Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37442 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OLIVETO CITRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME in difesa di COGNOME NOME. il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello Ui Salerno riformato la sentenza emessa 1’08/03/2022 dal Tribunale di Salerno, con la qua l’imputato era stato prosciolto in applicazione dell’art.131bis cod.pen. accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi nove di reclusione e di C 200,00 di multa, in relazio al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., contestato all’i per essersi appropriato di acqua di proprietà pubblica a seguito di danneggiamen del relativo contatore.
La Corte territoriale ha osservato che il reato ascritto all’imput originariamente contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen. – do intendersi aggravato anche ai sensi dell’art.625, n.7, cod.pen., avendo avut furto a oggetto un bene destinato a pubblico servizio, in modo da eseludere il f dalla possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art cod.pen.; ha altresì ritenuto che, in conseguenza del perfezionaMento di t ultima aggravante, il reato ascritto fosse ancora perseguibile d’ufficio pure all delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022.
Il Collegio ha quindi rigettato il motivo inerente al dedotto difet responsabilità dell’imputato, ritenendo che lo stesso si trovasse nella posizio subaffittuario dell’azienda a cui beneficio era stata sottratta l’acq0a; ha evidenziato che la circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.p doveva ritenersi essere stata contestata in fatto, anche in cbnsideraz dell’espressa menzione – in sede di capo di imputazione – della natura di b pubblico dell’acqua sottratta nonché della natura pubblicistica del soggetto pass del reato; ha quindi ritenuto di irrogare all’imputato la pena predetta.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la mancanza o manifesta i logicità della motivazione – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. riferimento alla mancanza di rapporto dell’imputato con il bene sottratto; dedotto che doveva ritenersi incoerente con le risultanze processua l’affermazione della Corte territoriale in base alla quale l’imputato a sottoscritto un contratto di locazione con il proprietario del fondo che lo rend tenuto al pagamento dell’acqua e quindi responsabile della mandmissione del contatore; ha infatti dedotto che il contratto d’affitto tra la proprietar struttura e l’imputato risaliva solo al 18/08/2015; ha quindi argomentato ch
qualità di gestore del fondo derivava da una sola indicazione fornita da NOME COGNOME, all’epoca conduttore dell’agriturismo e intestatario delle bol affermazione non corroborata se non da una scrittura privata non registrata e ordine alla quale l’COGNOME aveva negato la genuinità della sottoscrizione; ha al dedotto che non vi era alcuna prova diretta in ordine alla riconduéibilità all della condotta ascritta.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. cod.proc.pen. – l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale riferimento all’art.625, n.7, cod.pen.; ha dedotto che, erroneamente, la C avrebbe ritenuto contestata in fatto l’aggravante prevista dall’art.625 cod.pen., atteso che nell’imputazione non erano menzionati né la cita disposizione normativa e né sinonimi o formule linguistiche equivalenti contenuto della disposizione stessa, il tutto con conseguente iesione de prerogative difensive; reiterava, quindi, l’eccezione inerente al difetto querela derivante dalla riforma introdotta dal d.Igs. 10/10/2022, n.11,50.
Con il terzo motivo contestava la concreta dosimetria della pena i determinata in una misura ben superiore rispetto al minimo edittale.
Il Procuratore generate ha depositato requisitoria scritta, nella qua concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato in quanto meramente reiterativo di censure gi prese in esame da parte del giudice di appello e da questi rigettate con motivazi intrinsecamente logica.
Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso – in via logicame pregiudiziale – che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione o potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accert rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’ar comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifes illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentaziéni rispet fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predett dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicat motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindaca
(Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556, tra le altre).
Ricordando, altresì, che non è consentita in sede legittimità una rivalutazi nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa iri questa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugna l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione d fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migl capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez 27429 del 4/7/2006, COGNOME, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compi nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapp a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura de processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudiz rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/ Messina, Rv. 235716).
Nel caso di specie – con valutazione intrinsecamente coerente – la Cort territoriale (in riferimento a un capo di imputazione comprendente condott commesse tra il 10/06/2015 e il 20/06/2015), ha dato rilievo alla sussistenza un contratto di sublocazione tra l’affittuario COGNOME COGNOME l’imputato, recante prop data del 10/06/2015 nonché a un ulteriore elemento di fatto, emergente dal tenor testuale del verbale di sequestro del 20/06/2015, rappresentato dalla prese dell’Uva sul luogo al momento dell’accertamento; elementi di fatto in base ai qu non è ravvisabile alcuna violazione, in capo alla Corte, dei pr ncipi de dall’art.192, comma 3, cod.proc.pen. in punto di valutazione della prova indizia e al requisito della gravità, precisione e concordanza dei presupposti di esaminati nei confronti dell’imputato.
Il secondo motivo, attinente alla dedotta violazione dell’art.625, cod.pen. – per essere la relativa aggravante essere stata ritenuta come contes in fatto – è infondato, sulla base delle considerazioni che seguono.
Va quindi premesso che la fattispecie contestata all’odierno imputato (art 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modif dell’art.624, comma 3, cod.pen., intervenuto per effetto dell’art., comma lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dic 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della sudd
modifica legislativa, l’art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizion del pres decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termin la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la perona offes avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibìlità introdo dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti – quali quello conte – commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/202 P., Rv. 284749 – 01), come già affermato in continuità con il principio san anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 de 17/04/2019, D., Rv. 275924 – 01).
Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querele valutabi sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen..
Ciò posto, nel caso in esame, l’azione penale è stata esercitata in rela al contestato impossessamento di «acqua ‘pubblica’», operato per effetto d danneggiamento del contatore con sottrazione alla persona offesa costituita d Comune di Buccino e attraverso il solo esplicito riferimento alle circosta aggravante prevista dall’art.625, n.2, cod.pen., consistente nell’avere comme il fatto mediante violenza sulle cose.
