Furto aggravato con destrezza: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di furto aggravato con destrezza, offrendo spunti cruciali sia sulla definizione di tale aggravante sia sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La decisione sottolinea come la generica riproposizione dei motivi di appello conduca all’inammissibilità, con importanti conseguenze per l’imputato. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un furto subito da una persona mentre era intenta a caricare il portabagagli della propria automobile. In quel breve lasso di tempo, approfittando della sua distrazione, un individuo si è impossessato della sua borsa, che si trovava sul sedile anteriore del veicolo. L’imputato, condannato in primo e secondo grado per furto aggravato, ha presentato ricorso per cassazione contestando specificamente il riconoscimento dell’aggravante della destrezza.
La contestazione sul furto aggravato con destrezza
La difesa dell’imputato ha sostenuto che la condotta non integrasse i requisiti della destrezza, ritenendola un semplice furto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per una ragione procedurale fondamentale: la mancanza di specificità. Il ricorso, infatti, si limitava a ripetere le stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo vizio rende il motivo di ricorso solo apparente e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha innanzitutto ribadito un principio consolidato: non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni per superare il vaglio di legittimità. È necessario, invece, sviluppare una critica argomentata e specifica contro la decisione di secondo grado.
Nel merito, i giudici hanno confermato la corretta applicazione dell’aggravante del furto aggravato con destrezza. La motivazione della Corte d’Appello, considerata logica e completa, aveva evidenziato come l’imputato avesse agito con particolare rapidità e agilità. Dopo una fase di appostamento, aveva sfruttato con abilità il momento di distrazione della vittima. La Cassazione ricorda che la destrezza sussiste quando l’agente pone in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sul bene. La particolare sveltezza e abilità dimostrate nel caso di specie rientrano pienamente in questa definizione.
Un ulteriore punto di diritto toccato dalla Corte riguarda le conseguenze dell’inammissibilità. La sopravvenienza di un regime di procedibilità a querela per il reato di furto aggravato non ha potuto essere applicata al caso in esame. L’inammissibilità del ricorso, infatti, crea un cosiddetto “giudicato sostanziale”, che cristallizza la situazione giuridica e impedisce l’applicazione di normative successive più favorevoli.
Conclusioni
L’ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è di natura processuale: un ricorso per cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le ragioni della sentenza impugnata, altrimenti rischia una declaratoria di inammissibilità. La seconda è di natura sostanziale: viene confermata un’interpretazione ampia dell’aggravante della destrezza, che include non solo l’abilità manuale, ma anche l’astuzia e la sveltezza nel saper cogliere e sfruttare un’occasione di distrazione della vittima. La decisione, infine, sancisce che le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe, precludendo anche la possibilità di beneficiare di eventuali modifiche legislative favorevoli.
Quando un furto si considera aggravato dalla destrezza?
Un furto è aggravato dalla destrezza quando chi lo commette agisce con particolare abilità, astuzia o sveltezza, in modo da sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza della vittima sul bene. Come nel caso analizzato, anche sfruttare con rapidità un momento di distrazione della persona offesa per sottrarle un oggetto integra questa aggravante.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre in modo pedissequo le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo lo ha reso un motivo di ricorso non specifico e solo apparente.
Quali sono le principali conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende. Inoltre, impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione e di applicare eventuali nuove leggi più favorevoli, poiché si forma un “giudicato sostanziale”.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONDOVI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della d’appello di Genova che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna delitto di furto aggravato. Con unico motivo di ricorso lamenta vizio di viol legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante della destr
Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto ri pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e r stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in sec senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provv impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta car illogicità della motivazione. (Sez. 2 – , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 – 01).
La motivazione della Corte genovese sottolinea come la persona offesa a subito il furto della propria borsa posta sul sedile anteriore dell’auto m caricando il portabagagli, in un lasso temporale brevissimo che deno particolare rapidità ed agilità dell’imputato il quale, dopo una pri appostamento, aveva velocissimamente ed abilmente approfittato del momento distrazione della persona offesa. La circostanza aggravante della destrezza infatti qualora l’agente abbia posto ìn essere, prima o durante l’impossessam bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglian detentore sulla “res”. (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088, COGNOME). La suddetta aggravante, dunque, può essere affermata se il soggetto attivo, pe la sorveglianza del legittimo detentore, si sia avvalso di una particola sveltezza. Nel caso di specie la Corte territoriale desume la particol dell’imputato attraverso una analisi completa e non illogica delle circostanz come emerse in giudizio. A fronte di tali valutazioni il motivo propone una ricos alternativa dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Deve altresì considerarsi che la rilevata inammissibilità del motivo non co assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggr quanto, come è noto, la sopravvenienza della procedibilità a querela non preva inammissibilità del ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d. ” giudicato s (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Rv.273551).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagame spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di u
alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
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