Furto aggravato di energia: quando resta procedibile d’ufficio?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 43222 del 2023, ha fornito un importante chiarimento sulla procedibilità del furto aggravato di beni destinati a pubblico servizio, come l’energia elettrica e l’acqua, alla luce delle recenti riforme legislative. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’imputata, confermando che tale reato rimane perseguibile d’ufficio, senza necessità di una querela da parte della persona offesa. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una vicenda processuale complessa. In primo grado, il Tribunale aveva assolto un’imputata dall’accusa di furto aggravato di energia e acqua, ritenendo che il fatto non costituisse reato, e dal reato di violazione di sigilli, perché il fatto non sussisteva. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ribaltato completamente la decisione, riformando la sentenza di assoluzione e dichiarando la responsabilità penale dell’imputata per il furto, riconoscendo anche la recidiva. Contro questa sentenza di condanna, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la questione del furto aggravato
La difesa ha basato il ricorso su due motivi principali:
1. L’errata applicazione della legge penale sulla procedibilità: Si sosteneva che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (la cosiddetta ‘Riforma Cartabia’), il reato contestato fosse diventato procedibile solo a querela di parte. Poiché la querela mancava, secondo la difesa il procedimento avrebbe dovuto essere archiviato.
2. Il mancato riconoscimento dello stato di necessità: La ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero riconosciuto la causa di giustificazione dello stato di necessità, prevista dall’art. 54 del codice penale, che avrebbe potuto escludere la sua colpevolezza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha spiegato che l’argomentazione della difesa era in ‘palese contrasto con il dato normativo’. Infatti, il furto aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 7, del codice penale, ovvero quello commesso su cose ‘destinate a pubblico servizio’, come l’energia elettrica e l’acqua, costituisce un’eccezione alla regola generale. Anche dopo la Riforma Cartabia, questa specifica tipologia di furto rimane procedibile d’ufficio. La natura pubblica del bene sottratto giustifica l’intervento diretto dello Stato senza la necessità di un impulso di parte.
In relazione al secondo motivo, i Giudici hanno ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità. La valutazione della sussistenza dello stato di necessità implica un’analisi delle circostanze concrete e delle prove, ovvero ‘mere doglianze in punto di fatto’. Questo tipo di accertamento è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado e non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione, il cui ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio giuridico di notevole importanza: il furto di utenze pubbliche come elettricità e acqua continua a essere considerato un reato grave per il quale lo Stato procede autonomamente. La decisione sottolinea che le riforme volte a estendere la procedibilità a querela per deflazionare il carico giudiziario non hanno intaccato la tutela penale per i beni destinati alla collettività. Inoltre, viene riaffermato il confine invalicabile tra il giudizio di merito, incentrato sui fatti, e quello di legittimità, dedicato al diritto. Per gli imputati, ciò significa che le argomentazioni basate su circostanze di fatto, come lo stato di necessità, devono essere pienamente provate e discusse nei primi due gradi di giudizio, poiché non troveranno spazio in Cassazione. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Il furto di energia elettrica è sempre procedibile d’ufficio?
Sì, secondo questa ordinanza, quando il furto ha per oggetto beni destinati a un servizio pubblico, come l’energia elettrica o l’acqua, il reato è considerato aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 7, del codice penale e rimane procedibile d’ufficio.
La Riforma Cartabia ha modificato la procedibilità per il furto aggravato di servizi pubblici?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 non hanno inciso sulla specifica aggravante del furto di cose destinate a pubblico servizio. Pertanto, per questo tipo di reato, la procedibilità resta d’ufficio e non è richiesta la querela della parte offesa.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare lo stato di necessità?
No. La Corte ha stabilito che il riconoscimento dello stato di necessità si basa su una valutazione dei fatti e delle prove (‘doglianze in punto di fatto’), che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge (‘in punto di diritto’) e non può riesaminare i fatti del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43222 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43222 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COGNOMERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato, dichiarando la responsabilità dell’imputata per il reato di cui al capo 1) e ritenendo la recidiva come contestata, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 3 marzo 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva assolto NOME COGNOME per i reati di furto aggravato perché il fatto non costituisce reato e di violazione di sigilli perché il fatto non sussiste;
che il primo motivo di ricorso dell’imputata, con il quale la ricorrent denunzia l’inosservanza di legge in relazione all’errata applicazione della legge penale circa la procedibilità a querela del reato, introdotta dal d.lgs. n. 150 de 2022, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che il furto aggravato ex art. 625 n. 7, cod. pen., rimane procedibile d’ufficio se commesso su cose destinate al servizio pubblico, come nel caso di specie, in cui si contesta il furto di energia elettrica e di acqua;
che il secondo motivo di ricorso dell’imputata, con il quale la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023.