Furto aggravato: quando rapidità e distrazione contano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sul tema del furto aggravato, offrendo importanti chiarimenti su due specifiche circostanze: la destrezza e l’esposizione di cose alla pubblica fede. La decisione conferma che anche un’azione fulminea, compiuta approfittando di un momento di minima distrazione della vittima, può integrare gli estremi del reato in forma aggravata. Analizziamo insieme questo interessante caso.
I fatti di causa
Il caso riguarda un uomo condannato sia in primo grado dal Tribunale di Udine che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Trieste per il reato di furto. L’imputato aveva approfittato del brevissimo lasso di tempo in cui la vittima si era allontanata dalla propria autovettura per gettare un sacchetto dell’immondizia in un cassonetto. Con un gesto rapido, si era introdotto nell’abitacolo attraverso il finestrino del conducente, non completamente chiuso, sottraendo dei beni. Contro la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza di due circostanze aggravanti che avevano aumentato la gravità del reato.
L’analisi delle aggravanti nel furto aggravato
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali, entrambi volti a negare la configurabilità del furto aggravato:
1. L’assenza di destrezza (art. 625 n. 4 c.p.): Secondo la difesa, l’azione non era stata caratterizzata da quella particolare abilità richiesta dalla norma.
2. L’insussistenza dell’esposizione a pubblica fede (art. 625 n. 7 c.p.): Si sosteneva che i beni all’interno di un’auto, seppur momentaneamente incustodita, non potessero considerarsi esposti alla pubblica fede.
La Corte d’Appello aveva già respinto entrambe le doglianze, fornendo una motivazione logica e coerente che la Cassazione ha ritenuto di confermare pienamente.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato come il ricorso fosse una mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate e rigettate nel giudizio di appello, senza introdurre nuovi e validi elementi di critica alla sentenza impugnata.
Nel merito delle aggravanti, la Corte ha ribadito i seguenti principi:
* Sulla destrezza: L’aggravante sussiste quando l’autore del reato agisce con un’azione repentina e fulminea, sfruttando un momento di disattenzione, anche minimo, della persona offesa. La Corte ha specificato che la condotta dell’imputato, caratterizzata da “particolare abilità, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore”, integrava pienamente la nozione di destrezza. L’azione rapida di introdursi attraverso il finestrino semiaperto è stata considerata un chiaro esempio di tale abilità.
* Sull’esposizione a pubblica fede: L’aggravante è configurabile quando la vittima lascia un bene incustodito, confidando nel generale rispetto della proprietà da parte dei consociati. Nel caso di specie, la vittima si era allontanata per un brevissimo istante per un’azione quotidiana (gettare l’immondizia), lasciando l’auto chiusa nei pressi di un cassonetto. Questo comportamento, secondo la Corte, implica un affidamento alla “pubblica fede”, ovvero alla correttezza altrui, rendendo quindi applicabile l’aggravante.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato e riafferma due importanti concetti. In primo luogo, la destrezza nel furto non richiede necessariamente gesti da prestigiatore, ma può consistere anche nella capacità di cogliere l’attimo fuggente di distrazione della vittima. In secondo luogo, lasciare un bene in un’auto, anche se per pochissimo tempo, per compiere un’azione necessaria o abituale, significa esporlo alla pubblica fede. L’ordinanza, dichiarando il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, ponendo fine alla vicenda giudiziaria.
Quando un furto è aggravato dalla destrezza?
Secondo la Corte, l’aggravante della destrezza sussiste quando il ladro agisce con un’azione rapida e improvvisa, sfruttando un breve momento di disattenzione della vittima. Non è necessaria un’abilità eccezionale, ma una condotta idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del proprietario.
Cosa significa esporre un bene alla ‘pubblica fede’?
Significa lasciare un oggetto incustodito in un luogo pubblico o privato, fidandosi del generale senso di rispetto per la proprietà altrui. Nel caso esaminato, lasciare l’auto chiusa per pochi istanti per gettare l’immondizia è stato considerato sufficiente a integrare questa aggravante.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in Corte d’Appello, senza contestare in modo specifico e con nuove valide ragioni la motivazione della sentenza precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38337 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GLARUS( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap )ello li Trieste del 21 dicembre 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Udine condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 7 cod. pe commesso in Udine il 17 maggio 2019.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen., è inammissibile in quanto meramente r itera ivo della doglianza già proposta in sede di impugnazione, in assenza di con ronto con la sentenza impugnata cui non contrappone valide ragioni in fatto o in diritto, e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di appello, con percorsi argcnnentato logico e immune da censure, ha ritenuto integrata la circostanza ag rava ite della destrezza spiegando che il ricorrente con azione repentina e fu mine: aveva approfittato del brevissimo lasso di tempo impiegato dalla persona of lesa gettare l’immondizia per introdursi nell’abitacolo della vettura attraverso il fine conducente non del tutto abbassato. La Corte quindi ha motivato i condotta tenuta da COGNOME COGNOME, in conformità del principio di cui alle Se del 27/04/2017, Rv. 270088, ha ritenuto che fosse caratterizzata d abilità, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del d “res”. strinc , del lato me ito alla U. i. 34090 rticolare eterr:COGNOME
Considerato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazion vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., è manifestamente infon di Appello ha spiegato che sussiste l’aggravante in esame, in quan offesa, andando a fare la spesa, aveva arrestato la marcia della sua a di un cassonetto e si era allontanata, lasciando la portiera chiusa, p tempo per gettare il sacchetto dell’immondizia, potendo ella confidar da parte dei consociati della sua sfera privata. Si tratta di motivazione la giurisprudenza richiamata dalla stessa Corte di Appello ( sez 5 27/10/2022) di I , :gge e il 3 circostanza ato. Corte o la persona NOME n3i pressi briwissimo nel rispetto coeri Alte con i. 4 – 2791 del
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inam condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. issillile, con IMME di euro
t
t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle a mmende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere e COGNOME sore Il Prekident. =