Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24224 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24224 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 16/08/1978
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia
di primo grado, con la quale COGNOME COGNOME era stato condannato per i reati di cui agli artt
56-624-625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e 624-625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore;
– che l’unico motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identich
doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta
motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4
della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; ch
«integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazi
all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto
dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica
della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclud
l’esposizione della merce alla pubblica fede» (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, COGNOME, Rv.
278383); che, «in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa all
pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 Saja, Rv. 280157);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Consigliere estensore
Il Presidente