Furto aggravato e Riforma Cartabia: i limiti della difesa
Il reato di furto aggravato di energia elettrica torna al centro dell’analisi della Suprema Corte. In una recente decisione, i giudici hanno chiarito i confini tra le nuove norme sulla procedibilità e la validità dei ricorsi in Cassazione. Quando la condotta riguarda la manomissione di strumenti di misurazione, la difesa deve confrontarsi con rigidi criteri di ammissibilità.
I fatti e il contesto del furto aggravato
Il caso riguarda un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver sottratto energia elettrica attraverso la manomissione del contatore. La difesa ha proposto ricorso basandosi sulla presunta mancanza di prove e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Inoltre, è stata sollevata la questione della mancanza di querela, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs 150/2022.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che le doglianze relative alle prove erano una mera ripetizione di quanto già discusso in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata. Questo rende il ricorso non solo infondato, ma tecnicamente inammissibile.
L’ostacolo dell’abitualità nel furto aggravato
Un punto centrale della decisione riguarda l’art. 131 bis del codice penale. La Corte ha confermato che la presenza di precedenti penali della stessa indole configura l’abitualità. Tale condizione è incompatibile con il beneficio della particolare tenuità del fatto, rendendo inutile qualsiasi contestazione sulla mancata motivazione del giudice di merito su questo punto.
L’impatto della Riforma Cartabia
La difesa ha tentato di invocare l’improcedibilità per mancanza di querela, citando la Riforma Cartabia. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: se il ricorso principale è inammissibile, il procedimento diventa impermeabile alle novità legislative favorevoli. L’inammissibilità genera un giudicato sostanziale che impedisce di rilevare la mancanza di querela sopravvenuta.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che non può essere un terzo grado di merito. La reiterazione pedissequa dei motivi d’appello non assolve alla funzione di critica argomentata richiesta dalla legge. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’interesse al ricorso viene meno quando il risultato sperato è giuridicamente impossibile, come nel caso di un soggetto con precedenti specifici che pretenda l’applicazione della tenuità del fatto. Infine, la formazione del giudicato sostanziale derivante dall’inammissibilità preclude l’applicazione dello ius superveniens in materia di procedibilità, poiché l’atto di impugnazione non consentito non può produrre effetti giuridici validi nel tempo.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte evidenziano che la tutela penale contro il furto aggravato di energia resta rigorosa, specialmente in presenza di recidiva o abitualità. Per i ricorrenti, questa sentenza funge da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede motivi specifici e non può essere utilizzato come espediente per ritardare il giudicato o per agganciarsi a riforme procedurali se il ricorso originario è viziato. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende chiude definitivamente la vicenda, confermando la responsabilità penale dell’imputato.
Cosa accade se si manomette un contatore elettrico?
Si configura il reato di furto aggravato, che comporta sanzioni penali e l’impossibilità di accedere a benefici se il colpevole ha precedenti penali specifici.
La Riforma Cartabia può annullare una condanna per furto?
Solo se il ricorso è ammissibile. Se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile, il nuovo regime di procedibilità a querela non può essere applicato.
Quando non si può applicare la particolare tenuità del fatto?
L’applicazione è esclusa quando il reo è considerato abituale, ovvero quando ha commesso più reati della stessa indole nel tempo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41260 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41260 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Torino ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria di condanna per il delitto di furto aggravato;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente deduce violazione di legg relazione all’assenza di elementi probatori e vizio di motivazione – è indeducibile perc fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha diffusamente e logicamente ragionato circa le ragioni per cui all’imputato vanno addebitate la sottrazione di energia manomissione del contatore;
Rilevato che il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e il secondo moti aggiunto di ricorso – con cui il ricorrente lamenta rispettivamente violazione di legge e viz motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.- son inammissibili perché, se è vero che la sentenza impugnata non motiva sul punto e se è vero che vi era motivo di appello, quest’ultimo era tuttavia manifestamente infondato poich l’imputato registra più precedenti della stessa indole, donde vi sarebbe l’abitualità osta all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.; ne consegue che il ricorrente non ha interess ricorso in quanto, in caso di annullamento della sentenza impugnata, non potrebbe comunque ottenere il risultato sperato (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 2 Sentenza n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745); né la prospettiva può mutare riguardando la riforma ex d.lgs 150 del 2022, che non ha inciso sulla condizione ostativa dell’abitualità;
Rilevato che il primo motivo aggiunto – con cui si invoca l’improcedibilità per mancanza di querela alla luce del d.lgs 150 del 2022 – è inammissibile in quanto l’inammissibilità degli a motivi (per le ragioni già indicate) rende il procedimento impermeabile rispetto sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previst dall’articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito “sostanziale che, ciò nondimeno, produce l’effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti process come l’integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.