Furto Aggravato di Energia: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un caso di furto aggravato di energia elettrica, confermando la condanna emessa nei gradi di merito. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputata, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso e sulla configurabilità del reato contestato. Questa decisione ribadisce principi fondamentali sia di diritto penale sostanziale che processuale.
Il Caso: Sottrazione di Elettricità con Allaccio Abusivo
I fatti alla base della vicenda riguardano una condotta protratta nel tempo. L’imputata, titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, aveva realizzato un collegamento abusivo per prelevare elettricità “in nero”, bypassando il contatore ufficiale. In questo modo, per diversi anni, aveva consumato ingenti quantità di energia pagando al fornitore un corrispettivo irrisorio e non corrispondente al consumo effettivo.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano riconosciuto la sua colpevolezza per il reato di furto pluriaggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625, numeri 2 e 7, del codice penale.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Cassazione
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo, volto a contestare l’aggravante prevista dall’articolo 625, n. 7 c.p. (aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio). La difesa ha sollevato due questioni distinte.
La Procedibilità d’Ufficio per il Furto su Beni a Servizio Pubblico
In primo luogo, si contestava la condizione di procedibilità. La Corte ha ritenuto questa obiezione manifestamente infondata. Il capo di imputazione, infatti, contestava esplicitamente la suddetta aggravante, facendo espresso richiamo alla norma di legge e al concetto di “pubblico servizio”. La presenza di tale circostanza rende il reato di furto procedibile d’ufficio, anche alla luce delle recenti modifiche normative (D.Lgs. 150/2022), senza che sia necessaria la querela della persona offesa.
L’Inammissibilità del Motivo sul Furto aggravato di energia
In secondo luogo, si contestava la sussistenza stessa dell’aggravante. Su questo punto, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per due ragioni concorrenti:
1. Novità del motivo: La censura era da considerarsi “inedita”, in quanto non era stata specificamente dedotta con l’atto di appello. La generica contestazione presentata nel precedente grado di giudizio non poteva essere considerata sufficiente. Introdurre un argomento così specifico per la prima volta in Cassazione viola le regole processuali.
2. Manifesta infondatezza: Il motivo era comunque palesemente infondato e basato su una valutazione dei fatti. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse motivato in modo chiaro e logico, evidenziando che l’imputata aveva consapevolmente prelevato gran parte dell’energia consumata “in nero”, utilizzando un allaccio abusivo per procurarsi l’elettricità.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso, di fatto, non si confrontava con la solida motivazione della sentenza impugnata. Tentava, piuttosto, di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, compito che non rientra nelle funzioni della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di fatto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono generici, si basano su argomenti non sollevati in appello (motivi inediti) o sono manifestamente infondati. In questo caso, la Corte ha riscontrato la presenza di tali vizi, che hanno impedito un esame nel merito delle questioni sollevate.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Pronuncia
La decisione consolida due importanti principi. Sul piano processuale, ribadisce che i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non possono introdurre per la prima volta censure che dovevano essere formulate nei gradi di merito. Sul piano sostanziale, conferma che il furto di energia elettrica, bene destinato a un servizio pubblico essenziale, integra la specifica circostanza aggravante che rende il reato più grave e procedibile d’ufficio. Di conseguenza, la condanna dell’imputata è diventata definitiva, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell’aggravante è stato respinto?
La Corte di Cassazione lo ha respinto perché era un “motivo inedito”, cioè non era stato specificamente sollevato nel precedente atto di appello, e perché era “manifestamente infondato”, in quanto si limitava a contestare i fatti già accertati dalla sentenza impugnata.
Il furto di energia elettrica è sempre perseguibile d’ufficio?
No, ma lo diventa quando sussiste la circostanza aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a un pubblico servizio, come l’energia elettrica fornita da un gestore, ai sensi dell’art. 625, n. 7, del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza di condanna diventa definitiva e non più impugnabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14294 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.);
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui la ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 625 n.7 cod. pen. – è:
– quanto alla condizione di procedibilità, manifestatamente infondato attesa la assoluta chiarezza del capo di imputazione che non solo contesta la circostanza di cui all’art.625 n. 7 cod. pen. attraverso l’espresso richiamo all’articolo di legge, ma opera anche un esplicito riferimento al “pubblico servizio”, riconducendo la ipotesi contestata ai casi in cui è possibile procedere di ufficio anche alla luce del d. Igs. 150/2022;
-quanto alla sussistenza della circostanza richiamata, il motivo risulta inedito, non essendo stato dedotto con l’atto di appello e tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione, nonché manifestamente infondato e versato in fatto non confrontandosi con la motivazione della sentenza ( pag. 4: l’imputata, quale titolare dell’utenza RAGIONE_SOCIALE, ha consapevolmente prelevato “in nero” gran parte dell’energia elettrica concretamente consumata, pagando per vari anni all’RAGIONE_SOCIALE un corrispettivo irrisorio, avvalendosi, per procurarsi energia elettrica, del collegamento abusivo anziché del contatore).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024