Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1668 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1668 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Avellino, con cui erano stati ritenuti responsabili di delitti di furto pluriaggravato e condannati alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME che contesta violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata dichiarata l’intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 2) e 3) – è manifestamente infondato, trattandosi di delitti di furto pluriaggravati, a differenza di quello di cui al capo 1) dichiarato prescritto, in quanto mono aggravato e, pertanto, sottostante a un termine prescrizionale diverso;
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi – che denunziano l’erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui ai nn. 5 e 7 dell’art. 625, primo comma, cod. pen. – sono manifestamente infondati, atteso che prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede ove il soggetto attivo si impossessi della merce sottraendola dai banchi di un supermercato, in quanto nei supermercati la vigilanza praticata dagli addetti ha carattere generico, saltuario ed eventuale; mentre l’esclusione dell’aggravante richiede una custodia continua e diretta (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663). Quanto alla circostanza aggravante della pluralità di persone si rileva che a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi – che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati attesa la presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Considerato che il primo motivo del ricorso di NOME – che denunzia violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
Considerato che il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – che contesta l’eccessività della pena – oltre ad essere assolutamente generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato GLYPH perché, secondo GLYPH l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e considerato che tale onere argomentativo è stato adeguatamente assolto dal giudice di merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025.