Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40589 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40589 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza del 13.07.2021 con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenz emessa dal Gip del Tribunale di Grosseto in data 19.04.2018, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt.624 e 625 comma 2 pen. di cui al capo a) e per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 4 I. 18. n.110 di cui al capo b) e lo aveva condannato – riuniti i reati sotto il vincol continuazione e concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui alll’a n.4 cod. pen., dichiarate equivalenti all’aggravante ed alla recidiva contest alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione riguardo alla richiesta di derubricazione del reato di cui al capo a) nella fatti di cui all’art.624 cod. pen. e di assoluzione dal reato di porto ingiustific piede di porco per insussistenza di prove univoche e concordanti, è indeducibi perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di que già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha p l’accento sul fatto che l’imputato fosse stato trovato con il piede di porco in e che stesse per scagliarlo contro gli operanti; inoltre, le macchinette distrib secondo quanto si precisa nella sentenza impugnata, sono state trovate scassinat e non semplicemente aperte;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione – riguardo la richiesta di riconoscere come prevalenti le circostanze attenua generiche e l’attenuante speciale di cui all’art.62 n.4 cod. pen. sulle cont aggravanti o comunque di riduzione della pena inflitta – non è deducibile poic implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragioname illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); esso, inoltre, è fondato su motivi che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la corte ha
infatti, tra l’altro, specificato come le attenuanti generiche e l’attenuant all’art.62 n.4 cod. pen. fossero state – già – benevolmente applicate (in ra del valore del bene sottratto), tenuto conto dei precedenti penali e della gr del fatto, confermando la congruità della pena inflitta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Vista la memoria presentata nell’interesse dell’imputato che non consente d superare i profili di inammissibilità sopra illustrati;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 27 EMU1 2023.