Furto Aggravato Energia: La Contestazione Deve Essere Chiara e Inequivocabile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16497/2025, torna a fare luce su un tema ricorrente nelle aule di giustizia: il furto aggravato energia. La decisione sottolinea un principio procedurale fondamentale: affinché si possa procedere per il reato aggravato dalla destinazione della cosa a pubblico servizio, tale circostanza deve essere contestata in modo esplicito e non può essere desunta implicitamente. Questo pronunciamento chiarisce la linea di demarcazione tra furto semplice, procedibile a querela, e furto aggravato, procedibile d’ufficio.
I Fatti di Causa: La Manipolazione del Contatore
Il caso ha origine da un procedimento a carico di un’imputata accusata di furto di energia elettrica. La sottrazione non avveniva tramite un allaccio abusivo alla rete, ma attraverso la manipolazione del contatore privato mediante l’applicazione di un magnete, un espediente volto a ridurre la registrazione dei consumi. Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela, ritenendo che il fatto costituisse un’ipotesi di furto semplice e non di furto aggravato energia.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha impugnato tale decisione, sostenendo che il riferimento alla sottrazione di energia “destinata alla rete di distribuzione” nella formulazione originaria dell’imputazione fosse sufficiente a contestare, di fatto, l’aggravante della destinazione a pubblico servizio.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Furto Aggravato Energia
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale, confermando la decisione del Tribunale. I giudici hanno ribadito che l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, c.p. (aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità) non può considerarsi legittimamente contestata se non è esposta in modo esplicito nell’imputazione.
L’Importanza della Contestazione Formale nell’accusa di Furto Aggravato
La Corte spiega che l’aggravante in questione ha una natura “valutativa”. Ciò significa che richiede una verifica giuridica complessa sulla natura della “res” (la cosa sottratta), sulla sua specifica destinazione e sul concetto stesso di “pubblico servizio”, che può variare nel tempo. Per questo motivo, non basta un generico riferimento alla provenienza dell’energia. È necessario che l’atto di accusa renda manifesto all’imputato che deve difendersi non solo dall’aver sottratto un bene, ma dall’averlo fatto ai danni di un servizio rivolto all’intera collettività.
La Differenza tra Allaccio Diretto e Manipolazione del Contatore
La sentenza traccia una distinzione cruciale. Un conto è una condotta di furto realizzata tramite un allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, che è per sua natura un servizio pubblico destinato a un numero indeterminato di utenti. In tal caso, la contestazione dell’aggravante può essere più facilmente ritenuta implicita nella descrizione del fatto. Altro conto, come nel caso di specie, è la manipolazione del contatore privato. Qui, l’azione criminosa si concentra su un dispositivo che delimita la fornitura individuale, e la sottrazione avviene “a valle” della rete pubblica. Pertanto, la destinazione a pubblico servizio non è un elemento così palese e deve essere specificato nell’accusa.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di garanzia del diritto di difesa. L’imputato deve essere messo nelle condizioni di conoscere con precisione tutti gli elementi dell’accusa che gli viene mossa, incluse le circostanze aggravanti che incidono sulla gravità del reato e sulla pena. Una contestazione generica o implicita dell’aggravante del pubblico servizio lede questo diritto. La Corte ha quindi ritenuto che, in assenza di una contestazione esplicita o di formule equivalenti inequivocabili, il fatto dovesse essere qualificato come furto semplice. Essendo il furto semplice un reato procedibile a querela della persona offesa e mancando tale querela, la decisione del Tribunale di dichiarare il non doversi procedere era corretta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, impone agli uffici della Procura una maggiore precisione nella formulazione dei capi di imputazione per i reati di furto di energia elettrica. Non è sufficiente menzionare la rete di distribuzione per attivare automaticamente l’aggravante del pubblico servizio, specialmente nei casi di manomissione del contatore. In secondo luogo, rafforza le garanzie difensive dell’imputato, assicurando che possa confrontarsi con un’accusa chiara e completa in ogni suo aspetto. Infine, chiarisce che, in assenza di una corretta contestazione dell’aggravante, il reato rimane confinato nell’alveo del furto semplice, con tutte le conseguenze in termini di procedibilità e di sanzioni.
Perché il furto di energia tramite magnete sul contatore non è stato considerato aggravato?
Perché l’atto di accusa (imputazione) non specificava in modo esplicito che l’energia sottratta era destinata a un pubblico servizio. Secondo la Corte, la semplice manipolazione del contatore privato non implica automaticamente tale aggravante, che deve essere formalmente contestata per permettere all’imputato di difendersi adeguatamente.
Cosa si intende per ‘aggravante di natura valutativa’?
Significa che la sua applicazione non è automatica ma richiede un’analisi giuridica da parte del giudice su elementi complessi, come la natura del bene rubato, la sua destinazione specifica e il concetto stesso di ‘pubblico servizio’. Per questo motivo, deve essere chiaramente indicata nell’accusa.
Qual è la conseguenza principale della mancata contestazione dell’aggravante in questo caso?
La conseguenza è che il reato viene considerato furto semplice e non furto aggravato. Il furto semplice di energia è procedibile solo su querela della persona offesa (la società erogatrice). Poiché in questo caso la querela mancava, il procedimento penale non poteva proseguire e si è concluso con una sentenza di non doversi procedere.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16497 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16497 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 403/2025
NOME COGNOME
Relatore –
NOME SESSA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Salerno nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Battipaglia il 20/07/1988
avverso la sentenza del 28/11/2024 del Tribunale di Salerno
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell’imputata avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di furto aggravato di energia elettrica per difetto di querela.
Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Salerno deducendo erronea applicazione della legge penale. Lamenta in particolare il ricorrente che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso che l’aggravante della destinazione della cosa al pubblico servizio non fosse già stata contestata in fatto nella formulazione originaria dell’imputazione mediante il riferimento alla sottrazione dell’energia destinata alla rete di distribuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878).
In altri termini , l’aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione non formale che però deve essere congeniata in maniera da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto, ad esempio, quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete, per l’appunto, capace di dare luogo ad un ‘servizio’ e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza ‘pubblica’ (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, non mass.). Fattispecie che non ricorre nel
caso di specie, dove la sottrazione dell’energia è avvenuta mediante la manipolazione del contatore attraverso l’applicazione al medesimo di un magnete.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del procuratore generale
Così deciso il 27/3/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME