Furto Aggravato Esposizione Pubblica Fede: L’Auto Parcheggiata è Luogo Sicuro?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande attualità: il furto aggravato da esposizione pubblica fede. Il caso specifico riguardava la sottrazione di beni da un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via. La decisione offre spunti importanti per comprendere quando un oggetto si considera esposto alla fiducia collettiva e quali sono i limiti di un ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Il Furto dall’Autovettura
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di furto, con l’applicazione delle aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale, tra cui quella relativa alle cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede. La sentenza di condanna veniva confermata in appello e la pena sostituita con lavori di pubblica utilità.
Non ritenendosi soddisfatto, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per contestare la decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso e il Furto Aggravato da Esposizione Pubblica Fede
Il ricorrente basava la propria difesa su tre argomenti principali:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità penale: Si contestava la ricostruzione dei fatti e l’accertamento della colpevolezza, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello illogica.
2. Errata applicazione dell’aggravante: Si sosteneva che gli oggetti all’interno di un’auto non potessero considerarsi esposti alla pubblica fede, contestando l’applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
3. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e una quantificazione della pena ritenuta eccessiva.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, rigettandoli tutti e dichiarandoli, a seconda dei casi, inammissibili o manifestamente infondati. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
L’Inammissibilità del Ricorso Generico
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché considerato una mera riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte in appello. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Esso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la logicità della sentenza impugnata, non limitarsi a chiedere una nuova e diversa lettura delle prove.
L’Aggravante dell’Esposizione alla Pubblica Fede in Auto
Sul punto centrale del furto aggravato esposizione pubblica fede, la Corte ha dichiarato il secondo motivo manifestamente inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la giurisprudenza sia ormai consolidata nel ritenere che rientrino nella nozione di cose esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche i beni che la vittima lascia temporaneamente in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Non è necessario che si tratti della dotazione standard del veicolo: qualsiasi oggetto lasciato all’interno è protetto da questa aggravante, in quanto il proprietario fa affidamento sul senso civico generale per la sua protezione.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su principi giuridici consolidati. In primo luogo, viene riaffermato il limite del giudizio di legittimità, che non può invadere la valutazione del merito riservata ai giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, il ricorrente non ha sollevato vizi di questo tipo, ma ha tentato una inammissibile ricostruzione dei fatti.
In secondo luogo, e con riferimento all’aggravante, la Corte si allinea alla sua giurisprudenza costante. Lasciare un’auto parcheggiata in strada, con oggetti all’interno, è una consuetudine diffusa e spesso una necessità. In tali circostanze, il proprietario si affida implicitamente al rispetto della proprietà da parte della collettività. Pertanto, la sottrazione di tali beni merita una sanzione più severa.
Infine, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato che la graduazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, esercitato nel rispetto degli artt. 132 e 133 del codice penale, è insindacabile in Cassazione se non per vizi di manifesta illogicità, non riscontrati nel caso in esame.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre tre importanti insegnamenti pratici:
1. Beni in auto: Qualsiasi oggetto lasciato all’interno di un veicolo parcheggiato su una via pubblica è considerato esposto alla pubblica fede. Il furto di tali oggetti è, di conseguenza, aggravato.
2. Ricorso in Cassazione: Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, non può limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte o a contestare la valutazione delle prove.
3. Pena: La determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito, la cui decisione è difficilmente contestabile se motivata in modo logico e coerente con i criteri di legge.
Gli oggetti lasciati in un’auto parcheggiata in strada sono considerati “esposti alla pubblica fede”?
Sì. La Corte di Cassazione conferma che anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via devono intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede, facendo scattare l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, del codice penale.
È possibile contestare la valutazione dei fatti del giudice in un ricorso per Cassazione?
No, in linea di principio. Il ricorso per Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non è possibile ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove. Il ricorso è ammissibile solo se si lamentano vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza o violazioni di legge.
Il giudice è completamente libero nel decidere la quantità della pena?
No. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ma deve essere esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.). La decisione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione risulta manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIETRASANTA il 04/03/1994
avverso la sentenza del 10/01/2024 del TRIBUNALE di FORLI’
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Forlì che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 624, 625, comma 1, nn. 2) e 7), cod. pen. con la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
Letta la memoria difensiva del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato – è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1-3);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen. – è manifestamente inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 283903 – 01);
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché alla quantificazione del trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
Il nsigliere estensore
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Il Presidente