Furto aggravato con destrezza: quando la distrazione diventa reato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di furto aggravato con destrezza, fornendo chiarimenti cruciali su cosa costituisca questa specifica aggravante. La decisione conferma che l’abilità nel distrarre la vittima per agire indisturbati è un elemento chiave che qualifica il reato come più grave. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio i principi applicati dai giudici.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un episodio avvenuto all’interno di un bar. Un’imputata, in concorso con altre donne e alcuni bambini, ha messo a segno un furto approfittando di una situazione di caos creata ad arte. Mentre l’imputata si avvicinava al suo obiettivo, i suoi complici hanno volutamente gettato a terra un pacchetto di patatine e rovesciato un bicchiere d’acqua sul bancone. Questo diversivo ha costretto la persona offesa ad allontanarsi dalla propria postazione per gestire il disordine, perdendo di vista l’imputata e permettendole così di sottrarre i beni indisturbata. Subito dopo il fatto, l’intero gruppo si è allontanato rapidamente dal locale.
L’Iter Giudiziario e i Motivi del Ricorso
L’imputata era stata condannata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di furto pluriaggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625, numeri 4 (l’aver commesso il fatto con destrezza) e 5 (l’aver commesso il fatto da più persone riunite) del Codice Penale.
Decidendo di ricorrere in Cassazione, la difesa ha sollevato tre principali motivi di doglianza:
1. La contestazione delle aggravanti, sostenendo che non fossero state correttamente applicate.
2. La richiesta di esclusione delle suddette aggravanti, ritenuta ingiustificata.
3. La mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), lamentando un trattamento sanzionatorio eccessivo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Furto Aggravato con Destrezza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando i motivi presentati come generici e manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato come i primi due motivi non fossero altro che una riproposizione di doglianze già esaminate e respinte in appello, senza individuare vizi di legge specifici nella sentenza impugnata.
Nel merito, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente logica e corretta. È stato evidenziato che l’aggravante della destrezza sussiste pienamente quando l’autore del reato approfitta di una situazione di confusione, da lui stesso o da complici creata, per distogliere l’attenzione della vittima. L’azione coordinata del gruppo – gettare le patatine e rovesciare l’acqua – era finalizzata proprio a costringere la persona offesa a distrarsi, permettendo all’imputata di agire con una rapidità e un’abilità tali da eludere la sorveglianza. Questo comportamento integra perfettamente la nozione di “destrezza” richiesta dalla norma.
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata concessione dell’attenuante del danno lieve, è stato respinto. La Corte ha affermato che la motivazione dei giudici di merito era esente da illogicità, poiché avevano correttamente valutato il valore complessivo della refurtiva come “non irrisorio”, escludendo quindi la possibilità di applicare l’attenuante.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza: il furto aggravato con destrezza non si configura solo con un’abilità manuale eccezionale, ma anche con l’astuzia e l’impiego di stratagemmi volti a neutralizzare la vigilanza della vittima. Creare un diversivo, come nel caso di specie, è una tattica che rientra a pieno titolo in questa aggravante. La decisione, inoltre, serve da monito sulla natura del ricorso in Cassazione, che non può essere utilizzato per ridiscutere l’accertamento dei fatti, ma solo per contestare vizi di legittimità nella decisione dei giudici di merito. La condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende sigilla l’inammissibilità del suo tentativo di revisione.
Creare confusione per rubare è considerato furto aggravato con destrezza?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che creare deliberatamente una situazione di confusione o un diversivo (come rovesciare un bicchiere o gettare oggetti a terra) per distogliere l’attenzione della vittima e agire indisturbati integra pienamente la circostanza aggravante della destrezza.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a contestare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito e non individuavano specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello.
Quando si può ottenere l’attenuante per danno di lieve entità in un furto?
L’attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità può essere concessa solo se il valore economico della refurtiva è oggettivamente molto basso o trascurabile. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che il valore dei beni rubati non fosse “irrisorio”, escludendo quindi l’applicazione di tale attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10061 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino del 15 giugno 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n.4 e 5 cod. pen.).
Ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo, qui riuniti – con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti ex art. 625 n.4 e 5 cod. pen. – sono generici in quanto costituiti da mere doglianze, già trattate in appello, in punto di fatto; nonché manifestamente infondati atteso che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata in cui il secondo Giudice, rifacendosi alla giurisprudenza di questa sezione – Sez.5 n. 48915 del 1/10/18- evidenzia come nel caso di specie risultano configurate le aggravanti contestate, alla luce del fatto che la imputata ha approfittato della confusione creata nel locale dalle altre donne che – nel momento stesso in cui la ricorrente ha messo a segno il furto, assieme ai bambini che erano con loro si sono allontanate simultaneamente dal bar senza ulteriori indugi- gettando a terra un pacchetto di patatine e rovesciando un bicchiere d’acqua sul bancone, hanno costretto la persona offesa ad allontanarsi dalla sua posizione, perdendo di vista l’imputata e permettendole di agire indisturbata).
-Ritenuto che il terzo motivo – con cui la ricorrente lamenta la mancata concessione dell’attenuante ex art. 62. 4 cod. pen. ed il trattamento sanzionatorio irrogatole – è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 5: valore complessivo della refurtiva non irrisorio).
-Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/2/2024