Furto Aggravato Gasolio: Quando il Carburante è Destinato a Pubblico Servizio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, si è pronunciata su un caso di tentato furto aggravato gasolio, offrendo importanti chiarimenti sull’applicazione dell’aggravante relativa alla destinazione del bene a un pubblico servizio. Questa decisione sottolinea come anche il carburante contenuto in un mezzo di trasporto pubblico rientri pienamente in questa categoria, con conseguenze significative sulla qualificazione del reato e sulla pena applicabile.
La Vicenda Giudiziaria: Il Tentato Furto e la Condanna
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato di gasolio. Il soggetto aveva tentato di asportare il carburante da un veicolo appartenente a un’azienda di trasporto pubblico, parcheggiato all’interno del deposito aziendale. La condanna, pronunciata in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando principalmente due aspetti della decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso e il dibattito sul furto aggravato gasolio
Il ricorso si fondava su due principali motivi, entrambi volti a ottenere una mitigazione della condanna.
La Contestazione sull’Aggravante
Il primo motivo di ricorso contestava la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di appello non avevano motivato adeguatamente la ragione per cui il furto di gasolio dovesse essere considerato aggravato dalla destinazione del bene a pubblico servizio. Si sosteneva che la Corte si fosse limitata a richiamare la decisione di primo grado, senza una valutazione autonoma.
La Rideterminazione della Pena
Con il secondo motivo, la difesa chiedeva una riduzione della pena. Si lamentava un vizio di motivazione nella parte in cui i giudici avevano deciso di non diminuire ulteriormente la sanzione, ritenendo la pena base già calcolata in modo favorevole all’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le censure sollevate dalla difesa e confermando la decisione impugnata.
La Piena Sussistenza dell’Aggravante del Pubblico Servizio
Sul primo punto, la Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che la censura era una semplice riproposizione di argomenti già correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello. La Corte ha ribadito che la destinazione a pubblico servizio del veicolo si estende anche al carburante che ne costituisce la dotazione essenziale per il funzionamento. Poiché il mezzo era adibito al trasporto pubblico e si trovava nel parcheggio dell’azienda, non vi era alcun dubbio che anche il gasolio fosse funzionale a tale servizio. Pertanto, l’aggravante era stata correttamente applicata.
La Corretta Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Cassazione ha rilevato un piccolo errore nella motivazione della Corte d’Appello, ma non tale da inficiare la correttezza della pena finale. I giudici di merito avevano confermato la pena base stabilita in primo grado, che era stata calcolata sulla fattispecie tentata e poi diminuita di un terzo non per le attenuanti generiche, come erroneamente indicato, ma per il tentativo stesso. L’operazione di calcolo era corretta, e la pena di 2 mesi, 20 giorni e 80 euro di multa è stata ritenuta congrua.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un principio giuridico di notevole rilevanza pratica. Stabilisce in modo inequivocabile che il furto di carburante da un veicolo di proprietà di un’azienda di servizio pubblico (come autobus, treni, o mezzi per la manutenzione delle infrastrutture) integra la fattispecie di furto aggravato gasolio. La destinazione pubblica non riguarda solo il veicolo in sé, ma anche tutti i suoi componenti essenziali, incluso il carburante, senza il quale il servizio non potrebbe essere erogato. Questa qualificazione giuridica comporta un inasprimento della pena rispetto al furto semplice e riduce le possibilità di accedere a cause di non punibilità come quella per particolare tenuità del fatto.
Il furto di carburante da un veicolo adibito a trasporto pubblico è sempre considerato furto aggravato?
Sì, secondo la decisione in esame, il furto di carburante da un veicolo destinato a un pubblico servizio integra l’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7 c.p., poiché il carburante è considerato una dotazione essenziale per l’erogazione di tale servizio.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché presenta vizi formali o perché ripropone questioni di fatto già decise nei gradi precedenti, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, la quale si limita a un giudizio di legittimità.
Perché la pena è stata diminuita se le attenuanti generiche non sono state considerate prevalenti?
La pena è stata diminuita di un terzo non per le attenuanti generiche, ma in applicazione della disciplina del ‘tentativo’. Poiché il furto non è stato portato a compimento, la legge prevede una riduzione obbligatoria della pena rispetto a quella che sarebbe stata applicata per il reato consumato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 709 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 709 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 21.01.2025 con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato di gasolio pronunciata dal locale Tribunale in data 25.9.2023 formulando due motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all’art. 625 comma 1, n. 7 cod.pen. essendosi il giudice d’appello limitato a richiamare quanto statuito dal giudice di primo grado.
Con il secondo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pena.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria difensiva.
Il ricorso è nel complesso inammissibile.
Il primo motivo reitera la medesima censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.
Ed invero, quanto alla destinazione del bene ad un pubblico servizio, la sentenza impugnata ha rilevato che il mezzo da cui era stato asportato il gasolio si trovava nel parcheggio dell’azienda RAGIONE_SOCIALE ed era quindi uno dei mezzi adibiti al trasporto pubblico, precisando altresì che detta destinazione riguarda anche il carburante che é dotazione del veicolo.
Manifestamente infondato é il secondo motivo.
La Corte di merito, nel ritenere di non poter ulteriormente ridurre la pena, ha confermato la sentenza di primo grado, pur se la motivazione adottata va emendata laddove erroneamente ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse di fatto considerato le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate, mentre invece la sentenza di primo grado ha determinato la pena base in mesi 4 ed Euro 120 euro di multa (già calcolata la fattispecie tentata), poi diminuita di 1/3 per il tentativo (e non già in virtù delle circostanze attenuanti generiche) a mesi 2, giorni 20 ed Euro 80,00 di multa.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
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