Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17026 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 15 maggio 2023 la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, che, con riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62, n. 4 e 6, cod. pen. equivalenti alle circostanze aggravanti, aveva condanNOME NOME COGNOME alla pena di otto mesi di reclusione e di euro 200,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva, in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata, ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo alla deposizione di NOME COGNOME, le cui dichiarazioni erano anche state raccolte con le investigazioni difensive di cui agli artt. 391-bis cod. proc. pen. Si precisa che, nell’atto di appello, la difesa aveva chiarito la rilevanza, la genesi e il perimetro di conoscenza della prova raccolta dopo la sentenza di secondo grado, poiché solo successivamente a quest’ultima era stata scoperta l’identità del teste: quest’ultimo profilo imponeva di valutare l’ammissibilità della prova nei limiti previsti dall’art. 495, comma 1, cod. proc. pen. e non alla stregua dei parametri – invece indicati dalla Corte territoriale – della completezza o decisività della prova.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato l’affermazione di responsabilità, senza considerare le argomentazioni difensive con le quali si erano valorizzate, oltre che la versione resa dall’imputato, che aveva negato di essere l’autore del reato sin dall’udienza di convalida dell’arresto, le contraddittorie indicazioni promananti dai verbali redatti dai carabinieri.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di messa alla prova, erroneamente fondata sul dato, di per sé insufficiente a giustificare la conclusione raggiunta, della “biografia penale del prevenuto”.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento del delitto nella forma tentata, per non essersi mai realizzato l’impossessamento dei beni sottratti, dal momento che, alla stregua degli atti processuali, emergeva che le buste con i mandarini erano sempre rimaste nel terreno della persona offesa.
2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., dal momento che l’asportazione dei frutti dal ramo era attività necessaria per la realizzazione del delitto. Si aggiunge che non era stata raggiunta la prova del danneggiamento degli alberi, dal momento che la persona offesa si era recata sui luoghi in orario serale, talché non era dato intendere come, in assenza di visibilità, avesse potuto rendersi conto dei danni riferiti.
2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., dal momento che l’esposizione dei beni alla pubblica fede non discendeva da un atto di volontà dell’uomo, essendo il risultato della condizione naturale dei beni stessi. In ogni caso – si aggiunge -, il fondo della persona offesa, ancorché non recintato, non è un luogo aperto al pubblico.
2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che, all’esito dell’esclusione delle circostanze aggravanti o della riqualificazione del delitto come tentato, ben poteva essere ritenuta sussistente, alla luce della rilevanza del comportamento post delictum dell’imputato che aveva riconsegNOME i mandarini oltre a pagarne il controvalore.
2.8. Con l’ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.9. Con il nono motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena.
2.10. Con il decimo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte disatteso la richiesta di applicazione di pene alternative a seguito della commissione di un mero errore del RAGIONE_SOCIALE, che non poteva essere posto a carico dell’imputato, estraneo alla predisposizione del programma.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell’interesse dell’imputato con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.
Sotto il primo profilo, si osserva che nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, GraNOME, Rv. 282585 – 01).
In questa prospettiva, anche alla luce della lettura delle pertinenti pagine dell’atto di appello, quali ricordate in ricorso (pag. 8, 9 e 10), le circostanze che il COGNOME avrebbe percepito, rispetto alla doppia fase di identificazione cui l’imputato sarebbe stato sottoposto, non sono in alcun modo idonee a scardinare il significato degli elementi valorizzati dai giudici di merito, quanto al fatto che lo COGNOME venne colto sul fatto mentre raccoglieva le buste con i mandarini rubati. D’altra parte, come osserva la Corte territoriale, lo COGNOME non ha mai riferito di essersi trovato ad un chilometro dal luogo nel quale il furto è stato perpetrato.
Il secondo motivo è aspecifico in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
In ogni caso, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto,
inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, COGNOME, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugNOME, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167).
Il ricorrente torna a valorizzare profili di dettaglio che non incidono in alcun modo né sul nucleo narrativo fondamentale né sulla attendibilità dei testi, proprio perché concernono circostanze assolutamente secondarie.
