Furto Aggravato Energia Elettrica: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il tema del furto aggravato energia elettrica è costantemente al centro di dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri di ammissibilità dei ricorsi, specialmente quando questi si limitano a riproporre questioni già valutate nei gradi di merito. La decisione sottolinea un principio fondamentale: per accedere al giudizio di legittimità non basta dissentire dalla sentenza impugnata, ma occorre formulare censure specifiche e giuridicamente pertinenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di aver sottratto illecitamente energia, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: Contestazione delle Aggravanti
L’intera difesa del ricorrente si concentrava sulla presunta erronea applicazione della legge penale e sui vizi di motivazione relativi al riconoscimento delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, comma 1, numeri 2 e 7 del codice penale. Queste aggravanti, che tipicamente si riferiscono all’uso di mezzi fraudolenti o alla violenza sulle cose, erano state contestate e ritenute sussistenti dai giudici di merito. Il ricorrente, tuttavia, riteneva che la Corte d’Appello avesse errato nella sua valutazione, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni già disattese nel secondo grado di giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Furto Aggravato Energia Elettrica
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione è chiara e didattica. I giudici di legittimità hanno osservato che il motivo di ricorso non era solo manifestamente infondato, ma anche meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Il provvedimento impugnato, infatti, aveva fornito una motivazione logica ed esaustiva per spiegare perché entrambe le circostanze aggravanti contestate fossero pienamente sussistenti nel caso di specie. La Corte di Cassazione ha evidenziato come il ricorso non proponesse reali vizi di legittimità, ma si limitasse a una sterile riproposizione di argomenti di merito, cercando una nuova e non consentita valutazione dei fatti. Tale approccio è contrario alla funzione stessa della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Requisiti di Ammissibilità e Conseguenze
La decisione in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a ripetere le doglianze già esaminate e rigettate. Per evitare una dichiarazione di inammissibilità, è necessario che il ricorrente individui precise violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, senza pretendere una riconsiderazione del merito della vicenda.
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state severe per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che la legge prevede proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato e si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in modo logico ed esaustivo dalla Corte d’Appello.
Qual era l’oggetto principale del ricorso dell’imputato?
L’unico motivo di ricorso contestava l’erronea applicazione della legge e i vizi di motivazione riguardo al riconoscimento delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 del codice penale, relative al furto di energia elettrica.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12190 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12190 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 21/08/1986
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato pluriaggravato di furto di energia elettrica;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen., oltre ad essere riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di appello, è manifestamente infondato, atteso che, con motivazione logica ed esaustiva, la Corte di merito ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto sussistenti i presupposti di entrambe le circostanze aggravanti contestati (a pag. 5 e 6 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Così deciso 15 gennaio 2025