Furto Aggravato Energia: Cassazione Dichiara Ricorso Inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di furto aggravato energia elettrica, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per cassazione e sulle conseguenze di una sua palese infondatezza. La decisione sottolinea come non sia possibile, in sede di legittimità, rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, specialmente quando la condanna si fonda su prove oggettive e la difesa si limita a generiche contestazioni.
I Fatti del Caso
Il titolare di un’officina veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. Durante un sopralluogo, era stata accertata la manomissione del contatore di energia elettrica a servizio dell’attività commerciale. Tale manomissione aveva prodotto una drastica riduzione dei consumi registrati, quantificata in oltre l’87% rispetto a quelli effettivi.
L’imputato si era sempre difeso sostenendo di non essere a conoscenza della manomissione, adducendo di aver gestito l’officina insieme ad altre persone e di aver sempre provveduto a pagare regolarmente le bollette. I giudici di merito, tuttavia, avevano ritenuto tale difesa non credibile e avevano confermato la condanna.
Il Ricorso e la Decisione sulla Responsabilità per furto aggravato energia
L’imputato presentava ricorso in Cassazione lamentando, in primo luogo, un vizio di motivazione della sentenza d’appello. Sosteneva che i giudici non avessero adeguatamente considerato le sue argomentazioni difensive. La Suprema Corte ha rigettato questo motivo, qualificandolo come ‘manifestamente infondato e versato in fatto’.
I giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su una disamina logica e congrua dei dati di fatto emersi, in particolare la prova schiacciante della manomissione e l’enorme discrepanza tra energia consumata e registrata. Le giustificazioni dell’imputato sono state considerate semplici enunciati assertivi, non idonei a scalfire il quadro probatorio e a dimostrare un travisamento della prova.
La Questione della Prescrizione
Un secondo motivo di ricorso riguardava la presunta prescrizione del reato, che, secondo la difesa, sarebbe maturata prima della pronuncia d’appello. Anche questa doglianza è stata giudicata manifestamente infondata.
Calcolo dei Termini
La Corte ha effettuato un calcolo preciso: il termine di prescrizione per il delitto contestato, tenendo conto della pena massima di dieci anni e dell’effetto dell’interruzione, è di dodici anni e sei mesi. Poiché il reato era stato commesso il 29 novembre 2013 e la sentenza di appello era stata emessa il 29 giugno 2023, il termine non era ancora decorso.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su due pilastri. In primo luogo, i motivi di ricorso non contestavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La difesa ha semplicemente riproposto, in modo assertivo, le stesse argomentazioni già respinte dai giudici di merito con motivazioni logiche e coerenti. In secondo luogo, il motivo relativo alla prescrizione era basato su un calcolo palesemente errato dei termini, rendendolo di per sé infondato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La Corte, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva deriva dal fatto che l’impugnazione era così evidentemente infondata da rivelare un profilo di ‘colpa’ nel proporla. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere violazioni di legge, non un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti. Proporre un ricorso con motivi pretestuosi o manifestamente infondati non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
È sufficiente affermare di non essere a conoscenza della manomissione di un contatore e di aver sempre pagato le bollette per escludere la responsabilità per furto aggravato energia?
No, secondo la Corte non è sufficiente. Tali affermazioni, se non supportate da prove concrete e a fronte di dati oggettivi come una riduzione dei consumi registrati superiore all’87%, costituiscono una prospettazione difensiva che i giudici di merito possono legittimamente disattendere, senza che ciò configuri un vizio di motivazione sindacabile in Cassazione.
Come si calcola la prescrizione per il reato di furto aggravato nel caso specifico?
La Corte ha calcolato il termine di prescrizione considerando la pena edittale massima di dieci anni per il delitto contestato. A questo termine si aggiunge l’effetto dell’interruzione, portando il tempo necessario a prescrivere a dodici anni e sei mesi. Poiché il reato è stato commesso il 29 novembre 2013 e la sentenza di appello è del 29 giugno 2023, tale termine non era ancora decorso.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Questo avviene perché l’evidente inammissibilità dell’impugnazione configura un profilo di colpa a carico del ricorrente. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLABATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; f
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, nn 2 e 7, cod. peri.);
ritenuto che lil primo motivo di ricorso – che ha denunciato il vizio di motivazione in ord alle allegazioni difensive volte ad escludere la responsabilità dell’imputato – è manifestament infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha fondato, in maniera congrua e log la conferma della prima decisione sulla disamina dei dati di fatto emersi (segnatamente, all’at del sopralluogo che ha acclarato la manomissione del misuratore di energia che serviva l’attivit esercitata dal ricorrente, presente in loco, determinando una riduzione superiore all’87°/0 dei consumi registrati rispetto a quelli effettivi), cosi disattendendo compiutamente la prospettazi difensiva (fondata sulla negazione dell’addebito da parte dell’imputato, che ha asserito di n avere contezza della manomissione, per aver gestito l’officina con altri, e di «avere sempre pagat le bollette») qui irritualmente reiterata per il tramite di enunciati assertivi e senza assumere un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO);
ritenuto che il secondo motivo, che ha assunto la prescrizione del reato anteriormente all pronuncia di appello (resa il 29 giugno 2023), è manifestamente infondato, dato che il termine prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi (tenuto conto della pena edittale massima di dieci a posta per il delitto in imputazione, commesso il 29 novembre 2013, e dell’interruzione: cfr. a 157 e 161 cod. pen.), non è ancora decorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024