Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4669 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ACIREALE il DATA_NASCITA;72
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in data 20 dicembre 2022 della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) e ridetermiNOME in mitius il trattamento sanzioNOMErio;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione dell’ 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che il delitto in discorso è punito con una pena detentiva (la reclusione da tre a dieci anni) che non consente l’applicazione della causa di non punibilità neppure a seguito della recente novella (ex art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, in vigore il 30 dicembre 2022, a mente dell’art decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in forza della quale il limite edittale è stato determiNOME nella pena detentiva non superiore minimo a due anni;
ritenuto che il secondo motivo – con il quale si assume il difetto della querela, in forza mutato regime di procedibilità a seguito del d. Igs. 150/2022 – è manifestamente infondato in quanto:
ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen., nel testo oggi vigente, il delitto di fur punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»;
nel caso di specie, l’imputazione contiene l’espressa menzione dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e descrive il fatto come impossessamento di «acqua potabile» sottratta «da un terminale di distribuzione dell’acquedotto comunale», non facendo dunque riferimento – tra le ipotesi di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cit. – alla commessione del fatto su cose esposte pubblica fede bensì su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, come in effetti rite dai Giudici di merito alla luce dell’accertata esistenza «di un allaccio abusivo alla condutt idrica comunale» (cfr. Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, COGNOME, Rv. 271888 – 01; Sez. 4, n. 20404 del 03/03/2009, COGNOME, Rv. 244215 – 01);
dunque, il reato è anche oggi procedibile d’ufficio;
ritenuto che il terzo motivo – che invoca, sub specie della violazione della legge penale, la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 626, comma 1, n. 2, cod. pen. e, di conseguenz l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. o la riduzione d pena in misura prossima al minimo edittale – è inedito (e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebb possibile dedurre in precedenza»: cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. pro pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 d
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08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non rrpassimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.), non rilevando in senso contrario il richiamo al d. 150/2022, sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata, che ha soltanto modificato la rubrica ma non il contenuto dispositivo dell’art. 626 cit., il che esime dai dilungarsi per rimar la patente genericità del motivo in esame e la irrituale richiesta, con esso avanzata in quest sede di legittimità, di diminuzione della pena;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., se 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
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