Si tratta allora di individuare il regime di procedibilità del reat contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza legittimità in ordine alla possibilità di una contestazione “in fatto” dell’agg in parola.
Vanno difatti richiamate talune pronunce di legittimità, in cui la condo contestata aveva ad oggetto l’energia elettrica, in base alla quale tale bene q deve considerarsi per la sua natura intrinseca come destinata a pubblico serviz sicché la semplice citazione del bene comporta di per sé un significato univo (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 – 02; Sez. 5, n. 2505 d 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285844 – 01); secondo un ragionamento che appare tout court applicabile anche all’acqua convogliata in acquedotti di proprietà pubblica (Sez. 4, n. 21586 del 29/01/2016, Marra, Rv. 267275).
Diversamente, in altre decisioni si è affermato che le mancanza nell’imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l’impieg formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commessa su c destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce di rit legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante di cui a
625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, COGNOME, R 285465 – 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285647 – 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, COGNOME, Rv. 281556 – 01).
5. Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui a circosta aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall’es beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha compless vamente u natura valutativa e non “autoevidente”, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutev scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. ,285878 Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; Sez’. 5, n. 2810 del 07/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, sugli, n.m.)
A tale conclusione si è pervenuti sulla scorta dei principi enunciati dalle Sez unite Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 – 01), che hann affermato l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggrav a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenuto conto d caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare, della nat elementi costitutivi delle stesse.
Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero rifer mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l’indicaziOne del materiale è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del diritt difesa.
Si è precisato in proposito che il carattere “autoevidente” dell’eleme aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso de suo inquadramento da parte della giurisprudenza; se così fosse, – a part considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazi giurisprudenziale – nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili alla aggravante dell’art. 476, comma 2, cod.pen., come quello del verbale redatto dal Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente inquadrati giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti.
Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità del portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o idi un a dunque, la sfera delle conoscenze dell’uomo medio e cioè la possibilità per t “agente” di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la n tura dell’a
o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esarT, esposto una valutazione più severa» (così in motivazione Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024 COGNOME, cit.).
Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsi normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità de condotta integrano l’ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili part connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione sarà priva di compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circoStanziale.
Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l’impiego di formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesi efficacia la contestazione formale.
Sul punto – in relazione a diverso contesto fattuale – vanno altresì richia le considerazioni espresse, in parte motiva, da Sez. 4, n. 26798 del 11/06/20 Giannoni, Rv. 286650; nella quale è stato rilevato, in diretta cohtinuità c predetto arresto delle Sezioni Unite, come sia fondamentale (anche in relazione al principio dettato dall’art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in tenia di d da parte del p.m. di enunciare il fatto imputato “in forma chiara e precisa”) ch condotta sia ascritta con sufficiente intellegibilità e completezza, in mod consentire una chiara percezione del complessivo disvalore de fatto e permettere all’imputato una difesa effettiva; con la conseguenza che l’elemen circostanziale può ritenersi effettivamente ascritto – pure in mancanza di carenza di riferimento normativo – in presenza di una contestaZione tale denotare la volontà dell’accusa di ricomprendere l’elemento medesimo nel complessivo disvalore del fatto.
6. Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del bene og di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoevidente del bene ste dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico sulla natbra della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di “servizio pubblico” che si f su considerazioni di diritto, le quali non sono rese evidenti dal mero riferim all’oggetto sottratto (così in motivazione Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Masca cit.).
La destinazione a “pubblico servizio” del bene, la quale giustifica la più sev punizione della condotta di abiezione e rende ragione del diverSo regime d procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruiz one pubb del bene stesso, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell’int!resse a
nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubbliOo vantagg ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, d 2014, Giordano, Rv. 257773 – 01).
Lo stesso art. 625, n. 7bis cod. pen., il quale conforma l’effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un serMzio pub attribuisce, dal canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba tratta servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessiOne pubblica
Alla luce di tali considerazioni, si deve in conclusione affermare l’aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa, anc in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condlzionata mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.)
Va peraltro rilevato che, accanto alla contestazione forma dell’aggravante, deve ritenersi consentita – proprio in applicazione dei principi derivanti dalla sentenza Sorge – anche una modalità di contestazione n formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all’imputato che dov difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un inte dell’intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di sottrazione posta in esse mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete ca dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanz “pubblica” (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.; Sez. 5, ,n. 14890 14/03/2024, COGNOME, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, cit.
Nel caso in esame il capo di imputazione originariamente ascritto consente d ritenere contestata l’aggravante in questione, dal momento che, nella descrizio del fatto, oltre alla menzione della condotta di impossessamento di acqu sussistono anche ulteriori ed espliciti riferimenti alla natura del bene sott alla soggettività dell’ente gestore, con conseguente espressa correlazi all’allaccio diretto alle modalità di distribuzione verso un numero indeterminat utenti.
Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea relazione al vigente testo dell’art.624, ult.comma, cod.pen. – a determinar procedibilità d’ufficio del reato fosse stata complessivamente conteStata in pu di fatto da parte dell’accusa.
8. Il terzo e ultimo motivo, con il quale è stata censurata la sentenza d’app in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile quanto manifestamente infondato.
Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di pretisare che l graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previ per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del g di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione sindacabile in sede di legittimità – è sufficiente che dia conto dell’impiego dei di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena e o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o al capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagl spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lung superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 687 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria l una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena a sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massim edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenu al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288).
Nel caso di specie, quindi, va rilevato come la pena concretamente inflitta stata applicata dai giudici di merito in misura prossima al minimo edittale e pr concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estension ragione per la quale non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale sul specifico punto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente