Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SEZZE il 17/07/1967
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Latina, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.;
che il primo motivo di censura, afferente alla ritenuta responsabilità in ordi al reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione dive da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi log giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, dando conto dell’irrilevanza dato contrattuale e dell’insussistenza dell’evocata causa di giustificazione (si veda, particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo d’impugnazione, afferente alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché contrasto con l’esplicito dato normativo, che preclude l’applicazione della norma per i reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore nel minimo a due anni d reclusione (come quello contestato al ricorrente, con pena minima di anni tre);
che il terzo e il quarto motivo, afferenti alla sussistenza delle circosta aggravanti e, parallelamente, dell’attenuante del danno di particolare tenuità, son indeducibili, in questa sede, in quanto, nel prospettare una differente valutazione d dato fattuale senza dedurre alcun travisamento specifico e decisivo del dato probatorio, postulano un apprezzamento in fatto precluso a questa Corte, chiamata solo a verificare l’esistenza, la (non manifesta) illogicità e l’intrinseca ed estrinseca coerenza d motivazione offerta, che, in concreto, ha dato conto, con motivazione logica e coerente, delle ragioni per le quali è stata ritenuta, da un canto, la sussistenza delle aggrava contestate e, dall’altro, dell’insussistenza dell’attenuante invocata (cfr. pagg. 5 e 6 sentenza impugnata);
che il quinto motivo è indeducibile in quanto afferente al giudizio bilanciamento delle circostanze, statuizione che, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffici motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzio dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza d pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); e la Corte di merito ha dato conto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica delle ragioni che hanno fondato il giudizio operato (le particolari modalità
condotta e la parallela disinvolta abilità delinquenziale: pag. 7 della sente impugnata);
– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il
Co gliere,estensore nte