Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11580 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il 25/07/1982 avverso la sentenza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di Marsala Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, l’avvocato NOME COGNOME che ha esposto i motivi di gravame ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 9.5.2024, il Tribunale di Marsala ha dichiarato, per quanto qui di interesse, COGNOME NOME colpevole dei reati di furto aggravato di energ elettrica e di invasione arbitraria di immobile (alloggio popolare).
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art 173, comma 1, disp, att, cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per avere il giudice di merito indicato la pena finale (anni uno e mesi sei di reclusione) senza tuttavia specificare né la pena base né l’entità dell’aumento per la continuazione, come invece richiesto dalle sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7930 del 21.4.1995, COGNOME.
2.2.Col secondo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine alla concreta sussistenza dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio, di cui all’art. 62 comma 1, n. 7 cod. pen. Tale aggravante presenta, invero, necessariamente una componente valutativa in quanto essa deve essere fondata su considerazioni di diritto che non sono rese palesi dal mero riferimento all’oggetto sottratto. Tale natura valutativa impone al giudice una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio. Nel caso di specie il Tribunale ha del tutto omesso di motivare in ordine alla sussistenza di tal aggravante, che, nella parte motiva della sentenza, non appare neppure menzionata.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni , su espressa richiesta, con l’intervento delle parti, sopra indicate, c hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso – proposto per saltum, avverso pronuncia di primo grado, prospettando violazioni di legge, come prescritto dall’art. 569 del codice di rito – è n suo complesso infondato, non sussistendo i vizi denunciati.
1.1. Il primo motivo presenta tratti di inammissibilità, dal momento che il percorso determinativo della pena non solo è, comunque, evincibile, ma consente anche di comprendere che la pena è stata individuata al di sotto del limite edittale (risultando quantificata in anni uno e mesi sei di reclusione in relazione al più grav reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, la cui pena minima edittale è gi solo per tale reato quella di anni tre di reclusione, laddove nel caso di specie la pena complessiva, che considera anche la continuazione col reato di cui al capo b), è pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, ed è chiaramente indicativa, pur considerando la riduzione della scelta del rito, di una fissazione della pena base inferiore a quel minima edittale). Con la conseguenza che la censura non appare sostenuta da adeguato interesse.
1.2. Il secondo motivo è nel suo complesso infondato. Ed invero, l’aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio è stata, nel caso di specie,
oggetto di specifica contestazione, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trattandosi, appunto, di aggravante di tipo valutativo; tuttavia, tale sua natura non implica che il giudice debba poi svolgere una motivazione particolarmente diffusa per dimostrare che essa ricorra in concreto.
Nella fattispecie contestativa del caso in esame vi è, a monte, la descrizione oggettiva del bene che dà conto della sua destinazione a pubblico servizio, per essere l’impossessamento dell’energia elettrica intervenuto mediante allaccio diretto alla rete di E-distribuzione realizzato tramite l’utilizzo di due cavi unipolari da 4 mm collegati abusivamente al quadro centralizzato. Ed il giudice, nel descrivere la condotta riscontrata in capo all’imputato, fa espresso riferimento alle modalità dell’allaccio abusivo alla rete Enel, evidenziandone il collegamento diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica” (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291 – 01).
La censura è a tratti anche generica, limitandosi a contestare, in astratto, il vizio di motivazione senza neppure confrontarsi adeguatamente con la sentenza impugnata, né, tanto meno, entrare nel merito dei requisiti che caratterizzano nel caso di specie l’energia sottratta, qualificandola come bene destinato a pubblico servizio.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/2/2025.