Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza pronunciata in data 11 maggio 2023, la Corte d’appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che, all’esito di rito abbreviato, aveva condanNOME NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen. (nel capo d’imputazione è operato un alternativo riferimento “a beni destinati a pubblica utilità o pubblico servizio), per avere tentato di sottrarre materiale ferroso stoccato all’interno della stazione centrale di Palermo, concedendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen, e rideterminando, di conseguenza, la pena.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di approfondire adeguatamente la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’ascritto reato. Pur avendo qualificato il materiale sottratto nei termini di “rifiuti in attesa di smaltimento”, la Corte d’appello ha, poi, illogicamente ravvisato, nella condotta dell’imputato, il delitto di furto, laddove è evidente che appropriarsi di un rifiuto esclude in radice la configurabilità del delitto in parola. Dal momento che l’imputato si è impossessato di un oggetto qualificabile, a tutto voler concedere, come res nullius, egli avrebbe dovuto essere assolto, quantomeno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle due circostanze aggravanti, illogicamente contestate attesa la forma tentata dell’ascritto delitto. Il mezzo fraudolento è stato erroneamente ravvisato, dal momento che la condotta dell’imputato non si è caratterizzata per una particolare scaltrezza e/o insidiosità dell’agire. Inoltre, la Corte non ha tenuto in conto l’assenza di querela, ciò che rende improcedibile l’azione penale.
La circostanza di cui al n. 7 dell’art. 625 è stata erroneamente ravvisata sulla base del solo rilievo secondo cui i beni sottratti fossero funzionalmente destinati al pubblico trasporto e presenti nello scalo ferroviario.
2.3 Col terzo motivo si contesta la recidiva e dosimetria della pena.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto le res nullius sono le cose che non appartengono ad alcuno e non quelle per le quali sia, come nel caso di specie, certamente individuabile il titolare e anche il detentore, sul quale si concentra il fascio di poteri e (come, ad es., nel caso di rifiuti) di doveri che il legislatore delinea in relazione allo specifico regime giuridico di godimento e di disposizione degli stessi. La nozione di res derelicta presuppone una situazione di abbandono del bene, quale sicuramente è da escludere nel caso di specie, proprio alla luce dell’evidenza che i lastroni avrebbero dovuto essere regolarmente smaltiti, secondo le procedure di legge, come dimostrato dal fatto che il COGNOME si era presentato come soggetto convocato dal titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione.
In questi termini si esprime la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario, è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente (Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020, dep. 2021, Degli Innocenti, Rv. 280380 – 01). Si è, del pari, ritenuto che integra il delitto di furto tentato la condotta di colui che cerchi di impossessarsi di materiali raccolti su un terreno privato e destinati allo smaltimento (nella specie, residui ferrosi derivanti dalla demolizione di pilastri), non potendosi per ciò solo escludere il requisito dell’altruità (Sez. 5, n. 7301 del 17/12/2014, dep. 2015, Berlingieri, Rv. 262660 – 01).
Il secondo motivo è fondato solo nei limiti di cui si dirà infine, a proposito della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., per il resto risolvendosi in censure prive di qualunque fondamento.
Come chiarito in motivazione da Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255528 – 01, il delitto circostanziato tentato è il tentativo di un delitto che, se fosse giunto a consumazione, sarebbe apparso qualificato da una o più circostanze, mentre il delitto tentato circostanziato si realizza quando, nella fase esecutiva del tentativo, risultino integrate circostanze attenuanti o aggravanti, anche se il delitto avuto di mira non giunge a consumazione.
Ciò posto, la condotta fraudolenta si coglie nel caso di specie proprio nelle attività poste in essere dall’imputato, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito.
In particolare, per quel che ha riguardo alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., si osserva che la fraudolenza del mezzo
-correttamente individuata dalla Corte territoriale con riferimento al fatto che il ricorrente si era presentato al personale in servizio presso lo scalo ferroviario quale “incaricato della ditta appaltatrice dei lavori”, evidentemente mentendo- viene contrastata dalla difesa in modo del tutto inefficace, oltre che inconferente. Alcuna forza argomentativa dispiega, infatti, il rilievo secondo cui, successivamente a quella condotta, il ricorrente non abbia posto in essere ulteriori condotte fraudolente, essendo già l’iniziale condotta di presentarsi sotto mentite spoglie caratterizzata da insidiosità e astuzia tali da «sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255974 – 01; Sez. 4, n. 13871 del 06/02/2009, Tundo, Rv. 243203 – 01).
Tanto meno la “marcata inefficienza della cautela apprestate dai soggetti preposti ai controlli” (p. 5 del ricorso) è argomento idoneo a fornire un apprezzabile contributo all’argomentare della difesa che si svela, anche in tal caso, del tutto generico, non avendo peraltro il ricorrente specificato a quale peculiare accorgimento gli addetti allo scalo ferroviario avrebbero dovuto ricorrere per tutelare più efficacemente dei lastroni di ferro che, trovandosi all’interno del suddetto scalo, appartenevano evidentemente alle RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n 7, cod. pen., invece, si osserva che la sentenza impugnata, in termini contraddittori, ritiene, per un verso, che i beni dei quali si tratta fossero rifiuti i attesa di smaltimento e, per altro verso, che fossero funzionalmente destinati ad un’attività di pubblico trasporto.
L’accertamento delle ragioni concrete rivelatrici della sussistenza della circostanza aggravante della quale si tratta – che incide anche sul regime di procedibilità del delitto -, non sorretta da una coerente motivazione, impone l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
Alla luce dell’accoglimento del secondo motivo resta assorbito il terzo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22/02/2024.