Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1487 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1487 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIARDINI NAXOS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale in sede che lo ha condanNOME alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed C 80 di multa per il reato di furto aggravato di acqua;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’ art. 625, n. 2 cod pen., al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto nonché, in subordine, dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è meramente reiterativo delle doglianze proposte in sede di appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito con specifico riferimento alla violenza impiegata, al profilo soggettivo dell’agente ed alla inidoneità della somma versata a soddisfare il danno cagioNOME;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, omettendo il confronto con la pronuncia impugnata, la quale ha evidenziato i gravissimi precedenti dell’imputato, ostativi ad una prognosi favorevole;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura il punto relativo alla condanna alle spese processuali, è privo di specificità, conseguendo oltretutto la condanna al chiaro disposto di cui all’art. 535 cod. proc. pen.;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il President