che il terzo motivo dei ricorsi – con il quale i ricorrenti lamentano violazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine alla mancat concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva reitera per il COGNOME – è parimenti inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, nonostante lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione fornita dalla Corte Appello la quale, stante la gravità dei fatti ascritti, l’intensità del dolo e l’as elementi positivamente valutabili, ha ritenuto di non poter concedere le invocate attenuanti, né di poter escludere la ritenuta recidiva per il ricorrente COGNOME, anc alla luce delle numerose condanne riportate, indice di marcata pericolosità accentuata colpevolezza;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026
Il consigliere estensore
Il Presidente