Furto aggravato: la Cassazione conferma la condanna e chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso e sulla valutazione delle prove, in un caso di furto aggravato. La decisione sottolinea come la riproposizione di argomenti già esaminati e la genericità delle censure conducano inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, confermando la solidità delle decisioni dei giudici di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto di un autocarro, emessa sia in primo grado che in appello. All’imputato venivano contestate due specifiche aggravanti: l’aver commesso il fatto con violenza sulle cose (presumibilmente forzando il veicolo) e su cose esposte alla pubblica fede (l’autocarro era parcheggiato in un’area aperta).
La prova cardine dell’accusa era una registrazione di una conversazione telefonica, prodotta dalla parte civile, tra l’imputato e il padre della persona offesa. In questa conversazione, secondo i giudici di merito, l’imputato avrebbe di fatto ammesso le proprie responsabilità. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di ricorrere per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il proprio ricorso su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla confessione stragiudiziale: Si contestava il valore probatorio attribuito alla registrazione telefonica, ritenuta non idonea a fondare un convincimento di colpevolezza.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione sull’aggravante: Si contestava il riconoscimento delle aggravanti previste dall’art. 625 del codice penale, ritenendo che non ne ricorressero i presupposti.
La Decisione della Cassazione sul furto aggravato
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti, confermando la correttezza dell’operato dei giudici di merito.
Le motivazioni
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla registrazione, la Suprema Corte ha evidenziato che le argomentazioni difensive non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte in appello. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: la valutazione del contenuto di una registrazione effettuata da un privato è una questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito. Tale valutazione può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione risulta manifestamente illogica o irragionevole, circostanze non riscontrate nel caso di specie. La Corte d’Appello, infatti, aveva adeguatamente spiegato perché la registrazione fosse attendibile, anche grazie alla testimonianza del padre della vittima che aveva confermato di essere uno degli interlocutori.
In merito al secondo motivo, sulle aggravanti del furto aggravato, la Cassazione ha qualificato i rilievi difensivi come “del tutto generici e privi di confronto” con la sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva chiaramente motivato la sussistenza delle aggravanti evidenziando che il veicolo era stato parcheggiato in un’area non recintata (esposizione a pubblica fede) ma con le portiere chiuse. La necessità di forzare le serrature per accedere al veicolo integrava, secondo una logica ineccepibile, l’aggravante della violenza sulle cose.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello; è necessario che si confronti criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone vizi specifici. In secondo luogo, conferma la piena validità probatoria delle registrazioni private, la cui valutazione è demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione logica e coerente. La decisione, infine, consolida l’interpretazione estensiva dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, applicabile a tutti i veicoli lasciati in aree pubbliche o aperte al pubblico, anche se chiusi a chiave.
Una registrazione privata di una telefonata può essere usata come prova in un processo penale?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la valutazione e l’interpretazione del contenuto di una registrazione effettuata da un privato è una questione di fatto di competenza del giudice di merito. Può essere considerata una prova valida, soprattutto se gli interlocutori sono identificabili con sicurezza, come nel caso di specie, grazie anche a testimonianze.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando le censure sono generiche e non specifiche.
Cosa significa furto aggravato per esposizione alla pubblica fede?
L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede si verifica quando un bene (in questo caso un autocarro) viene lasciato dal proprietario in un luogo non recintato e accessibile a tutti, affidandosi al rispetto generale per la proprietà altrui. La Corte ha ritenuto che un veicolo parcheggiato in un’area non recintata, anche se con le portiere chiuse, rientri in questa categoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4489 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4489 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 08/04/1971
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di un autocarro con le duplici aggravanti dell’avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confessione stragiudiziale asseritamente rilasciata dall’imputato. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento All’art. 625 cod. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito: contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito hanno evidenziato come la registrazione prodotta dalla difesa di parte civile, riguardante il colloquio intervenuto tra l’imputato ed il padre della persona offesa, fosse idonea a sostenere il convincimento maturato, essendo identificabili con sicurezza gli interlocutori di essa, anche alla luce della testimonianza del padre della persona offesa, che ha riconosciuto di avere intrattenuto la conversazione telefonica di cui si tratta.
Considerato che la valutazione e l’interpretazione del contenuto della registrazione di una conversazione effettuata da un privato costituisce questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, evenienze non riscontrabili nel caso in esame (cfr. Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017 Rv. 271640 – 01).
Considerato, quanto alle doglianze in tema di riconoscimento delle aggravanti, che i rilievi difensivi si appalesano del tutto generici e privi di confronto con le argomentazioni illustrate in sentenza, dove si è posto in evidenza come il veicolo oggetto di furto fosse stato parcheggiato in un’area non recintata, con le portiere chiuse, circostanze dalle quali è stata logicamente desunta la ricorrenza delle aggravanti contestate.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.