Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11203 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11203 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio d motivazione quanto al vaglio circa la sussistenza delle circostanze aggravanti e circa la l incidenza sanzionatoria – è inammissibile in quanto:
pone una censura inedita – e, peraltro, del tutto generica – quanto all’esclusione de circostanze aggravanti;
si riferisce al quantum di aumento per le aggravanti, trascurando che sono state neutralizzate dal giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche;
è del tutto generico sulle ragioni per cui il trattamento sanzionatorio non sarebb motivato in quanto la Corte distrettuale, sia pure con motivazione stringata, lo ha giustificat ragione del valore del bene sottratto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2026
Il consigli re estensore
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