Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26813 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il 31/05/1999
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente, all’esito di celebrazione del rito abbreviato, per reati di ricettazione, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate connessione teleologica del fatto con il reato di cui all’art. 337 cod.pen., con riconoscimento de attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva infraquinquennale contestata.
Nella ricostruzione dei giudici di merito, la persona offesa, avvedutasi mentre era in una discoteca di non possedere più il telefono cellulare che custodiva nella tasca anteriore destra de pantaloni, aveva chiamato ripetutamente la propria utenza dall’apparecchio di un suo amico, fino a che non aveva risposto una persona, poi identificata nel Nunziante, che si era dichiarata in possesso del telefono cellulare ed aveva chiesto il pagamento della somma di euro 150 per la restituzione. Una pattuglia di P.G., informata del fatto dalla persona offesa, aveva intercettato COGNOME che aveva aggredito gli agenti per sottrarsi all’arresto, cagionando anche le lesion contestategli.
A sostegno del ricorso il Nunziante ha dedotto la violazione di legge, con riferimento agl artt. 624, 647 e 648 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento a ritenuta sussistenza del reato di ricettazione del telefono cellulare della persona offesa, in luo di quello di appropriazione di cose smarrite prospettato dal ricorrente con l’atto di appello.
La sentenza impugnata va annullata con riferimento alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo A) dell’imputazione, per l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Va premesso che la prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe rinvenuto il telefono cellulare della persona offesa per terra, nella pista da ballo, è stata non illogicame disattesa dai giudici di merito non solo perché priva di riscontri ma, soprattutto, perc incompatibile con le dichiarazioni della stessa persona offesa, che ha riferito che il telefo invece, era da lui custodito nella tasca anteriore destra dei pantaloni, sicché deve ritenersi c gli sia stato sottratto con destrezza.
Gli stessi elementi indicati dalla sentenza, peraltro, indicano il Nunziante quale l’autore tale sottrazione, in quanto questo anche nella prospettazione difensiva la sera del fatto si trova nella stessa discoteca di Gallipoli ove il legittimo proprietario del telefono si è accorto di ess rimasto privo ed ha, pertanto, chiamato immediatamente la propria utenza, ricevendo pochi minuti dopo la risposta di persona con l’accento campano, come il Nunziante, poco dopo rinvenuto in possesso dello stesso telefono dagli operatori di P.G. intervenuti sul luog dell’appuntamento fissato dall’interlocutore del proprietario.
Conseguentemente, deve ritenersi che la stessa ricostruzione dei fatti operata dai gi merito indichi nel ricorrente non già un ricettatore del telefono, bensì l’autore de
destrezza di questo.
Peraltro, la qualificazione giuridica del fatto come furto non muterebbe nemmeno qualo telefono fosse stato rinvenuto dopo lo smarrimento da parte del legittimo proprietario, in
secondo l’indirizzo giurisprudenziale ormai affermatosi presso questa Corte di Cassazio quale occorre dare seguito, deve ritenersi che integra il reato di furto – e non
appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal Digs. 15 gennaio 2016, n. 7 – la con chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi d
conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possesso altrui e, in particolare
IMEI
stampato nel vano batteria dell’apparecchio, che consente di identificare l’apparec anche di individuare agevolmente il proprietario del cellulare attraverso l’abbinament
codice stesso e le SIM impiegati per il suo funzionamento (Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016
2017, Corti, Rv. 268910 – 01; Sez. 5, n. 40327 del 21/09/2011, COGNOME, Rv. 251723).
Anche nel caso in esame il proprietario del telefono cellulare era, pertanto, ident attraverso l’abbinamento tra codice IMEI e SIM, e non ha mai interrotto il rapporto con l
tanto da chiamare anche il possessore proprio tramite quel telefono cellulare.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di c capo A), che va riqualificato come furto aggravato dalla destrezza, del quale va ricon l’improcedibilità per mancanza di querela, con rideterminazione della relativa pena, a dell’art. 620 lett. I) cod. proc, pen., eliminando l’aumento disposto per il reat continuazione con gli altri reati contestati, nella misura di giorni 27 di reclusione ed e di multa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) p riqualificato come furto aggravato dalla destrezza, improcedibile per difetto di querela ed il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di giorni 27 di reclusione ed euro di multa.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025
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