Furto aggravato: quando l’aggravante del bagaglio esclude quella della pubblica fede
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 33202 del 2024, è intervenuta per fare chiarezza su un’importante questione relativa al furto aggravato. In particolare, i giudici hanno stabilito un principio fondamentale riguardo al concorso tra due specifiche circostanze aggravanti: quella del furto commesso sul bagaglio di un viaggiatore e quella relativa alle cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere come la legge penale bilanci la tutela dei beni in diverse situazioni di vulnerabilità.
I Fatti di Causa: Il Furto in Area di Servizio
Il caso trae origine da una condanna per furto, confermata in appello, a carico di un individuo. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di aver sottratto una valigia contenente oggetti di valore da un’automobile. Il veicolo era parcheggiato in un’area di servizio autostradale e, al momento del furto, il proprietario era impegnato nella sostituzione di uno pneumatico. I giudici di merito avevano ritenuto sussistenti due aggravanti previste dall’articolo 625 del Codice Penale: la n. 6, per aver commesso il fatto sul bagaglio di un viaggiatore, e la n. 7, per aver sottratto cose esposte alla pubblica fede.
Le aggravanti contestate nel furto aggravato
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando, in particolare, l’applicazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Secondo la sua difesa, tale circostanza non sarebbe configurabile quando la cosa viene sottratta in presenza della persona offesa, seppur distratta. Inoltre, ha sostenuto che, in ogni caso, questa aggravante dovrebbe considerarsi assorbita da quella, più specifica, del furto commesso su bagaglio di viaggiatore, già correttamente riconosciuta.
Le motivazioni della Cassazione: il principio di specialità
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la tesi difensiva. In primo luogo, i giudici hanno confermato la piena legittimità dell’applicazione dell’aggravante del furto su bagaglio del viaggiatore (art. 625, n. 6 c.p.). Hanno chiarito che la nozione di “viaggiatore” include chiunque utilizzi il proprio veicolo per uno spostamento, a prescindere dalla distanza o dalle ragioni del viaggio. Allo stesso modo, il termine “bagaglio” comprende tutti gli oggetti che una persona porta con sé per necessità, comodità o per scopi lavorativi.
Il punto cruciale della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del rapporto tra questa aggravante e quella dell’esposizione alla pubblica fede (art. 625, n. 7 c.p.). La Corte ha affermato che le due circostanze sono tra loro incompatibili. Entrambe, infatti, hanno lo stesso fondamento giuridico: offrire una tutela rafforzata a beni che non si trovano sotto la diretta e continua custodia del proprietario.
Si verifica, quindi, un “concorso apparente di norme”, che deve essere risolto applicando il principio di specialità. Secondo tale principio, la norma che descrive la fattispecie in modo più specifico prevale su quella generale. Nel caso del furto, la norma che punisce il fatto commesso sul “bagaglio dei viaggiatori” è speciale rispetto a quella che punisce il furto di “cose esposte alla pubblica fede”, poiché qualifica in modo più preciso l’oggetto della sottrazione. Di conseguenza, solo la prima può essere applicata.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Sulla base di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma limitatamente alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, che è stata esclusa. Il caso è stato rinviato a un’altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, che dovrà procedere a una nuova determinazione della pena, tenendo conto dell’eliminazione di una delle due aggravanti. Questa decisione ribadisce un importante principio di diritto penale: in presenza di un conflitto apparente tra norme, deve prevalere quella che descrive il fatto con maggiori dettagli, garantendo così una corretta e proporzionata applicazione della legge.
È possibile applicare contemporaneamente l’aggravante del furto su bagaglio di un viaggiatore e quella dell’esposizione alla pubblica fede?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che queste due aggravanti sono incompatibili. Poiché la norma sul furto di bagaglio è più specifica, si applica esclusivamente quella, escludendo l’aggravante più generale dell’esposizione alla pubblica fede.
Chi è considerato “viaggiatore” ai fini dell’aggravante di furto?
Secondo la sentenza, si qualifica “viaggiatore” anche chi utilizza il proprio veicolo per gli spostamenti. Ciò che rileva non è la distanza o il motivo del viaggio, ma lo spostamento in sé.
Cosa ha deciso la Cassazione in questo caso specifico?
La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede (art. 625 n. 7 c.p.), escludendola. Ha quindi rinviato il caso alla Corte di Appello per ricalcolare la pena, che sarà conseguentemente ridotta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33202 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di ha confermato la condanna di RAGIONE_SOCIALE per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 6 e 7 c.p., consumato sottraendo una valigia contenente preziosi dal veicolo della persona offesa, parcheggiato in un’area di servizio autostradale e mentre quest’ultima era impegnata a sostituire uno pneumatico.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale in merito al riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. In proposito rileva come la stessa non sia configurabile qualora la cosa venga sottratta, come nel caso di specie, alla presenza della persona offesa, non rilevando in tal senso che ciò sia avvenuto per la particolare abilità dell’agente piuttosto che per l’eventuale distrazione della vittima. Non di meno, la suddetta aggravante, per insegnamento giurisprudenziale, dovrebbe ritenersi assorbita in quella di cui al n. 6) dell’art. 625 c.p., pure riconosciuta dai giudici merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Non è in dubbio – né il ricorrente lo contesta – che nel caso di specie sia stata correttamente contestata e ritenuta l’aggravante di cui all’art. 625 comma primo n. 6) c.p., posto che, ai fini della configurabilità della medesima, si qualifica “viaggiatore anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l’entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso, ma lo spostamento in sé e che costituiscono “bagaglio” le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017 COGNOME, Rv. 271428 – 01).
Ciò premesso, va però ribadito che le circostanze aggravanti della esposizione alla pubblica fede del bene sottratto e del fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori sono incompatibili tra loro, trovando comune fondamento nell’esigenza di apprestare una più efficace tutela per le cose non soggette a una diretta e continua custodia del titolare (Sez. 5, n. 25268 del 06/06/2022, Re, Rv. 283260 – 01). Ne consegue che quella tra le disposizioni di cui ai nn. 6) e 7) dell’art. 625 c.p. integra una ipotesi di mero concors
apparente tra norme aggravatrici che deve essere risolta nel senso dell’applicazione esclusivamente della prima in quanto speciale rispetto alla seconda in ragione della qualificazione della cosa oggetto di sottrazione.
Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., che deve essere esclusa, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante ex art. 625 n. 7 c.p., e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio.
Così deciso il 12/6/2024