Furto Aggravato di Scooter Sharing: la Cassazione fa Chiarezza
Un recente caso di furto aggravato di un ciclomotore appartenente a un servizio di scooter sharing ha offerto alla Corte di Cassazione l’opportunità di ribadire importanti principi giuridici in materia di querela e aggravanti. Con un’ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna e fornendo chiarimenti fondamentali sia per gli operatori del settore che per i cittadini. La decisione si concentra su due questioni centrali: chi è legittimato a sporgere querela per un bene aziendale e se la presenza di un GPS sul veicolo escluda l’aggravante del furto.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il furto di un ciclomotore di proprietà di una società di mobilità condivisa. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due specifiche eccezioni per contestare la sentenza di condanna della Corte d’Appello.
I Motivi del Ricorso: Querela e Aggravante in Discussione
Il ricorso si basava su due argomenti principali:
1. Mancanza di potere di rappresentanza del querelante: La difesa sosteneva che la querela fosse invalida perché non era stata presentata dal legale rappresentante della società proprietaria dello scooter, ma da un responsabile di zona e city manager. Secondo l’imputato, questa figura non avrebbe avuto i poteri per avviare l’azione penale.
2. Inapplicabilità dell’aggravante: Si contestava l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, del codice penale, ovvero l’aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o per destinazione alla pubblica fede. La presenza di un sistema di antifurto satellitare sul veicolo, secondo la tesi difensiva, avrebbe dovuto escludere tale aggravante.
La Decisione della Corte sul furto aggravato
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, giudicando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Legittimità della Querela: il Ruolo del Detentore Qualificato
In merito al primo punto, la Corte ha richiamato il suo orientamento consolidato, inclusa una pronuncia delle Sezioni Unite. Ai fini della procedibilità per il reato di furto, non è necessario che la querela provenga esclusivamente dal proprietario del bene. È legittimato a proporla anche il titolare della detenzione qualificata della cosa, ovvero colui che ha un potere di fatto sul bene basato su un titolo giuridico, come la custodia per motivi di lavoro.
Nel caso specifico, il querelante si era qualificato come responsabile di zona e city manager della società di sharing, e quindi come titolare della custodia dei motocicli destinati al servizio nella città. Questa posizione lo rendeva un detentore qualificato, pienamente legittimato a sporgere querela, anche in assenza di una delega formale da parte del legale rappresentante.
L’Aggravante del Furto e i Dispositivi GPS
Riguardo al secondo motivo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che sussista l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede anche quando un veicolo è dotato di antifurto satellitare. I giudici hanno spiegato che un dispositivo GPS, pur permettendo di localizzare il veicolo dopo il furto, non impedisce la sottrazione e l’impossessamento da parte del ladro. Il suo scopo è facilitare il recupero successivo, non prevenire l’azione delittuosa.
Uno scooter di un servizio di sharing è, per sua stessa natura e destinazione, lasciato in luoghi pubblici a disposizione degli utenti, affidato quindi al rispetto della collettività. Questa condizione integra pienamente i requisiti dell’aggravante del furto aggravato per esposizione alla pubblica fede.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di tutelare non solo la proprietà, ma anche le relazioni di fatto qualificate con i beni. Riconoscere al solo proprietario il diritto di querela limiterebbe la tutela in situazioni complesse come quelle aziendali, dove la gestione e la custodia dei beni sono delegate a figure operative. Allo stesso modo, la Corte ha adottato un approccio pragmatico sull’aggravante, riconoscendo che la tecnologia di localizzazione post-furto non diminuisce la gravità dell’atto di sottrarre un bene lasciato incustodito in un luogo pubblico, come nel caso di un veicolo in sharing.
Le Conclusioni
La decisione consolida due importanti principi. In primo luogo, rafforza la tutela dei beni aziendali, chiarendo che figure operative con responsabilità di custodia (come i city manager) possono agire penalmente per proteggerli. In secondo luogo, adegua l’interpretazione della norma sul furto aggravato alla realtà tecnologica, stabilendo che la presenza di un GPS non è sufficiente a escludere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, confermando così una maggiore protezione per i servizi di mobilità condivisa e per tutti i beni lasciati in luoghi pubblici.
Chi può sporgere querela per il furto di un bene aziendale, oltre al legale rappresentante?
Anche il titolare della detenzione qualificata del bene, come un responsabile di zona o un city manager incaricato della custodia, è legittimato a presentare querela per furto, senza necessità di una delega specifica da parte del proprietario.
Il furto di un veicolo con GPS è comunque considerato furto aggravato per esposizione alla pubblica fede?
Sì. Secondo la Cassazione, un antifurto satellitare facilita il recupero del veicolo ma non impedisce la sottrazione. Se il veicolo è lasciato in un luogo pubblico per sua destinazione (come uno scooter in sharing), l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede si applica pienamente.
Cosa si intende per ‘detentore qualificato’ ai fini della querela?
È colui che ha un potere di fatto su un bene in virtù di un titolo specifico (ad esempio, un incarico di lavoro che implica la custodia), che gli conferisce il diritto e il dovere di proteggere quel bene. Questa posizione lo legittima a sporgere querela in caso di furto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 10/01/1969
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 14 aprile 2022, con cui COGNOME NOME era stato condannato per i reato di furto aggravato di un ciclomotore.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sussistenz poteri di rappresentanza ai fini della proposizione della querela. Il motociclo rubato era infa proprietà della RAGIONE_SOCIALE e la querela non era stata proposta dal lega rappresentante né da un suo delegato.
2.2. Vizio di violazione di legge con riferimento alla configurabilità dell’aggravante pre dall’art. 625, n. 7, cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In relazione al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha applicato il conso orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della procedibilità di un furto, il titola detenzione qualificata della cosa è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME Rv. 255975 – 01; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342). Il querelante si qualificato come responsabile di zona della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e City manager, titolare quindi della custodia del motocicli destinati al servizio di scooter sharing nella Genova.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità è costan nel ritenere che sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede – nel caso i cui il soggetto attivo si impossessi di un’autovettura dotata di antifurto satellitare, il q attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazi ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all’azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204 – 01; Sez. 5 – n. 4763 del 03/12/2018, Rv. 275343 – 01; Sez. 5 – , n. 36844 del 25/09/2020 Rv. 280132 – 01).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore