Furto Aggravato di Energia Elettrica: Procedibilità d’Ufficio anche dopo la Riforma Cartabia
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale in materia di furto aggravato di energia elettrica, confermando la sua procedibilità d’ufficio nonostante le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia. La decisione sottolinea come la natura del bene sottratto, destinato a pubblica utilità, mantenga il reato perseguibile dallo Stato senza necessità di una querela da parte della società erogatrice.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, in primo e secondo grado, per il reato di furto aggravato di energia elettrica. La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: la presunta mancanza della condizione di procedibilità. Secondo la tesi difensiva, a seguito della cosiddetta “Riforma Cartabia” (d.lgs. n. 150/2022), il delitto di furto sarebbe diventato procedibile solo a querela di parte. Poiché nel suo caso mancava tale querela, l’azione penale non avrebbe dovuto proseguire.
Il Ricorso e la Riforma Cartabia sul Furto Aggravato di Energia Elettrica
L’argomentazione dell’imputato si fondava su una lettura parziale delle novità legislative. La Riforma Cartabia ha effettivamente modificato il regime di procedibilità per il reato di furto semplice (art. 624 c.p.), rendendolo procedibile a querela. Tuttavia, il legislatore ha previsto delle importanti eccezioni, specialmente per le ipotesi di furto aggravato.
La difesa ha tentato di far leva su questa modifica generale, omettendo di considerare le specifiche clausole di salvaguardia inserite nella norma proprio per casi come quello in esame.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo proposto manifestamente infondato. I giudici hanno spiegato in modo chiaro e inequivocabile che il ragionamento della difesa non teneva conto della specifica circostanza aggravante contestata.
Nel caso del furto aggravato di energia elettrica, ricorre l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità, prevista dall’articolo 625, n. 7, del codice penale. La stessa Riforma Cartabia, nel modificare l’articolo 624 c.p., ha fatto esplicitamente salva l’ipotesi in cui ricorra tale circostanza.
La norma (art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 150/2022) stabilisce che il delitto di furto rimane procedibile d’ufficio quando è aggravato, tra le altre, dalla circostanza di aver sottratto un bene destinato a un servizio pubblico o di pubblica utilità. L’energia elettrica rientra pacificamente in questa categoria. Di conseguenza, la Corte ha concluso che il reato contestato era, e rimane, procedibile d’ufficio. Il ricorso è stato giudicato privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva già correttamente evidenziato la sussistenza dell’aggravante e la conseguente procedibilità d’ufficio.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte ribadisce un principio giuridico di notevole importanza pratica: il furto aggravato di energia elettrica non è stato interessato dalla modifica del regime di procedibilità introdotta dalla Riforma Cartabia. La natura pubblica del bene sottratto giustifica il mantenimento della procedibilità d’ufficio, consentendo allo Stato di perseguire il reato indipendentemente dalla volontà della parte offesa. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del suo ricorso.
Dopo la Riforma Cartabia, per il furto di energia elettrica è sempre necessaria la querela della persona offesa?
No. Se il furto di energia elettrica è aggravato dalla circostanza di essere stato commesso su cose destinate a pubblica utilità, come nel caso di specie, il reato rimane procedibile d’ufficio e non è necessaria la querela.
Quale circostanza aggravante rende il furto di energia elettrica procedibile d’ufficio?
La circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 7 del codice penale, ovvero l’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità. La Riforma Cartabia ha mantenuto la procedibilità d’ufficio per i furti caratterizzati da questa specifica aggravante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era infondato e non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva già correttamente spiegato che la presenza dell’aggravante della pubblica utilità rendeva il reato procedibile d’ufficio, un punto che il ricorrente non ha saputo validamente contestare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/05/1952
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 25 maggio 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 26 settembre 2018 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla dedotta mancanza della condizione di procedibilità, come richiesta dalla c.d. “Riforma Cartabia” in relazione al delitto contestato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, in quanto privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
Quest’ultima, infatti, ha adeguatamente esplicato come, nel caso di specie, sussista la ricorrenza dell’aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità, così rendendo il reato procedibile di ufficio (cfr. p della sentenza impugnata). L’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato il testo dell’art. 624 cod. pen., rendendo il delitto di furto or procedibile a querela, fatta salva – tra l’altro – proprio l’ipotesi di ricorrenza una delle circostanze previste dall’art. 625 n. 7 cod. pen. diverse dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
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