Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6610 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6610 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce ch ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7, pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione degli artt. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e prospetta il difetto della condizione di procedibil manifestamente infondato, in quanto:
«in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveg mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idon garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglia specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravant cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 – dep. 2021, Rv. 280157 – 01);
in ogni caso, la procedibilità non muta per la sussistenza dell’aggravante della esposiz a pubblica fede (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen.) e, nella specie, è presente in atti la querela il 3 novembre 2017 da NOME COGNOME (atto che contiene espressamente la richiesta di punizione);
rilevato che il secondo motivo – che denuncia la violazione dell’art. 131-bis cod. pen inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudi appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, co cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 297 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto, che richiama l’a 606, comma 3, cit.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/01/2026.