Furto aggravato cose esposte: quando una borsa vicino al DJ è ‘incustodita’?
Lasciare i propri effetti personali momentaneamente incustoditi in un luogo pubblico è una situazione comune, ma quali sono le conseguenze legali se qualcuno se ne appropria? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio il tema del furto aggravato cose esposte alla pubblica fede, chiarendo quando questa specifica circostanza può essere applicata. Il caso riguarda il furto di una borsa lasciata nei pressi della consolle di un DJ, una situazione che ha permesso ai giudici di delineare con precisione il confine tra un oggetto semplicemente appoggiato e uno affidato alla custodia altrui.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo, emessa prima dal Tribunale e poi confermata dalla Corte d’Appello, per il reato di furto. La pena era stata aumentata in virtù della presenza di alcune aggravanti, tra cui quella prevista dall’articolo 625, comma 1, n. 7 del codice penale, relativa alle cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contestando unicamente l’applicazione di questa aggravante. La tesi difensiva sosteneva che la borsa sottratta non potesse considerarsi ‘esposta alla pubblica fede’ nel senso inteso dalla norma.
La contestazione sul furto aggravato cose esposte
Secondo la difesa, la borsa non era stata abbandonata, ma lasciata nelle immediate vicinanze della postazione del DJ. Questa prossimità, secondo l’imputato, avrebbe dovuto escludere la condizione di esposizione alla pubblica fede, poiché l’oggetto non era stato lasciato totalmente all’affidamento del senso di onestà collettivo.
In sostanza, il ricorso si basava su una sottile distinzione: la borsa non era ‘abbandonata’ in un luogo qualsiasi, ma si trovava in un’area percepita come presidiata, quella della consolle del DJ. Questo, secondo la difesa, avrebbe dovuto portare a una qualificazione del reato come furto semplice, senza l’aumento di pena previsto per il furto aggravato cose esposte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso ‘manifestamente infondato’ e quindi inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della valutazione compiuta dalla Corte d’Appello, ritenendo pienamente sussistente l’aggravante contestata.
Le Motivazioni della Sentenza
Il fulcro del ragionamento della Cassazione risiede nella distinzione tra la mera vicinanza fisica di un oggetto a una persona e un effettivo rapporto di custodia. I giudici hanno sottolineato che, nel caso di specie, la borsa non era stata in alcun modo ‘affidata’ al DJ. Non vi era stato un accordo, neanche implicito, affinché il DJ la sorvegliasse.
Inoltre, la borsa non era custodita all’interno di un mobile o di uno spazio a disposizione del DJ, ma si trovava semplicemente ‘nei pressi’ della consolle. Questa circostanza, per la Corte, la rendeva di fatto ‘totalmente incustodita’. Chiunque avrebbe potuto avvicinarsi e sottrarla senza dover superare alcun ostacolo o violare una sfera di sorveglianza diretta.
La ratio dell’aggravante è proprio quella di offrire una tutela rafforzata a quei beni che, per necessità o abitudine, il proprietario è costretto a lasciare senza una vigilanza continua e diretta, confidando nel rispetto da parte della collettività. Lasciare una borsa per terra in un locale pubblico rientra perfettamente in questa casistica. La sua vicinanza a un’altra persona non crea, di per sé, un rapporto di custodia che possa escludere l’applicazione della norma.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per escludere l’aggravante del furto aggravato cose esposte alla pubblica fede, non è sufficiente che l’oggetto si trovi in prossimità di terze persone. È necessario che su di esso venga esercitata una forma di sorveglianza attiva e diretta, o che sia stato esplicitamente affidato alla custodia di qualcuno. In assenza di questi elementi, l’oggetto si considera esposto alla pubblica fede, e il suo furto viene punito più severamente. La decisione serve da monito sulla necessità di adottare cautele adeguate per la protezione dei propri beni nei luoghi pubblici, poiché la semplice vicinanza ad altri non è garanzia di custodia agli occhi della legge.
Lasciare una borsa vicino a una postazione DJ in un locale pubblico la rende ‘esposta alla pubblica fede’?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, una borsa semplicemente lasciata nei pressi della consolle di un DJ, senza essere stata esplicitamente affidata alla sua custodia o riposta in un luogo sicuro, è da considerarsi ‘totalmente incustodita’ e, di conseguenza, esposta alla pubblica fede.
Quando si applica l’aggravante del furto di cose esposte alla pubblica fede?
L’aggravante si applica quando il furto ha per oggetto cose che si trovano in un luogo pubblico o aperto al pubblico e sono prive di una custodia continua e diretta da parte del proprietario o di un’altra persona da lui incaricata, per necessità o per consuetudine sociale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché la Corte lo ha ritenuto ‘manifestamente infondato’. Ciò significa che le argomentazioni della difesa erano palesemente prive di fondamento giuridico, in quanto la Corte d’Appello aveva correttamente interpretato e applicato la legge penale riguardo alla sussistenza dell’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ENEA nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con sentenza in data 15.11.2022 la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 7.6.2021 aveva ritenuto NOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 7 cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile che liquidava in complessivi euro 800,00.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l’erronea qualificazione giuridica in relazione all’aggravante dell’art. 625 comma 1, n. 7 cod.pen. non ricorrendo l’aggravante de qua in quanto i beni erano stati lasciati dalla proprietaria nei pressi della postazione del Di e non abbandonati o lasciati totalmente all’affidamento ed al senso di onestà che la collettività deve avere verso la proprietà altrui.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero come correttamente posto in rilievo dalla sentenza impugnata la borsa non era stata affidata al NOME né tantomeno custodita in un mobile nella sua disponibilità ma era semplicemente nei pressi della consolle e di fatto totalmente incustodita.
Ne consegue pertanto che l’aggravante de qua e’ stata correttamente ritenuta sussistente.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 17.4.2024