Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituito AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, con sentenza emessa in data 11 aprile 2023, ha dichiarato di non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di COGNOME NOME per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, commi 1 e 2, e 625, commi 1, n.2) e 2, cod. pen., esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7).
All’imputato era stato contestato di essersi impossessato di energia elettrica, mediante sottrazione all’ente fornitore (RAGIONE_SOCIALE), al fine di trarne profitto, tramite la realizzazione di un allaccio diretto dell’impianto elettric dell’abitazione dallo stesso occupata alla rete di distribuzione. Il reato contestato era aggravato dall’aver l’imputato usato violenze sulle cose mediante manomissione della presa centralizzata ed essendosi egli avvalso di mezzo fraudolento al fine di eludere la quantificazione del prelievo da parte dell’ente erogatore. Inoltre era stata contestata l’aggravante dell’appartenenza dell’oggetto materiale del reato al genere di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.
Il Giudice di prime cure ha posto in luce che il D.Igs. 150/2022 ha modificato il regime di procedibilità del reato per cui si procede, prevedendo come necessaria l’esistenza di valida querela, e ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7), la quale avrebbe permesso di procedere ex officio. Il Tribunale, non condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la natura del bene energia elettrica conduce necessariamente al riconoscimento di tale aggravante, ha invece osservato che doveva procedersi alla valutazione delle circostanze fattuali nonchè della specifica destinazione del bene nel caso concreto, distinguendo tra indispensabilità del bene e sue possibili destinazioni. Nel caso di specie, difatti, la fornitura era diretta all’alimentazione energetica di una dimora privata, non di un edificio pubblico o fruibile dalla collettività.
Ha proposto ricorso ex art. 608 cod. proc. pen. il SostitLto AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ritenendo che la sentenza emessa in primo grado si basasse su un’errata interpretazione della legge, chiedendone per questo l’annullamento.
Innanzitutto, si sottolinea che la ratio dell’aggravante esclusa vada ravvisata nella necessità di tutela rafforzata che richiedono alcune categorie di beni, in cui rientra l’energia elettrica come cosa destinata a pubblico servizio, non essendo necessario a tal fine un effettivo pregiudizio, ma essendo sufficiente considerare
la situazione di pericolo venutasi a creare mediante la condotta illecita. Nel caso di specie, tale condotta incideva direttamente sui cavi di cui la società erogatrice si serve per la distribuzione al pubblico.
Inoltre, la pronuncia del Tribunale si pone in aperto contrasto con orientamenti giurisprudenziali recenti di segno diverso che ritenevano sussistente l’aggravante di cui si tratta valorizzando l’oggettiva destinazione finale del bene, che resta pubblica a prescindere dalle modalità con cui è stato commesso il fatto nel caso di specie o dalle conseguenze da esso effetl:ivamente provocate. A tale scopo assume rilievo l’oggettiva circostanza che I bene sia diretto a soddisfare un interesse pubblico (in tal caso quello di tutti i cittadini al buon funzionamento del servizio), tralasciando la natura pubblica o privata del singolo gestore o la previsione di un corrispettivo per il suo utilizzo: si ritien che l’energia elettrica, data la sua evidente indispensabilità, rientri in tale categoria. A sostegno di questa tesi, si sottolinea che RAGIONE_SOCIALE resta una società a partecipazione pubblica, deducendo da ciò il permanere di un interesse statuale rispetto alla materia energetica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come argomentato dal Pubblico ministero, GLYPH l’ energia elettrica GLYPH deve considerarsi GLYPH bene GLYPH indispensabile, GLYPH la cui erogazione GLYPH rientra nel concetto GLYPH di pubblico servizio, GLYPH cosicchè deve ritenersi GLYPH che sia configurabile la contestata aggravante, la cui ratio GLYPH risiede GLYPH proprio nella maggior tutela GLYPH che deve essere offerta GLYPH a determinate cose, GLYPH in ragione GLYPH della GLYPH loro destinazione. La sussistenza di tale presupposto GLYPH determina GLYPH l’operatività GLYPH dell’aggravante GLYPH a prescindere dagli effetti GLYPH provocati dall’azione delittuosa GLYPH (sez. 4, n. 21456 GLYPH del 17/4/2002,Tirone, Rv. 226:117-01; GLYPH n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01).
L’aggravante GLYPH in esame, dunque, sussiste GLYPH anche in GLYPH caso GLYPH di sottrazione GLYPH mediante allacciamento abusivo ai cavi collocati GLYPH in una proprietà GLYPH privata, GLYPH proprio GLYPH in ragione GLYPH della ratio GLYPH sopra evocata, GLYPH rilevando, GLYPH per GLYPH l’appunto, GLYPH non GLYPH l’esposizione GLYPH alla pubblica fede dell’energia mentre GLYPH transita GLYPH nella rete, GLYPH bensl la sua destinazione finale GLYPH a un pubblico servizio GLYPH dal quale viene
distolta, GLYPH in quanto GLYPH le cose destinate al pubblico servizio GLYPH si identificano perchè GLYPH sono GLYPH destinate GLYPH alla GLYPH resa GLYPH di GLYPH un servizio fruibile GLYPH dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, GLYPH dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, GLYPH dep.2022, Mondino, Rv. 282543; GLYPH sez. 5, n. 42373 GLYPH del 27/6/2023, GLYPH n.m., GLYPH relativa proprio GLYPH a un GLYPH caso di GLYPH manomissione GLYPH del GLYPH contatore). L’aggravante, GLYPH pertanto, GLYPH sussiste GLYPH per il fatto GLYPH stesso che la cosa sottratta GLYPH sia oggettivamente GLYPH caratterizzata da un nesso funzionale GLYPH all’erogazione GLYPH di un pubblico GLYPH servizio, GLYPH essendo arbitrario GLYPH sostenere che la nozione GLYPH di «pubblico servizio», in rapporto GLYPH alla destinazione GLYPH di beni strumentali, GLYPH si incentri sull’accessibilità GLYPH di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità GLYPH del servizio GLYPH che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse GLYPH umane e materiali ( GLYPH sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543 – 01).
La sentenza impugnata ha sposato una lettura GLYPH della norma del tutto superata dall’ orientamento GLYPH ormai GLYPH consolidato, ponendosi in termini GLYPH incoerenti GLYPH rispetto GLYPH alla GLYPH ratio GLYPH per cui il GLYPH maggior disvalore della condotta GLYPH non risiede nel fatto che l’allacciamento o la manomissione GLYPH avvengano GLYPH sui contatore GLYPH installato nella proprietà GLYPH privata, GLYPH bensì sulla destinazione del bene “energia” (così come delle risorse destinate a garantirne l’erogazione) alla fruizione da parte della generalità GLYPH dei consociati (sul punto, anche sez. 5, n. 40989 GLYPH del 8/9/2023, GLYPH n.nn.,: GLYPH n. 33824 GLYPH del 5/6/2023, GLYPH n.m.; sez.4, n.49514 del 15/11/2023, n.m.)
.La sentenza impugnata deve essere quindi annullata c:on rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d’appello di Reggio Calabria.