Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41445 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41445 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a VILLAFRANCA DI VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Grosseto ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto aggravato.
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, proposto per volazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, con i quali si censura il riconoscimento fotografico operato dalle Forze dell’Ordine, sono manifestamente infondati sia perché reiterativi di motivi già dedotti in sede appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale, sia perché non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto privi di una critica argomentata avverso la sentenza in verifica e, pertanto, volti a ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Considerato che il terzo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto inedito. Invero, la censura non risulta dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportati nella sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2023
Il Consigliere estensore
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