Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 30 giugno 2023, con la quale COGNOME NOME, a seguito di rito abbreviato, era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120 di multa, del delitto previsto dagli artt. 624 e 625, comma 1 n. 2 cod.pen., per essersi appropriato del fondo cassa contenuto all’interno di edificio destinato a pubblico esercizio, mediante effrazione della porta di ingresso;
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di due motivi, con i quali lamenta: 1) violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod.pen. nonostante la somma sottratta fosse pari a euro 120; 2) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, realizzata mediante mero rinvio alla sentenza di primo grado;
il primo motivo è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censura che già la Corte di appello ha idoneamente vagliato e disatteso, alla pag. 4, affermando che la somma, in sé considerata, non è minima e comunque l’azione delittuosa aveva determinato il danneggiamento della porta del locale;
il secondo motivo, è pure inammissibile in quanto la Corte di appello ha motivato adeguatamente, non solo mediante rinvio alla motivazione del Tribunale, il giudizio sulla adeguatezza della pena, negando la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, in considerazione della personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti per reati anche della stessa specie.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ..delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
La Consigliera est. COGNOME
L COGNOME
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