Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2955 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 15/12/1981
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che – rideterminando la pena – ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2) e 7), cod. pen. (capo A) e dichiarato non dove procedere in relazione al delitto contestato al capo B) per intervenuta prescrizione;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in relazione a sussistenza della condizione di procedibilità e, in particolare, alla legittimazione a pro querela – sia inedito e non consentito in sede di legittimità, non potendo essere dedotte con ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso pronunciarsi siccome non devolute alla sua cognizione con la dovuta specificità, tranne che s tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che no possibile dedurre in precedenza;
ritenuto che il secondo motivo – che denunzia violazione di legge in ordin all’affermazione di responsabilità dell’imputato – non sia deducibile in quanto fondato doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello puntualmente disattese dalla Corte di merito, che con motivazione esente da vizi logici e giuridi ha messo in evidenza che il contatore aveva rilevato letture negative nel periodo in cui il contr di fornitura era intestato all’imputato;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente deduce vizio di motivaz in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. manifestamente infondato, considerato che, in tema di furto di energia elettrica – e dunqu anche di furto di metri cubi di gas come nel caso di specie – è configurabile l’aggravante di all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allaccio abusivo terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubbl servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543 – 01);
ritenuto che l’utilizzo dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione, ancorché realizz terzi, implichi la sussistenza della suddetta aggravante, trattandosi di circostanza oggettiva c al pari della violenza sulle cose, si estende a carico dell’agente se conosciuta o colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiar dell’energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggra solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 5/02/2020, Carlo, R 278438 – 01; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745 – 01; Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, COGNOME, Rv. 281440 – 01).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
n
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente