Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16497 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16497 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 403/2025
NOME COGNOME
Relatore –
RENATA SESSA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Salerno nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Battipaglia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 del Tribunale di Salerno
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell’imputata AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di furto aggravato di energia elettrica per difetto di querela.
Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Salerno deducendo erronea applicazione della legge penale. Lamenta in particolare il ricorrente che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso che l’aggravante della destinazione della cosa al pubblico servizio non fosse già stata contestata in fatto nella formulazione originaria dell’imputazione mediante il riferimento alla sottrazione dell’energia destinata alla rete di distribuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878).
In altri termini , l’aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione non formale che però deve essere congeniata in maniera da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto, ad esempio, quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete, per l’appunto, capace di dare luogo ad un ‘servizio’ e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza ‘pubblica’ (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, non mass.). Fattispecie che non ricorre nel
caso di specie, dove la sottrazione dell’energia è avvenuta mediante la manipolazione del contatore attraverso l’applicazione al medesimo di un magnete.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del procuratore generale
Così deciso il 27/3/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME