Furto aggravato: la forzatura del blocchetto esclude la tenuità
Il furto aggravato rappresenta una fattispecie criminosa che la giurisprudenza analizza con estremo rigore, specialmente quando coinvolge la manomissione di sistemi di sicurezza. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha chiarito che forzare il sistema di accensione di un veicolo non solo configura un’aggravante specifica, ma preclude anche l’accesso a benefici legali legati alla scarsa entità del fatto.
Il caso: furto di autocarro e scasso
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il furto di un autocarro. L’elemento determinante per la qualificazione del reato come furto aggravato è stata la modalità esecutiva: l’imputato ha forzato il blocchetto di accensione per avviare il mezzo. Questo dettaglio tecnico trasforma il furto semplice in una condotta caratterizzata da violenza sulle cose, aumentando sensibilmente il disvalore penale dell’azione.
Il diniego della particolare tenuità
La difesa ha cercato di ottenere l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, sperando in un’archiviazione per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, i giudici di merito prima e la Cassazione poi hanno respinto tale richiesta. La motivazione risiede nella gravità dell’offesa: sottrarre un mezzo pesante mediante scasso non può essere considerato un fatto di scarso rilievo sociale o economico.
Le motivazioni
Le motivazioni espresse dalla Suprema Corte si concentrano sulla natura del ricorso, giudicato inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già ampiamente vagliate. I giudici hanno ribadito che la forzatura del blocchetto di accensione costituisce una prova inconfutabile della violenza sulle cose. Inoltre, la valutazione sulla modestia dell’offesa è stata correttamente operata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato come il danno arrecato e le modalità del furto fossero incompatibili con il concetto di tenuità. La Cassazione ha sottolineato che, in presenza di una motivazione logica e coerente del giudice di appello, non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte confermano che il furto aggravato da violenza sulle cose difficilmente può beneficiare di sconti legati alla particolare tenuità. La decisione serve da monito sulla serietà delle condotte di scasso, che qualificano il reato in modo ostativo a benefici procedurali. Il ricorrente, oltre alla conferma della condanna, è stato sanzionato con il pagamento delle spese processuali e di una somma consistente in favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza delle doglianze presentate.
Forzare il blocchetto di un veicolo costituisce violenza sulle cose?
Sì, la manomissione meccanica del sistema di accensione di un mezzo è considerata dalla giurisprudenza come violenza sulle cose, integrando l’aggravante nel reato di furto.
Si può ottenere la particolare tenuità del fatto per un furto d’auto?
È molto difficile; se il furto avviene con scasso o riguarda beni di valore non modesto, i giudici tendono a escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente subisce la conferma definitiva della condanna e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40622 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40622 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato da violenza sulle cose;
Considerato che i due motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito:
circa l’art. 131-bis cod. pen. la Corte esclude la modestia dell’offesa (pag. 3);
circa l’aggravante della violenza sulle cose, la Corte evidenzia che il furto dell’autocarro è avvenuto mediante “forzatura del blocchetto di accensione” (pag. 3);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023