Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38349 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe chiedendo pronunciarsi sentenza di non doversi procedere .)er mancanza di querela.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quan.o si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con dato nornliativc e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, nel caso in esame il reato come ritenuto dai giudici di marito non necessitava di alcuna querela, ma è procedibile d’ufficio.
L’art. 2, comma 1, lett. I) d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Car abia ,ha così sostituito l’art. 624, comma 3, cod. pen: “Il delitto è punibile a querela della per sona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 25, n. 7 salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, a n. ; -bis).”.
Dunque, rimane procedibile d’ufficio il furto aggravato se commessi su cose esistenti in uffici o stabiiimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenZa.
Ebbene, questa Corte di legittimità ha chiarito che sussiste la c rcosl anza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio na; ionale e, pertanto, stabilimento pubblico (cfr. Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, G ialdi, Rv. 272648 – 01; Sez. 5, n. 29023 del 20/04/2012, Papi, Rv. 253323 – 01).
Come correttamente ricorda la Corte territoriale la sussistenza della contestata aggravante ex art. 625 n. cod. pen. risulta integrata qua do, :ome già sottolineato dal primo giudice il fatto è commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appa -te g al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano ,laddel te, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengo’ lo svolte, in quanto la ragion d’essere dell’aggravante consiste nella necessità cl una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (così Sez. 5, n. !1195 del 21/11/2013, COGNOME, Rv. 258680 – 01 che, in applicazione del pr ncipi ·) è stata ritenuta sussistente l’aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un portafogli lasciato incustodito da una impiegata all’interno di un cspecl )le; conf. Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, Lombardi, Rv. 2781 4 – (11 in una fattispecie in cui è stata ritenuta syssistente l’aggravante con riferi nentc alla sot trazione di un portafogli dalla borsa di una dipendente comunale, rip sta E ll’interno
del suo ufficio). Ed inoltre, la qualificazione dello stabilimento co determinata esclusivamente dal fine di pubblico interesse o utilità a ne p ibblico è ui dE ttO complesso e destinato, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito, ed è irrilevante che vi abbia o meno accesso il pubblko ovvero che non sia gestito direttamente dalla pubblica amministrazione (Sez. 5, i. 51105 del 03/10/2019, Olivetti, Rv. 278317 – 01).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la mo ivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. p . oc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di in immissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte r corrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pac i jame ito della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa0ame ito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa i: elle ammende.
Così deciso il 3/10/2024