Il terzo motivo è privo di specificità, poiché non si confronta con il dato che non è la biografia penale in sé ad avere rappresentato il fondamento della decisione, ma gli elementi prognostici razionalmente tratti dai precedenti dello stesso.
Al riguardo, va ribadito che l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, COGNOME, Rv. 283883 – 01).
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato e privo di specificità.
Premesso che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (v., ad es., Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 – 01), si osserva che le critiche sviluppate in ricorso muovono da una assertiva ricostruzione del fatto, sia quanto alla costante vigilanza dei carabinieri, in realtà sopraggiunti a seguito di una segnalazione, sia quanto al fatto che i mandarini siano sempre rimasti nel terreno della persona offesa (anzi, dalla
sentenza di primo grado emerge che i carabinieri, dopo essere riusciti a fermare l’imputato che si era dato alla fuga, avevano proceduto “ad ispezionare i luoghi da dove stava venendo lo COGNOME, ovvero il terreno di proprietà dello Scoccia”).
Il motivo, in altri termini, non indica in termini puntuali il contenuto delle risultanze istruttorie idonee ad alterare la rappresentazione dei fatti posta a base della conclusione quanto alla consumazione del furto, ma si limita ad indicare una propria personale, non verificabile, sintesi della portata degli atti.
5. Il quinto motivo è nel suo complesso infondato, dal momento che, in tema di furto, l’aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all’art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, operi manomissioni che rendano necessaria un’attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile solo quando l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice GLYPH manipolazione GLYPH che GLYPH non GLYPH implichi GLYPH alcuna GLYPH rottura, GLYPH guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020, dep. 2021, Pirnaci, Rv. 280332 – 0, che ne ha tratto la coerente conseguenza per la quale, in caso di furto di alberi, in tanto è configurabile l’aggravante della violenza sulle cose in quanto l’agente operi su un albero piantato al suolo, abbattendolo o recidendo i rami dello stesso; anche la “potatura”, invero, comportando una diminuzione della parte legnosa secondo l’arbitrio dell’agente, con l’impiego della forza fisica o con l’utilizzo di strumentazione adatta, integra gli estremi della violenza).
Inoltre – e si tratta di profilo in sé decisivo – anche in questo caso il ricorrente del tutto assertivamente nega l’esistenza dei danni provocati ai rami degli alberi, contestando in termini aspecifici le risultanze valorizzate al riguardo dai giudici di merito.
6. Il sesto motivo è infondato dal momento che, secondo l’orientamento prevalente cui questa Corte aderisce (v., di recente, Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020, Trovato, n.m.), la circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. è configurabile nel caso di cose esposte alla pubblica fede per fatto umano o per condizione naturale, non essendo necessariamente richiesta la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, poiché questa condizione può derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall’opera dell’uomo.
Il settimo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la pena edittale minima prevista per il furto consumato pluriaggravato (tre anni di reclusione) impedisce di accedere alla causa di non punibilità invocata, ai sensi dell’art. 131-bis, primo comma, cod. pen.
L’ottavo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, in quanto GLYPH mr: 215 la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Il nono motivo è inammissibile dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentò illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Fondato è, invece, il decimo motivo, dal momento che il rapporto di carattere istituzionale che l’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. realizza tra il giudice di merito, il quale ritenga sussistenti i presupposti di meritevolezza di cui al comma 1, e l’ufficio di esecuzione penale esterna (RAGIONE_SOCIALE) comporta che eventuali errori operati da quest’ultimo nella predisposizione del programma di trattamento (nella specie, il programma inviato dall’RAGIONE_SOCIALE proponeva lo svolgimento lo svolgimento del lavoro per pubblica utilità per quattro ore settimanali, laddove l’art. 56 bis I. n. 689 del 1981 impone un tetto non inferiore a sei ore settimanali) non possono ridondare in danno del condanNOME. Piuttosto, in tali ipotesi, si richiede che il giudice si attivi, nel quadro dei poteri prefigurati
anche dal successivo comma 3, per procedere alle necessarie rettifiche di quelle che appaiono mere sviste.
In accoglimento del decimo motivo, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 19/03/2024