Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41164 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41164 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOMECOGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a VIPITENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con distinti atti di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, lamentando in particolare un travisamento dei fatti, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito d mere doglianze in fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e già adeguatamente vagliate, in doppia conforme, dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata quanto all’esclusione del connotato di res derelicta), è anche manifestamente infondato, posto che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214), come ha esplicitato, rispettando il principio di diritto, la sentenza della Corte territoriale a pagg. 4 e 5 attra l’illustrazione dei relativi riscontri estrinseci;
Considerato che le censure inerenti alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per condotta riparativa ex art. 162 ter cod. pen. e alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, comuni ai due ricorsi, sono in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e con il dato normativo, come ben chiarito dalla Corte di Appello nel provvedimento impugnato (ultima parte di pag. 5 e, ancora, pag.6) e, dunque, sono manifestamente infondate;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato che gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato memoria di conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata (studio e deposito di memoria scritta), possono liquidarsi in complessivi euro 2000, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2000, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consi liere estensore
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