Furto Aggravato Energia Elettrica: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di furto aggravato energia elettrica, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La vicenda riguarda la condanna di un soggetto per aver manomesso un contatore e realizzato un allaccio abusivo alla rete, sottraendo energia destinata a un pubblico servizio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo principi consolidati in materia processuale e sostanziale.
I Fatti di Causa
L’imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. Le aggravanti contestate erano la violenza sulle cose (distacco dei fili e manomissione del contatore) e l’aver sottratto un bene destinato a pubblico servizio, ovvero l’energia elettrica.
Il ricorso si basava su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità.
2. Una contestazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti e sul trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati non erano idonei a scalfire la logicità e coerenza della sentenza della Corte d’Appello. Piuttosto, si trattava di una mera riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti nel precedente grado di giudizio, senza introdurre nuovi e validi elementi di critica.
Le Motivazioni: la reiterazione dei motivi di ricorso e il furto aggravato di energia elettrica
La Corte ha spiegato che il primo motivo era inammissibile perché puramente reiterativo. L’imputato non ha evidenziato specifiche illogicità o errori di diritto nel percorso argomentativo della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre la propria versione dei fatti. La sentenza impugnata, invece, aveva chiaramente dato atto della prova raggiunta sulla manomissione del contatore e sull’allaccio abusivo, configurando correttamente il furto aggravato energia elettrica. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni: Circostanze e Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per le stesse ragioni. La Corte d’Appello aveva correttamente concesso le circostanze attenuanti generiche, ma le aveva bilanciate in un giudizio di equivalenza con le aggravanti e la recidiva reiterata. Inoltre, la pena era stata fissata nel minimo edittale. La Cassazione ha ricordato un principio fondamentale: quando la pena si attesta sul minimo previsto dalla legge, l’onere di motivazione del giudice è ridotto, essendo sufficiente il richiamo ai criteri generali dell’art. 133 c.p. Infine, la presenza della recidiva reiterata costituiva un ostacolo normativo (art. 69, comma 4, c.p.) al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due concetti chiave. Primo: un ricorso per Cassazione deve attaccare la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni difensive già respinte. Secondo: nel determinare la pena, la scelta del minimo edittale, unita a un corretto bilanciamento delle circostanze, è una decisione ampiamente discrezionale del giudice di merito, difficilmente censurabile in sede di legittimità se non per vizi macroscopici, qui non riscontrati. Il caso di furto aggravato energia elettrica diventa così l’occasione per riaffermare i confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione semplicemente ripetendo gli stessi argomenti già respinti in Appello?
No. La Corte di Cassazione, come chiarito in questa ordinanza, dichiara inammissibile un ricorso che si limita a reiterare censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contrapporre argomenti validi che ne evidenzino illogicità o vizi di legge.
Quando la pena è fissata al minimo, il giudice deve fornire una motivazione molto dettagliata?
No. La sentenza specifica che quando la pena viene fissata nel minimo edittale, l’onere della motivazione per il giudice è ridotto. Il semplice riferimento ai parametri dell’art. 133 del codice penale è considerato sufficiente.
La recidiva reiterata può impedire che le attenuanti generiche prevalgano sulle aggravanti?
Sì. In questo caso, la Corte ha confermato che la contestazione della recidiva reiterata è stata un ostacolo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti, portando a un giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30.11.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. accertato in Palermo il 6.2.2018.
Rilevato che il primo motivo, con cui COGNOME ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentavo logico e coerente cui il ricorrente non contrappone validi argomenti in fatto e in diritto. Nella sentenza impugnata si dà atto di come fossekrisultati provati la manomissione del contatore e l’allaccio abusivo alla rete, con violenza sulle cose rappresentata dal distacco dei fili e con sottrazione di energia elettrica, ovvero di un bene destinato a pubblico servizio.
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze generiche e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto anch’esso riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese. La Corte ha dato conto che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva reiterata e che la pena era stata individuata nel minimo edittale, onde la stessa doveva ritenersi congrua in ragione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. Il riferimento a tale ultima norma appare sufficiente, stante il principio per cui laddove la pena sia attestata nel minimo , l’onere della motivazione è ridotto. La contestazione della recidiva reiterata, ex art. 69 comma 4 cod. pen. era, inoltre, effettivamente di ostacolo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE generiche in termini di prevalenza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Il Consigli e estensore
Il Presidente